AS 2010 5247
Ordinanza concernente le aliquote di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza concernente le aliquote di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione
del 20 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 90c capoverso 1 della legge del 25 giugno 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione, ordina:
Art. 1 Aliquote di contribuzione L’aliquota di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione ammonta: a. al 2,2 per cento sino al guadagno massimo mensile assicurato determinante per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; b. all’1 per cento per la parte di salario situata tra il guadagno massimo assi- curato e due volte e mezzo questo importo.
Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011 con effetto fino al 31 marzo 2011.
20 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RS 837.051 1 RS 837.0
2010-2356 5247
Aliquote di contribuzione nell’assicurazione contro la disoccupazione RU 2010
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