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AS 2010 5367

Convenzione istitutiva di un'Agenzia spaziale europea

Convenzione del 30 maggio 1975 istitutiva di un’Agenzia spaziale europea (ESA)

RS 0.425.09; RU 1980 2019

Traduzione1

I Emendamenti agli allegati II e V alla Convenzione ESA In virtù dell’articolo XVI paragrafo 3 della Convenzione ESA, il Consiglio dell’ESA ha deciso all’unanimità i seguenti emendamenti agli allegati II e V alla Convenzione ESA (nel seguito «Convenzione»).

Allegato II Il 20 ottobre 1995, il Consiglio dell’ESA ha deciso di modificare come segue l’articolo V dell’allegato II alla Convenzione, con effetto al 1° gennaio 1997:

Art. V

1. I bilanci dell’Agenzia sono espressi in ECU, come attualmente definito dagli

organi competenti dell’Unione europea, e, in seguito, nell’unità di pagamento euro- pea che sostituirà l’ECU non appena verrà posta in vigore dagli stessi organi.

2. Ogni Stato membro versa l’ammontare dei suoi contributi in ECU e, in seguito,

nell’unità che la sostituirà, come indicato nel paragrafo precedente.

Il 10 giugno 2009, il Consiglio dell’ESA ha deciso di modificare come segue l’allegato II alla Convenzione, con effetto al 1° gennaio 2010:

1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2010 5367).

2010-2068 5367

Istituzione di un’Agenzia spaziale europea RU 2010

Allegato II

Disposizioni finanziarie

Art. I Principi generali La gestione finanziaria dell’Agenzia persegue gli scopi previsti nell’articolo II della Convenzione e contribuisce all’attuazione della politica spaziale europea a lungo termine approvata dal Consiglio. L’Agenzia applica regole contabili riconosciute a livello internazionale e si ispira ai principi della sana gestione finanziaria, dell’effi- cienza economica in materia di pianificazione e gestione delle risorse, della traspa- renza, della responsabilità e del controllo nell’impiego dei fondi pubblici, nonché della capacità di finanziamento degli Stati membri e dell’equità nello stanziamento delle loro risorse. Il sistema finanziario rispecchia il carattere pluriennale delle attività e dei programmi dell’Agenzia. È sottoposto a un efficace controllo interno e a un audit indipendente. La pianificazione finanziaria, l’allestimento dei bilanci e la presentazione dei conti, anche con riguardo ai contributi degli Stati membri, sono espressi in Euro, la moneta di riferimento utilizzata per il rendiconto e le operazioni finanziarie. L’esercizio finanziario dell’Agenzia ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre dello stesso anno.

Art. II Pianificazione 1. Il Direttore generale definisce gli strumenti di pianificazione che reputa utili ai fini dell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse dell’Agenzia, del consolidamento continuo dell’esecuzione dei programmi e dell’allestimento del relativo finanzia- mento da parte degli Stati membri. Questi strumenti comprendono: – un piano decennale a lungo termine che illustri tutti i programmi e le attività approvati e pianificati, corredato di una stima dei contributi finanziari e delle spese; – piani annuali e pluriennali dei costi, elaborati sulla base degli obblighi con- tratti dagli Stati membri in relazione ai programmi e alle attività approvati, nonché degli accordi conclusi con altri enti finanziatori; questi piani docu- mentano le spese comuni contemplate negli articoli I, 3 e XIII, 1 della Con- venzione. 2. I piani menzionati sopra sono rivisti e sottoposti al Consiglio o ai competenti organi sussidiari almeno una volta l’anno e in tempo utile per l’approvazione dei bilanci, o in base a necessità, conformemente alle disposizioni del Regolamento finanziario.

Art. III Finanziamento 1. I bilanci annuali dell’Agenzia rappresentano, per gli Stati membri e gli altri enti finanziatori, lo strumento annuo per adempiere progressivamente agli obblighi pluriennali da essi assunti, garantendo continuità nell’esecuzione dei programmi e

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delle attività approvati dall’Agenzia. I bilanci annuali costituiscono il quadro di riferimento vincolante per la richiesta dei contributi agli Stati membri. 2. Tutti i costi (inclusi i costi d’investimento per l’utilizzazione dell’infrastruttura comune) correlati alle attività e ai programmi che esulano dal campo d’applicazione dell’articolo V paragrafo 1 della Convenzione, come quelli previsti agli articoli V, 2 e IX della Convenzione, sono a carico del richiedente, salvo decisione contraria del Consiglio. 3. Il Direttore generale tiene una contabilità adeguata e comunica agli Stati membri e agli altri enti finanziatori le informazioni richieste, in modo da garantire la traspa- renza e la tracciabilità della loro situazione finanziaria rispettiva nel quadro delle attività e dei programmi svolti.

Art. IV Bilanci 1. Sulla base dei piani menzionati all’articolo II paragrafo 2 di cui sopra, il Direttore generale allestisce e sottopone al Consiglio i progetti di bilanci elencati di seguito, corredati delle richieste di finanziamento per l’esercizio successivo: a) un progetto di bilancio generale per le attività obbligatorie contemplate nell’articolo V paragrafo 1 (a) della Convenzione; b) eventuali progetti di bilancio associati al bilancio generale, conformemente alle disposizioni del Regolamento finanziario; c) i progetti di bilancio per i programmi facoltativi contemplati nell’articolo V paragrafo 1 (b) della Convenzione. 2. I progetti di bilancio relativi a un esercizio sono sottoposti per approvazione al Consiglio prima della fine dell’esercizio precedente. Le modalità di revisione dei bilanci e le eventuali misure transitorie necessarie in caso di non approvazione dei bilanci prima dell’inizio dell’esercizio sono definiti nel Regolamento finanziario. 3. Al Consiglio sono sottoposti altri bilanci relativi a programmi e attività finanziati da altri enti.

Art. V Tesoreria I fondi versati all’Agenzia dagli Stati membri sono gestiti dal Direttore generale nell’ambito di una tesoreria generale. Gli interessi maturati sono accreditati a cia- scuno Stato membro conformemente a quanto stabilito nel Regolamento finanziario.

Art. VI Presentazione dei conti 1. Il sistema di contabilità finanziaria e contabilità analitica dell’Agenzia costituisce il principale strumento di registrazione finanziaria delle attività e delle operazioni dell’Agenzia. Esso favorisce una gestione e un controllo efficaci delle risorse dell’Agenzia, poiché consente di registrare con esattezza e tempestività le operazioni finanziarie e di determinare e misurare i costi. 2. Il sistema di contabilità finanziaria dell’Agenzia si ispira a principi di presenta- zione dei conti generalmente riconosciuti; la pubblicazione del rendiconto annuale

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avviene secondo le regole internazionali di presentazione dei conti nel settore pub- blico. 3. Il Direttore generale provvede affinché i conti riproducano un quadro attendibile e completo del rendimento finanziario annuo dell’Agenzia e rispecchino fedelmente la sua situazione finanziaria alla fine di ogni esercizio. 4. Entro il trentuno ottobre di ogni anno, il Direttore generale sottopone al Consiglio il rendiconto finanziario annuale dell’esercizio precedente ai fini dell’approvazione e del discarico della sua gestione.

Art. VII Contributi 1. Le attività e i programmi previsti all’articolo V della Convenzione sono finanziati con i contributi degli Stati membri determinati conformemente all’articolo XIII della Convenzione.

2. Quando uno Stato aderisce alla Convenzione conformemente all’articolo XXII

della stessa, si procede a una nuova determinazione dei contributi dovuti dagli altri Stati membri. Una nuova tabella, che entra in vigore a una data fissata dal Consiglio, è stabilita in base alle statistiche del reddito nazionale relative agli anni considerati nella tabella esistente.

3. Le modalità di versamento dei contributi atti ad assicurare il finanziamento

dell’Agenzia sono definite nel Regolamento finanziario. 4. Il Direttore generale comunica agli Stati membri l’ammontare dei loro contributi e le date alle quali i versamenti devono essere effettuati.

Art. VIII Controllo interno Il Direttore generale istituisce un sistema globale di controllo interno che consenta di sorvegliare l’operato e il raggiungimento degli obiettivi, di valutare l’efficienza economica e l’efficacia delle operazioni e di verificarne la regolarità e la conformità alle normative e disposizioni applicabili.

Art. IX Controllo esterno 1. I conti, il rendiconto finanziario e la gestione finanziaria dell’Agenzia sono esaminati da una Commissione indipendente di verifica dei conti. Il Consiglio, a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri, designa gli Stati membri che, a rotazione e su base equa, sono invitati a nominare, preferibilmente tra funzionari esperti in materia di audit, i revisori dei conti che presiedono la Commissione. Uno dei membri della Commissione di verifica dei conti esercita le funzioni di presidente nel corso del penultimo anno del suo mandato. 2. Lo scopo della verifica è quello di accertare e certificare che il rendiconto finan- ziario annuale coincide con i libri e le scritture contabili dell’Agenzia, è conforme alla legge e corretto. Alla chiusura di ogni esercizio, la Commissione stende una relazione che sottopone al Consiglio dopo averla adottata a maggioranza dei suoi membri. La Commissione riferisce inoltre sulla gestione economica delle risorse finanziarie dell’Agenzia.

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3. La Commissione di verifica dei conti espleta tutte le altre funzioni previste nel Regolamento finanziario. Essa ha in qualsiasi momento accesso a tutti i libri e le scritture contabili che essa giudica necessari ai fini dell’audit. L’accesso alle infor- mazioni classificate è soggetto alle norme e ai regolamenti applicabili.

Art. X Regolamento finanziario Le regole per la corretta applicazione del presente allegato II e delle altre dispo- sizioni pertinenti della Convenzione sono definite nel Regolamento finanziario approvato dal Consiglio.

Allegato V Il 15 novembre 2001, il Consiglio dell’ESA ha deciso di modificare come segue gli articoli IV e V dell’allegato V alla Convenzione, con effetto al 1° gennaio 2002:

Art. IV, par. 5–7

5. Ogni cinque anni hanno luogo esami formali della ripartizione geografica dei

contratti e prima dello scadere del terzo anno viene effettuato un esame intermedio. 6. Per ciascuno degli Stati membri, la ripartizione geografica dei contratti fra due esami formali della situazione deve essere tale che, a ogni esame formale, il coeffi- ciente di ritorno globale cumulativo non si discosti sensibilmente dal valore ideale. A ogni esame formale, il Consiglio può rivedere il valore del limite inferiore del coefficiente di ritorno cumulativo per il periodo successivo, fermo restando che tale valore non deve mai scendere sotto lo 0,8. 7. Per alcune categorie di contratti che il Consiglio deve definire, in particolare i contratti di ricerca e sviluppo di punta e i contratti relativi a tecnologie riferite ai progetti, vengono effettuate e notificate al Consiglio valutazioni distinte dei coeffi- cienti di ritorno. Il Direttore generale discute queste valutazioni con il Consiglio, a intervalli regolari da definire e in particolar modo durante l’esame intermedio, per determinare le misure necessarie a correggere eventuali squilibri.

Art. V 1. Se, in occasione di uno degli esami intermedi, il coefficiente di ritorno globale di uno degli Stati membri tende ad attestarsi sotto il limite inferiore definito nell’articolo IV paragrafo 6, il Direttore generale sottopone al Consiglio proposte intese a correggere la situazione entro il termine di un anno. Tali proposte rientrano nel quadro delle regole dell’Agenzia in materia di stipulazione dei contratti. Se, scaduto il termine di un anno, la tendenza persiste, il Direttore generale sottopone al Consiglio proposte nelle quali la necessità di correggere la situazione prevale sulle regole dell’Agenzia in materia di stipulazione dei contratti. 2. Se, in occasione di uno degli esami formali, il coefficiente di ritorno globale di uno degli Stati membri si situa sotto il limite inferiore definito nell’articolo IV paragrafo 6, il Direttore generale sottopone al Consiglio proposte nelle quali la

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necessità di correggere la situazione entro il termine di un anno prevale sulle regole dell’Agenzia in materia di stipulazione dei contratti.

Il 22 giugno 2005, il Consiglio dell’ESA ha deciso di modificare come segue l’articolo V dell’allegato V alla Convenzione, con effetto alla data di adozione, ovvero il 22 giugno 2005:

Art. V Se, fra due esami formali, il coefficiente di ritorno globale di uno degli Stati membri tende ad attestarsi sotto il limite inferiore definito nell’articolo IV paragrafo 6, il Direttore generale sottopone al Consiglio proposte nelle quali la necessità di correg- gere la situazione prevale sulle regole dell’Agenzia in materia di stipulazione dei contratti.

II Campo d’applicazione l’8 novembre 2010, complemento2 Stati partecipanti Adesione (A) Entrata in vigore

Ceca, Repubblica 8 luglio 2008 A 8 luglio 2008

2 Completa quelli in RU 1980 2053, 1984 1063, 1990 1157 e 2006 787.

Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.dfae.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/intrea.html).