AS 2010 537
Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo
Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)
Modifica del 3 febbraio 2010
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
I Gli allegati dell’ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 20041 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presenta modifica entra in vigore il 15 febbraio 2010.
3 febbraio 2010 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
1 RS 916.202.1
2009-3065 537
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
Allegato 1
Sezione 4 e appendice della sezione 4, come pure sezione 8 e appendice della sezione 8
Sezione 4 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. organismo nocivo: Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu; b. vegetali: vegetali o parti di vegetali del genere Castanea Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi; c. luogo di produzione: luogo di produzione definito dalla norma internazio- nale per le misure fitosanitarie n. 5 approvata dalla FAO; d. Comunità: Stati membri della Comunità europea, tranne i loro territori d’oltremare; e. Paesi terzi: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità europea, tutta- via compresi i territori d’oltremare degli Stati membri della Comunità.
II Sono vietate l’introduzione e la diffusione dell’organismo nocivo.
III Possono essere importati da Paesi terzi solo i vegetali che: a. soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto I dell’appendice della pre- sente sezione; e b. al momento dell’ingresso in Svizzera o nella Comunità sono sottoposti a un controllo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza dell’organismo nocivo e ne sono dichiarati indenni.
IV I vegetali prodotti in Svizzera o nella Comunità o importati da Paesi terzi confor- memente al paragrafo III possono essere spostati dal loro luogo di produzione, compresi, se necessario, i centri di giardinaggio, soltanto se soddisfano le condizioni richieste di cui al punto II dell’appendice della presente sezione.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
V L’UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini volte a riscontrare la presenza dell’organismo nocivo sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell’organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all’UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.
VI Se i risultati delle indagini di cui al paragrafo V confermano la presenza dell’organismo in una zona o se la sua presenza è stabilita con altri mezzi, la delimi- tazione di detta zona è fissata secondo la procedura descritta al punto III dell’appendice della presente sezione. Le misure ufficiali di cui al punto IV dell’appendice sono prese nelle zone interessate.
VII Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2011.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
Appendice della sezione 4 I. Esigenze specifiche relative all’importazione Fermo restando quanto disposto dall’allegato 3 parte A punto 2 e dall’alle- gato 4 parte A sezione I punti 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 e 40 OPV, i vegetali originari di Paesi terzi devono essere scortati dal certificato di cui all’arti- colo 8 OPV, il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali: a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in Paesi dove l’organismo non è presente; oppure b. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione in una zona che il competente servizio fitosanitario nazionale del Paese di origine ha riconosciuto indenne conformemente alle norme interna- zionali per le misure fitosanitarie e il cui nome è menzionato nella rubrica «Luogo d’origine».
II. Condizioni relative alla messa in commercio Fermo restando quanto disposto dall’allegato 4 parte A sezione II punto 7 e dall’allegato 5 parte A sezione I punto 2.1 OPV, tutti i vegetali originari della Svizzera, della Comunità o importati conformemente al paragrafo III della presente sezione possono essere spostati dal luogo di produzione solo se scortati dal passaporto delle piante di cui all’allegato 8 OPV rilasciato conformemente agli articoli 20–22 OPV e se: a. i vegetali originari del luogo di produzione sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comu- nità in uno Stato membro dove l’organismo è assente; oppure b. i vegetali originari del luogo di produzione sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita o dal momento della loro introduzione nella Comu- nità in un luogo di produzione in una zona che il servizio fitosanitario nazionale dello Stato membro ha riconosciuto indenne conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie.
III. Definizione delle zone delimitate
1. Le zone delimitate di cui al paragrafo VI consistono nelle seguenti parti:
a. una zona infestata dove la presenza dell’organismo è stata confermata e che comprende tutti i vegetali che presentano sintomi causati dall’orga- nismo e, se necessario, tutti i vegetali che appartengono alla stessa par- tita al momento della piantagione; b. una zona focolaio con un limite di almeno 5 km al di là del confine della zona infestata; e c. una zona cuscinetto con un limite di almeno 10 km al di là del confine della zona focolaio. Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico, si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
2. La delimitazione esatta delle zone di cui alla lettera a è basata su principi
scientifici validi, sulla biologia dell’organismo, sul livello di contamina- zione, sul periodo dell’anno e sulla distribuzione specifica dei vegetali nel Cantone interessato. 3. Se la presenza dell’organismo è confermata al di fuori della zona infestata, la delimitazione delle zone è modificata di conseguenza.
4. Se, in base alle indagini di cui al paragrafo V, la presenza dell’organismo
non è riscontrata in nessuna delle zone delimitate per un periodo di tre anni, tali zone cessano di esistere e le misure previste al punto IV della presente appendice non sono più necessarie.
5. I Cantoni informano immediatamente l’UFAG della situazione geografica
delle zone di cui al numero 1 del presente punto e forniscono piani in scala adattata. Precisano altresì la natura delle misure prese per eradicare o impe- dire la diffusione dell’organismo.
IV. Misure prese nelle zone delimitate Le misure ufficiali di cui al paragrafo VI da prendere nelle zone delimitate comprendono almeno: a. il divieto degli spostamenti dei vegetali al di fuori o all’interno delle zone delimitate; b. nel caso in cui la presenza dell’organismo nei vegetali di una zona di produzione è confermata, misure adeguate per eradicare l’organismo nocivo, come almeno la distruzione dei vegetali infetti, e di tutti i vege- tali che presentano i sintomi causati dall’organismo e, se necessario, di tutti i vegetali di una stessa partita al momento della piantagione e un controllo della presenza dell’organismo con ispezioni adeguate durante il periodo di possibile presenza nelle galle infestate.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
Sezione 8 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione di Anoplophora chinensis (Forster)
I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. piante specificate: vegetali destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. e Ulmus spp; b. luogo di produzione: luogo di produzione definito dalla norma internazio- nale per le misure fitosanitarie n. 5 della FAO «Glossario dei termini fitosa- nitari», ovvero un terreno o un insieme di campi gestito come singola unità di produzione di vegetali (un luogo di produzione può comprendere siti di produzione gestiti separatamente a fini fitosanitari); c. Comunità: Stati membri della Comunità europea, tranne i loro territori d’oltremare; d. Paesi terzi: Paesi diversi dagli Stati membri della Comunità, tuttavia com- presi i territori d’oltremare degli Stati membri della Comunità.
II Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 5 capoverso 1, 9 capoverso 1 e 23 capoverso 1 OPV, le piante specificate importate da Paesi terzi dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente possono essere introdotte in Svizzera solo se: a. soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto I dell’appendice della pre- sente sezione; e b. al momento dell’ingresso in Svizzera o nella Comunità sono sottoposte a un controllo fitosanitario ufficiale per riscontrare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) e non è stato osservato alcun segno di tale organismo.
III Qualora le piante specificate siano importate dalla Comunità, va appurato se sono originarie di zone delimitate dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente. In caso affermativo esse possono essere introdotte solo se: a. provengono da zone delimitate ai sensi della decisione 2008/840/CE della Commissione del 7 novembre 20082;
2 GU L 300, 11.11.2008, pag. 36.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
b. soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto II dell’appendice della pre- sente sezione.
IV 1 Le piante specificate importate conformemente al paragrafo II da Paesi terzi dove Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente possono essere messe in commercio solo se soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto III numero 1 dell’appendice della presente sezione. 2 Le piante specificate originarie di zone delimitate all’interno della Comunità, definite conformemente al paragrafo III lettera a, possono essere messe in commer- cio solo se soddisfano le esigenze specifiche di cui al punto III numero 2 dell’appendice della presente sezione.
V L’UFAG può chiedere ai Cantoni interessati di effettuare indagini volte a riscontrare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) sul loro territorio o a determinare eventuali indizi di contaminazione da parte dello stesso. La presenza, presunta o accertata, dell’organismo nocivo deve essere notificata immediatamente all’UFAG da parte dei servizi competenti dei Cantoni interessati.
VI Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 ottobre 2011.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
Appendice della sezione 8 I. Esigenze specifiche relative all’importazione di piante specificate originarie di Paesi terzi
1. Fermo restando quanto disposto dall’allegato 3 parte A punti 9, 9.2 e 18
OPV e dall’allegato 4 parte A sezione I punti 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 e 46 OPV, le piante specificate originarie di Paesi terzi in cui l’Anoplophora chinensis (Forster) è notoriamente presente devono essere scortate dal certificato di cui all’articolo 8 capoverso 1 OPV, il quale attesta nella rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali: a. sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produ- zione situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita confor- memente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; il nome di tale zona è menzionato nella rubrica «luogo di origine»; oppure b. sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati, in un luogo di produzione riconosciuto indenne dall’Anoplo- phora chinensis (Forster) conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie applicabili in materia: i) che è registrato e controllato dall’organismo nazionale per la pro- tezione dei vegetali del Paese di origine, e ii) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per riscon- trare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster), effettuate in momenti opportuni, le quali non hanno rivelato alcun segno di tale organismo, e iii) dove i vegetali sono stati coltivati in un sito: – a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Ano- plophora chinensis (Forster), o – in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circondato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km in cui sono effettuate annualmente indagini ufficiali per riscontrare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) in momenti opportuni. Nel caso in cui siano riscontrati segni di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente prese misure di eradicazione per ristabilire una zona cusci- netto indenne da tale organismo nocivo, e iv) in cui immediatamente prima dell’esportazione, le partite sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale meticolosa per riscontrare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto dei vegetali. Se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.
2. Le piante specificate importate conformemente al numero 1 vengono ispe-
zionate meticolosamente sul luogo d’importazione di cui all’articolo 9 OPV o in un altro luogo adeguato ai sensi dell’articolo 10 capoverso 5 OPV. I metodi d’ispezione applicati assicurano il rilevamento di eventuali segni di Anoplophora chinensis (Forster), in particolare alle radici e al fusto dei
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
vegetali. Se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo. Se le piante specificate soddisfano le esigenze specifiche relative all’impor- tazione, l’Ufficio federale dell’agricoltura rilascia un passaporto delle piante ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 OPV.
II. Esigenze specifiche relative all’importazione di piante specificate originarie di zone delimitate all’interno della Comunità Le piante specificate originarie di zone delimitate ai sensi del paragrafo III possono essere importate solo se sono scortate da un passaporto delle piante CE allestito e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione del 3 dicembre 19923 e se, prima di essere messe in commer- cio, sono state coltivate per un periodo di almeno due anni in un luogo di produzione: i) che è registrato conformemente alla direttiva 92/90/CEE della Commis- sione del 3 novembre 19924; e ii) che è stato sottoposto annualmente a due ispezioni ufficiali meticolose per riscontrare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster), effet- tuate in momenti opportuni, le quali non hanno rivelato alcun segno di tale organismo; se del caso, tali ispezioni includono un campionamento distruttivo; e iii) dove i vegetali sono stati coltivati in un sito: – a protezione fisica totale per impedire l’introduzione di Anoplo- phora chinensis (Forster), o – in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi e che è circon- dato da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2 km in cui sono effettuate annualmente indagini ufficiali per riscontrare la presenza di Anoplophora chinensis (Forster) in momenti opportu- ni. Nel caso in cui siano riscontrati segni di Anoplophora chinensis (Forster), vengono immediatamente prese misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo.
III. Condizioni relative alla messa in commercio
1. Le piante specificate, importate da Paesi terzi dove Anoplophora chinensis
(Forster) è notoriamente presente, possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto delle piante di cui al punto I numero 2 della pre- sente appendice o da un passaporto sostitutivo conformemente all’arti- colo 22 OPV.
2. Le piante specificate importate da zone delimitate all’interno della Comunità
definite ai sensi del paragrafo III possono essere messe in commercio solo se scortate dal passaporto delle piante CE di cui al punto II o da un passaporto sostitutivo conformemente all’articolo 22 OPV.
3 GU L 4, 08.01.1993, pag. 22.
4 GU L 344, 26.11.1992, pag. 38.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
Allegato 2
Sezione 3 e appendice della sezione 3 Sezione 3 Importazione di patate destinate al consumo originarie dell’Egitto per la campagna 2010
I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. patate: tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo; b. Pseudomonas: Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith [syn.: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.]; c. decisione europea: decisione 2004/4/CE della Commissione del 22 dicem- bre 20035 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto, modificata da ultimo dalla deci- sione 2009/839/CE del 13 novembre 20096; d. direttiva europea: direttiva 98/57/CE del Consiglio del 20 luglio 19987 con- cernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; e. Comunità: Stati membri della Comunità europea; f. bacino: unità irrigua; g. settore: unità amministrativa già costituita, comprendente un gruppo di bacini; h. zona indenne da organismi nocivi riconosciuta: settore o bacino, indenne ai sensi della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 della FAO «Condizioni per l’istituzione di zone indenni da organismi nocivi», ricono- sciuto tale rispetto a Pseudomonas dalla Comunità ai sensi della decisione europea e identificato con un codice individuale ufficiale.
II 1 L’importazione di patate originarie dell’Egitto necessita di un’autorizzazione.
2 L’UFAG rilascia l’autorizzazione su presentazione di una domanda unicamente:
a. per partite superiori a 25 tonnellate; b. per patate provenienti da zone indenni da organismi nocivi riconosciute dalla Comunità e conformi alle esigenze di cui all’appendice della presente sezione; e
5 GU L 2, 06.01.2004, pag. 50.
6 GU L 301, 17.11.2009, pag. 52.
7 GU L 235, 21.08.1998, pag. 1.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
c. se il richiedente s’impegna a rispettare le disposizioni previste nella presente sezione che lo riguardano, in particolare quelle di cui ai punti 1 lettera c, 2,
3 e 5, lettera b dell’appendice.
III 1 Possono essere liberate per l’utilizzo previsto al paragrafo I lettera a solo le partite:
a. costituite da patate che hanno soddisfatto tutte le condizioni definite al punto
1 dell’appendice della presente sezione: e
b. che al loro ingresso in Svizzera sono state oggetto di un controllo fitosanita- rio approfondito, in seguito al quale le patate esaminate sono risultate indenni da organismi nocivi particolarmente pericolosi, segnatamente da Pseudomonas, 2 Se, in seguito agli esami di cui ai punti 2 lettere a–c o 3 dell’appendice della pre- sente sezione, partite di patate risultano contaminate da Pseudomonas, sono applica- bili le misure descritte al punto 2 lettera d.
IV 1 Le zone, per le quali una partita introdotta in Svizzera o nella Comunità ai sensi della decisione europea è risultata contaminata da Pseudomonas, sottostanno alla disposizioni previste al punto 5 lettera b e, se del caso, lettera c.
2 Indipendentemente dal loro Paese di destinazione dal momento che si tratta di
partite di patate introdotte in Svizzera o nella Comunità ai sensi della decisione europea, la deroga al divieto d’importazione di cui alla presente sezione cessa di applicarsi non appena siano state intercettate sei partite di patate in seguito all’individuazione di tuberi contaminati da Pseudomonas e sia stato stabilito che le intercettazioni hanno dimostrato che il metodo d’identificazione delle zone indenni da organismi nocivi in Egitto o le procedure di sorveglianza ufficiale in Egitto non siano state sufficienti a prevenire il rischio di introduzione di Pseudomonas in Sviz- zera e/o nella Comunità.
V Le presenti disposizioni sono riesaminate al più tardi entro il 20 dicembre 2010.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
Appendice della sezione 3 Disposizioni applicabili alle patate originarie dell’Egitto che beneficiano dell’autorizzazione prevista dal paragrafo II della presente sezione Oltre alle esigenze applicabili alle patate fissate negli allegati 1 e 2 parte A e nell’allegato 4 parte A sezione I OPV, ad eccezione di quelle previste ai sensi dell’allegato 4 parte A sezione I punto 25.8, devono essere rispettate le misure seguenti:
1. a. le patate sono state prodotte in Egitto in campi situati in una zona
indenne da organismi nocivi riconosciuta; b. le patate di cui al punto 1 lettera a sono state, in Egitto: i) ottenute da patate, di origine comunitaria diretta o ottenute in pre- cedenza da tali patate, prodotte in una zona indenne da organismi nocivi riconosciuta e che, immediatamente prima di essere pian- tate, sono state sottoposte ad analisi ufficiali secondo il sistema di prove stabilito nella direttiva europea e sono risultate indenni da Pseudomonas in tali analisi, ii) sottoposte a ispezioni ufficiali sul campo durante il ciclo vegeta- tivo, per individuare eventuali sintomi causati da Pseudomonas e sono risultate esenti da questi sintomi nel corso di tali ispezioni; immediatamente prima della raccolta, un campione di 500 tuberi per 5 feddan (=2,02 ettari) o 200 tuberi per feddan (=0,41 ettari) o relativa frazione per i campi di patate più piccoli è prelevato per effettuare esami di laboratorio, comprendenti una prova d’incuba- zione e un’ispezione visiva di tuberi tagliati allo scopo di individu- are eventuali sintomi causati da Pseudomonas, ed è dichiarato esente da questi sintomi in tali ispezioni, iii) trasportate in centri di condizionamento ufficialmente riconosciuti dalle autorità egiziane per il trattamento esclusivo di patate ammesse ad essere esportate nella Comunità o in Svizzera durante la campagna di esportazione 2009/2010 e, al loro arrivo in questi centri di condizionamento: – accompagnate da documenti che hanno scortato il carico dal campo di raccolta, attestanti l’origine del carico secondo le zone di cui al punto 1 lettera a; tali documenti sono conservati presso il centro di condizionamento sino al termine della campagna – sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi tagliati per individuare eventuali sintomi causati da Pseudomonas e dichiarate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 10 per cento di sacchi e di 40 tuberi ispezionati per sacco per i sacchi da 70 kg o equivalenti e del 50 per cento di sacchi e di 40 tuberi ispe- zionati per sacco per i sacchi da 1 o 1,5 tonnellate. Anterior- mente al rilascio della prima autorizzazione per l’importa- zione di patate originarie dell’Egitto viene trasmesso
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
all’UFAG l’elenco degli esportatori registrati ufficialmente compilato dalle competenti autorità egiziane – sottoposte a controllo ufficiale dal loro arrivo nel centro di condizionamento fino all’imballaggio in sacchi sigillati come indicato al punto 1 lettera b punto x) della presente appen- dice; iv) dopo il condizionamento nei sacchi nel centro di condizionamento, sottoposte a ispezioni ufficiali su campioni di tuberi per indivi- duare eventuali sintomi causati da Pseudomonas e risultate esenti da questi sintomi in tali ispezioni, effettuate secondo un tasso di campionamento del 2 per cento di sacchi per ciascuna partita e di
30 tuberi ispezionati per sacco,
v) immediatamente prima dell’esportazione verso la Svizzera, sotto- poste a ispezione presso il porto di spedizione su un campione di
400 tuberi provenienti da ciascuna zona indenne e prelevati da
almeno 10 sacchi per zona indenne, vi) sottoposte ad analisi ufficiali per individuare un’eventuale infe- zione latente in campioni prelevati da ciascuna partita; nel corso della campagna di esportazione occorre prelevare almeno un cam- pione per ciascun bacino o settore rappresentato nella partita, e comunque non meno di 5 campioni, che devono essere sottoposti ad analisi di laboratorio secondo il sistema di prove stabilito nella direttiva europea e risultare indenni da Pseudomonas in tali analisi, vii) oggetto di un avviso ufficiale di sospensione di ulteriori trattamen- ti durante la preparazione per la spedizione verso la Svizzera dal relativo bacino, qualora le ispezioni o le prove di cui ai punti ii) – vi) della presente appendice rivelino la presenza sospetta di Pseu- domonas, sino a quando non viene smentito ogni sospetto d’infe- zione. Contestualmente al suddetto avviso ufficiale di sospensione, viene designata una zona cuscinetto intorno al bacino relativo alla presenza sospetta dell’infezione, a meno che non vi sia una bar- riera fisica naturale (il deserto nel caso dei pivot). Non vengono esportate patate dalla relativa zona cuscinetto sino a quando non viene smentito ogni sospetto d’infezione. Le dimensioni della zona cuscinetto sono fissate in funzione del rischio di un’ulteriore diffu- sione di Pseudomonas al di fuori della suddetta zona indenne. Le informazioni sull’identificazione del suddetto bacino e della rela- tiva zona cuscinetto mediante i numeri di codice individuale uffi- ciale, come pure i risultati definitivi dell’analisi, sono comunicati immediatamente alla Commissione e all’UFAG, viii) raccolte, manipolate e insaccate separatamente, compresa l’utiliz- zazione normalmente separata di macchinari, bacino per bacino, ove possibile, e in ogni caso per zona quale zona indenne da orga- nismi nocivi riconosciuta, ix) preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un’unica zona quale zona indenne da organismi nocivi ricono- sciuta,
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
x) chiaramente etichettate su ciascun sacco sigillato, sotto il controllo delle competenti autorità egiziane, con un’indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell’elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute e del numero del lotto corrispondente, xi) scortate dal certificato fitosanitario ufficiale di cui all’articolo 8 OPV, con indicazione del numero del lotto nella rubrica «Marchi di riconoscimento» nonché del numero di codice ufficiale di cui al punto x) nella rubrica «Dichiarazione supplementare». Vanno parimenti indicati, nella stessa rubrica, il numero del lotto dal quale è stato prelevato un campione ai fini specificati al punto 1 lettera b punto vi) della presente appendice, come pure la dichiara- zione ufficiale che le analisi sono state effettuate, xii) esportate da un esportatore registrato ufficialmente e figurante nell’elenco di cui al punto 1 lettera b punto iii), 2o trattino della presente appendice, il cui nome o marchio è indicato su ogni lotto; c. l’UFAG e gli organismi incaricati della realizzazione del controllo fito- sanitario approfondito di cui al paragrafo II capoverso 2 lettera b hanno ricevuto notifica preventiva della probabile data di arrivo dei lotti di pa- tate nonché delle loro quantità;
2. a. i controlli fitosanitari approfonditi di cui al paragrafo II capoverso 2
lettera b consistono principalmente nell’ispezione di campioni di tuberi tagliati, ciascuno composto da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto della partita o, se il lotto supera 25 tonnellate, da ogni porzione di
25 tonnellate o relativa frazione di questa quantità;
b. ogni lotto della partita rimane sotto controllo ufficiale e non può essere messo in commercio né utilizzato fintanto che non sia accertato che gli esami suddetti non hanno rivelato né fatto sospettare la presenza di Pseudomonas. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino in un lotto sintomi tipici o sintomi che facciano sospettare l’infezione, tutti gli altri lotti della partita e i lotti di altre partite provenienti dalla stessa zona restano sotto controllo ufficiale fintanto che la presenza di Pseudomonas in tale lotto non sia stata confermata o smentita; c. nel caso in cui durante i controlli siano riscontrati sintomi tipici o sin- tomi che facciano sospettare l’infezione, la conferma o la smentita della presenza di Pseudomonas è determinata conformemente al sistema di prova di cui al punto 1 lettera b punto vi) della presente appendice; d. nel caso in cui la presenza di Pseudomonas è confermata, sono prese le seguenti misure: i) le patate del lotto da cui è stato prelevato il campione sono distrutte a carico dell’importatore, sotto il controllo dell’UFAG, ii) tutti i lotti rimanenti della partita provenienti dalla stessa zona sono sottoposti ad analisi conformemente al punto 3;
3. a. i controlli fitosanitari approfonditi di cui al punto 2 prevedono inoltre
analisi intese ad individuare un’infezione latente conformemente al sistema di cui al punto 1 lettera b punto vi) della presente appendice su
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
campioni prelevati da ciascuna zona riconosciuta indenne: nel corso della campagna d’esportazione occorre prelevare almeno un campione proveniente da un settore o da un bacino di ogni zona riconosciuta indenne, ad un tasso di campionamento di 200 tuberi per ciascun lotto; il campione scelto per l’individuazione di infezioni latenti è altresì sot- toposto all’esame dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni ade- guate l’estratto residuo di patata; b. ogni lotto da cui sono stati prelevati campioni resta sotto controllo uffi- ciale e non può essere utilizzato né messo in commercio fintanto che non sia accertato che l’analisi suddetta non ha confermato la presenza di Pseudomonas;
4. nel caso in cui la presenza di Pseudomonas è sospettata o confermata,
l’UFAG lo notifica immediatamente all’Egitto e alla Commissione europea; la notifica di una presenza sospetta è effettuata sulla base di un risultato positivo di una prova di screening rapido secondo quanto stabilisce l’alle- gato II sezione I punto 1 e sezione II, o di una prova di screening secondo quanto stabilito all’allegato II sezione I punto 2 e sezione III del sistema di prove di cui al punto 1 lettera b punto vi) della presente appendice;
5. a. l’UFAG provvede affinché gli siano trasmesse le informazioni concer-
nenti le modalità e i risultati delle ispezioni visive di cui al punto let- tera b) punti ii – v), nonché delle analisi di cui al punto 1 lettera b) punto vi). Previa consultazione della Commissione europea, l’elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute è convalidato in funzione di tali risultati e delle constatazioni effettuate in applicazione dei punti 2 e 3; b. per quanto riguarda la notifica di un caso sospetto effettuata ai sensi del punto 4, l’elenco delle zone indenni da organismi nocivi riconosciute viene modificato con la pubblicazione di un avviso di sospensione delle esportazioni in Svizzera di patate correlate alla notifica suddetta in pro- venienza dal bacino della zona indenne da organismi nocivi ricono- sciuta in questione fino a quando non vengano confermati o smentiti i risultati sulla sospetta presenza di Pseudomonas; c. una volta ricevuta la notifica del suddetto elenco modificato di zone indenni da organismi nocivi riconosciute, le autorità egiziane designano una zona cuscinetto conformemente al punto 1 lettera b punto vii). Le informazioni relative all’identificazione della suddetta zona cuscinetto con i numeri di codice ufficiale individuale vengono comunicate imme- diatamente all’UFAG. In mancanza di tali informazioni entro tre giorni lavorativi della presenza sospetta, l’UFAG, previa consultazione della Commissione europea, modifica l’elenco delle zone indenni da organi- smi nocivi riconosciute escludendo ogni esportazione per il rimanente periodo della campagna di importazione dall’intero settore nel quale si situa il bacino relativo alla suddetta notifica di presenza sospetta.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
Misure fitosanitarie a carattere temporaneo RU 2010