AS 2010 5395
Ordinanza sull'organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali
Ordinanza sull’organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN)
del 20 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952; visti gli articoli 19 capoversi 1 e 3, 20 capoverso 2 e 47 capoverso 1 della legge del 22 marzo 19913 sulla radioprotezione; visto l’articolo 38 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 19704 sulle epidemie; visto l’articolo 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19665 sulle epizoozie; visti gli articoli 10 capoverso 2 e 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell’ambiente, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina l’organizzazione di interventi della Confedera- zione volti a far fronte a eventi di portata nazionale che possono mettere in pericolo o danneggiare la popolazione, gli animali e l’ambiente in seguito all’aumento della radioattività, a incidenti biologici o chimici oppure a catastrofi naturali (eventi NBCN).
2 Essa disciplina inoltre il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni.
Art. 2 Organizzazione 1 Per la collaborazione in caso di eventi NBCN e il coordinamento degli interventi è istituito uno stato maggiore federale (SMF NBCN).
2 Lo SMF NBCN dispone di un comitato e di un organo di stato maggiore perma-
nente (organo di stato maggiore NBCN).
RS 520.17
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Art. 3 Collaborazione 1 La Confederazione, i Cantoni e i gestori di impianti che presentano un potenziale pericolo collaborano nella prevenzione e nella gestione di eventi NBCN. 2 La collaborazione con i partner privati è disciplinata dai servizi federali com- petenti. 3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina i propri interventi a favore dello SMF NBCN in un’ordi- nanza.
4 Per i rapporti con lo SMF NBCN i Cantoni designano un punto di contatto per i
preparativi e un organo per la notifica dell'allarme per l’intervento.
Sezione 2: Disposizioni organizzative
Art. 4 Composizione dello Stato maggiore federale
1 Sono membri dello SMF NBCN:
a. il direttore dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP); b. il direttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP); c. il direttore dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV); d. il direttore dell’Ufficio federale dell’energia (UFE); e. il direttore dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM); f. il portavoce del Consiglio federale; g. il capo dello Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (SM GSic); h. il direttore della Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP); i. il direttore dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSviz- zera); j. il direttore dell’Ufficio federale di polizia (fedpol); k. il capo dello Stato maggiore di condotta dell’esercito (SMCOEs); l. il direttore generale delle dogane (DGD); m. il direttore dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG); n. il delegato all’approvvigionamento economico del Paese (AEP); o. il presidente dell’organo direttivo del coordinamento dei trasporti in caso di sinistro (CTS); p. il direttore dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN); q. il direttore dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesag- gio (FNP);
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r. l’incaricato del Consiglio federale per il servizio sanitario coordinato; s. un rappresentante di ciascuna delle conferenze governative competenti.
2 I membri dello SMF NBCN hanno i compiti seguenti:
a. designano ciascuno un sostituto; b. adottano, nel loro settore di competenza, i preparativi necessari per far fronte a eventi NBCN; c. garantiscono la loro reperibilità; d. nell’imminenza di un evento NBCN informano tempestivamente l’organo di stato maggiore NBCN e gli comunicano le misure adottate. 3 In caso di evento è possibile far capo ai segretari generali dei dipartimenti interes- sati e ai rappresentanti dei Cantoni colpiti.
Art. 5 Compiti e mezzi dello Stato maggiore federale
1 Lo SMF NBCN ha i compiti seguenti:
a. mette a disposizione scenari per la pianificazione preventiva; b. coordina la pianificazione preventiva per far fronte a eventi NBCN; c. coordina l’istruzione in vista della gestione di eventi NBCN e verifica la prontezza operativa mediante esercitazioni regolari.
2 In caso di evento assume inoltre i compiti seguenti:
a. valuta la situazione generale; b. propone al Consiglio federale le misure per far fronte all’evento NBCN; c. coordina le misure di cui alla lettera b e le esegue; d. assicura il coordinamento con altri stati maggiori federali, con gli organi cantonali di condotta e con i servizi competenti all’estero; e. coordina l’assistenza tecnica fornita ai Cantoni dagli uffici federali compe- tenti; f. coordina l’impiego delle ulteriori risorse necessarie.
3 Per l’adempimento di questi compiti lo SMF NBCN dispone segnatamente dei
mezzi seguenti: a. installazioni di condotta e d’allarme nonché tecnologie dell’informazione e della comunicazione; b. laboratori e servizi specializzati della Confederazione e dei politecnici fede- rali (PF); c. elementi d’intervento civili e militari.
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Art. 6 Presidenza 1 Il direttore dell’UFPP presiede lo SMF NBCN e il relativo comitato. Sorveglia i lavori di pianificazione e di coordinamento e, se necessario, fa rapporto al Consiglio federale in merito alle misure di protezione adottate in vista di un evento NBCN. 2 In caso di evento la presidenza è assunta dal direttore dell’ufficio federale compe- tente. Egli è responsabile del coordinamento. Questa responsabilità può essere delegata al segretario generale del dipartimento interessato. 3 Se è competente più di un ufficio federale, il comitato decide in merito a chi pre- siede lo SMF NBCN.
Art. 7 Comitato
1 Fanno parte del comitato:
a. il direttore dell’UFSP; b. il direttore dell’UFPP; c. il direttore dell’UFV; d. il direttore dell’UFE; e. il direttore dell’UFAM; f. il capo dello SMCOEs.
2 Il comitato ha i compiti seguenti:
a. se necessario, consulta i direttori di altri uffici e altri responsabili di servizi specializzati; b. se necessario, consulta esperti, specialisti e rappresentanti dei Cantoni e dell’economia; c. prepara le sedute dello SMF NBCN. 3 In caso di evento il comitato decide, in base alla situazione del momento e alla sua evoluzione, in merito alla composizione, alla convocazione e al licenziamento dello SMF NBCN. 4 Se per motivi di tempo il comitato non è in grado di prendere una decisione, in un primo momento decide il direttore dell’UFPP.
Art. 8 Organo di stato maggiore NBCN dello SMF NBCN
1 L’organo di stato maggiore NBCN viene istituito dalla Centrale nazionale
d’allarme (CENAL) dell’UFPP.
2 Esso ha i compiti seguenti:
a. funge da punto di contatto permanente per gli organi federali e cantonali competenti in materia di eventi NBCN; b. segue e valuta costantemente la situazione in stretta collaborazione con gli uffici interessati;
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c. gestisce un centro di notifica e di situazione i cui servizi sono a disposizione sia della Confederazione sia dei Cantoni; d. elabora piani d’intervento per lo SMF NBCN; e. assiste la Confederazione e i Cantoni nei preparativi in vista di un eventuale evento NBCN; f. fornisce una rappresentazione elettronica della situazione.
3 In caso di evento ha inoltre i compiti seguenti:
a. assicura la convocazione dello SMF NBCN; b. coordina gli elementi d’intervento civili e militari disponibili fino alla pron- tezza operativa dello SMF NBCN; c. elabora basi per la condotta e fornisce aiuto alla condotta a favore dello SMF NBCN; d. rileva le esigenze in relazione alle misure di protezione da eventi NBCN e valuta se devono essere messe a disposizione ulteriori risorse.
Art. 9 Informazione
1 In caso di evento, la gestione dell’informazione incombe al dipartimento o
all’ufficio federale competente. 2 Le informazioni al Consiglio federale sono coordinate dalla Cancelleria federale. Essa può disporre di specialisti, in particolare degli uffici federali rappresentati in seno allo SMF NBCN.
3 L’informazione alla popolazione avviene d’intesa e in coordinamento con i Can-
toni.
Sezione 3: Disposizioni particolari per eventi con aumento della radioattività
Art. 10 Impiego Lo SMF NBCN è impiegato quando la popolazione, gli animali e l’ambiente sono o potrebbero essere minacciati da un aumento della radioattività.
Art. 11 Compiti
1 In caso di aumento previsto o effettivo della radioattività, lo SMF NBCN ha il
compito di proporre al Consiglio federale, per il tramite del dipartimento com- petente, le misure necessarie.
2 In questi casi l’UFPP ha i compiti seguenti:
a. adotta le misure necessarie fino al momento in cui diventa operativo lo SMF NBCN e in caso di pericolo imminente ordina i provvedimenti imme-
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diati volti a proteggere la popolazione. Al riguardo, si basa sulla strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) secondo l’allegato 1; b. procura i dati e le informazioni necessari per allestire un quadro della situa- zione radiologica e ne assicura la valutazione; c. allerta le autorità federali e cantonali nonché laboratori specializzati scelti; d. informa le autorità e la popolazione; e. informa le organizzazioni internazionali e gli Stati vicini conformemente agli accordi vigenti.
3 In caso di evento l’UFSP gestisce una hotline nazionale per la popolazione.
Art. 12 Mezzi In caso di evento lo SMF NBCN ha segnatamente a disposizione i servizi e i mezzi seguenti: a. MeteoSvizzera per i calcoli relativi alla propagazione, i dati meteorologici attuali e le previsioni dei venti; b. l’organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni; c. gli elementi d’intervento del DDPS.
Sezione 4: Disposizioni particolari per gli incidenti biologici
Art. 13 Impiego In caso di evento, su richiesta del Dipartimento federale dell'interno, del Dipartimen- to federale dell'economia o del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, lo SMF NBCN può assumere il coordinamento.
Art. 14 Compiti I seguenti uffici federali gestiscono un centro nazionale di assistenza e d’informa- zione e una hotline nazionale per la popolazione: a. l’UFSP, in caso di evento con organismi patogeni per gli esseri umani; b. l’UFV, in caso di evento con organismi patogeni per gli animali; c. l’UFAG, in caso di evento con organismi nocivi per i vegetali utilizzati nell’agricoltura; d. l’UFAM, in caso di evento con altri organismi.
Art. 15 Mezzi Per svolgere i loro compiti, i Cantoni hanno in particolare a disposizione i servizi e i mezzi seguenti:
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a. i laboratori regionali nonché i laboratori e i servizi specializzati della Confe- derazione e i laboratori di riferimento nazionali designati dalla Confedera- zione; b. gli elementi d’intervento del DDPS.
Sezione 5: Disposizioni particolari per gli incidenti chimici
Art. 16 Impiego In caso di evento lo SMF NBCN può, d’intesa con i Cantoni interessati, assumere il coordinamento e, eventualmente, la direzione.
Art. 17 Compiti
1 Lo SMF NBCN assiste i Cantoni in caso di evento con impiego effettivo o pre-
sunto di aggressivi chimici.
2 In questi casi l’UFPP ha i compiti seguenti:
a. informa le organizzazioni internazionali e gli Stati vicini conformemente agli accordi vigenti; b. gestisce una banca dati dei composti rilevanti ai fini degli aggressivi chimici; c. informa la popolazione in caso di evento con impiego di aggressivi chimici e gestisce una hotline nazionale.
Art. 18 Mezzi Per svolgere i loro compiti, i Cantoni hanno in particolare a disposizione i servizi e i mezzi seguenti: a. l’UFPP, in caso di evento con impiego di aggressivi chimici (laboratorio di riferimento); b. gli elementi d’intervento del DDPS.
Sezione 6: Disposizioni particolari per le catastrofi naturali
Art. 19 Impiego In caso di evento lo SMF NBCN può, d’intesa con i Cantoni interessati, assumere il coordinamento e, eventualmente, la direzione.
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Art. 20 Compiti 1 I rappresentanti dell’UFAM, dell’UFPP, dell'FNP, del Servizio sismologico sviz- zero e di MeteoSvizzera coordinano, nell’ambito di un comitato direttivo, le attività dei servizi specializzati competenti.
2 In caso di evento l’UFAM gestisce una hotline nazionale per la popolazione.
Art. 21 Mezzi Per svolgere i loro compiti, i Cantoni hanno in particolare a disposizione i servizi e i mezzi seguenti: a. lo stato maggiore specializzato «pericoli naturali»; b. i servizi specializzati della Confederazione (UFAM, MeteoSvizzera, FNP, Servizio sismologico svizzero) per le informazioni di base e i dati necessari per far fronte all’evento; c. la piattaforma informativa comune «Pericoli naturali»; d. gli elementi d’intervento del DDPS.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 22 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.
Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
20 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 11 cpv. 2a)
Strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi
1. La strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi (SPD) funge da base
all’UFPP per disporre misure di protezione volte a contenere i rischi per la salute della popolazione in caso di evento con aumento della radioattività.
2. Quando subentra un simile evento, in una prima fase sono disposti provve-
dimenti drastici; essi possono successivamente essere allentati in funzione della situazione. I provvedimenti sono verificati nell’ottica di un controllo dell’efficacia, correlati nel quadro della SPD con i più recenti bilanci dosi- metrici e, per quanto necessario e ragionevole, adeguati alle nuove circo- stanze.
3. La grandezza primaria per disporre misure di protezione è la dose prevedi-
bile a prescindere da tali misure di protezione, ossia la dose individuale effi- cace oppure la dose tiroidea della popolazione maggiormente esposta. Altri fattori decisionali importanti sono in particolare: – la dose risparmiata e la dose rimanente, – il tempo disponibile, – l’attuabilità delle misure, – gli effetti collaterali dei provvedimenti, – l’ulteriore probabile evoluzione della situazione radiologica, – la situazione generale. 4. Per ognuna delle principali misure di protezione previste è stabilita una dose soglia. Se la dose prevedibile è superiore a tale soglia, occorre disporre, per quanto possibile e ragionevole, la corrispondente misura di protezione, tenendo conto dei fattori decisionali di cui al numero 3.
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5. Le dosi soglia sono le seguenti:
Misura di protezione Dose* Dose soglia Tempo di integrazione
Permanenza in casa per bambini, E 1 mSv 2 giorni ragazzi e gestanti Permanenza protetta E 10 mSv 2 giorni (in casa, in cantina o nel rifugio) Evacuazione preventiva o permanenza E 100 mSv 2 giorni protetta Assunzione di pastiglie allo iodio Htir, inal, I 50 mSv 2 giorni
* E dose efficace per irradiazione esterna e inalazione all’aperto. Htir, inal, I dose tiroidea per inalazione di iodio radioattivo.
Per dose s’intende in tutti i casi la dose per esposizione o incorpo- razione prevedibile entro due giorni dall’evento indipendentemen- te dalla misura di protezione prevista.
6. Per le misure di protezione non espressamente menzionate nella tabella
precedente, si applica in generale una dose soglia massima di 100 mSv (dose efficace).
7. Un divieto di raccolto e di pascolo è disposto preventivamente per le zone in
cui sono state adottate misure secondo il numero 5 come pure per le zone che si trovano nella direzione del vento fino al confine di Stato o fino alla cresta alpina. Le altre misure si basano sulla legislazione in materia di der- rate alimentari.
8. Nella fase acuta l’UFPP è responsabile del calcolo, del bilancio e della
verifica delle dosi assorbite dalla popolazione. Per tutti gli altri casi la responsabilità incombe all’UFSP.
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Allegato 2 (art. 22)
Abrogazione e modifica del diritto vigente
I L’ordinanza del 17 ottobre 20077 concernente l’organizzazione d’intervento in caso di aumento della radioattività è abrogata.
II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 24 ottobre 20078 sull’organizzazione della
condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale
Art. 8 cpv. 3 lett. d
3 Le misure sono segnatamente:
d. l’impiego dei mezzi della Confederazione in caso di aumento della radioat- tività conformemente all’ordinanza del 20 ottobre 20109 sull’organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali.
2. Ordinanza del 17 ottobre 200710 sulla Centrale nazionale d’allarme
Ingresso visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 200211 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 199512; visti gli articoli 19 capoversi 1 e 3, 20 capoverso 2 e 47 capoverso 1 della legge del 22 marzo 199113 sulla radioprotezione,
7 RU 2007 4943, 2008 5747 8 RS 120.71 9 RS 520.17 10 RS 520.18 11 RS 520.1 12 RS 510.10 13 RS 814.50
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Art. 1 cpv. 4 lett. b
4 La CENAL ha in particolare i compiti seguenti:
b. abrogata
Art. 2 cpv. 1 e 2 lett. a 1 In caso di pericolo imminente e fintanto che gli organi competenti della Confede- razione non possono agire, la CENAL deve, di propria competenza, informare, avvisare le autorità, dare l’allarme alla popolazione e impartire via radio istruzioni sul comportamento. Nel limite del possibile, la popolazione e le autorità vengono informate d’intesa con la Cancelleria federale. In caso di eventi con aumento della radioattività essa si basa sulla strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi. 2 Le competenze concernenti i singoli eventi straordinari sono disciplinate nelle seguenti ordinanze: a. in caso di pericolo dovuto all'aumento della radioattività, nell’ordinanza del 20 ottobre 201014 sull’organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali;
Art. 3 cpv. 3
3 In caso di evento la CENAL viene rinforzata con personale dello Stato maggiore
del Consiglio federale CENAL; l’aiuto di quest’ultimo può essere richiesto anche per lo svolgimento di lavori preliminari. In caso di evento con aumento della radio- attività la CENAL è inoltre appoggiata da altri servizi amministrativi, da specialisti del mondo scientifico ed economico nonché dalla Commissione federale per la protezione NBC, dalla Commissione federale della radioprotezione e della sorve- glianza della radioattività nonché dalla Commissione federale per la sicurezza nucleare.
Art. 4 cpv. 1 1 Per svolgere i suoi compiti d’intervento, la CENAL utilizza parti dell’impianto K CENAL, come pure mezzi di misurazione e di comunicazione della Confedera- zione. Per rilevare la situazione radiologica, la CENAL ha a disposizione un’orga- nizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni.
Art. 4a Organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni 1 L’organizzazione incaricata dei prelievi e delle misurazioni comprende stazioni di misurazione per la sorveglianza permanente della radioattività dell’aria e reti di stazioni di misurazione per la sorveglianza permanente della contaminazione del territorio, in particolare la rete NADAM e la rete di misurazione per la sorveglianza automatica delle dosi nei dintorni delle centrali nucleari.
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2 Può essere ampliata dalla CENAL con:
a. la sua rete di posti di allarme atomico complementare alla rete NADAM; b. squadre mobili di misurazione dotate di veicoli di misurazione ed elicotteri militari; c. squadre di misurazione delle truppe di difesa NBC dell’esercito; d. laboratori di misurazione per la determinazione della contaminazione, in particolare di derrate alimentari, foraggi, acqua potabile e per l’abbeverata; e. centri di soccorso per la radioprotezione. 3 Il Dipartimento federale dell’interno e il DDPS provvedono, in collaborazione con i Cantoni, alla prontezza operativa delle organizzazioni cantonali incaricate dei prelievi e dei laboratori di misurazione cantonali e privati nonché delle loro organiz- zazioni incaricate delle misurazioni. I laboratori della Confederazione e dei politec- nici federali sono a disposizione della CENAL secondo una regolamentazione speciale.
4 In caso di evento la CENAL impiega l’organizzazione incaricata dei prelievi e
delle misurazioni.
3. Ordinanza del 22 giugno 199415 sulla radioprotezione
Art. 100 L’autorità di sorveglianza provvede a informare tempestivamente le persone e i Cantoni interessati, nonché la popolazione, in merito agli incidenti radiologici o tecnici. È fatto salvo l’articolo 9 dell’ordinanza del 20 ottobre 201016 sull’organiz- zazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN).
Art. 119 Per gli eventi che possono presentare un pericolo per la popolazione a causa di un aumento della radioattività, oltre alle disposizioni della presente ordinanza si appli- cano quelle dell’ordinanza del 20 ottobre 201017 sugli interventi NBCN.
Art. 122 cpv. 1
1 Lo Stato maggiore federale competente in materia di eventi NBCN (SMF NBCN)
secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 20 ottobre 201018 sugli interventi NBCN come pure gli organi della Confederazione e dei Cantoni secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 20 ottobre 2010 sugli interventi NBCN provvedono affinché le
15 RS 814.501 16 RS 520.17 17 RS 520.17 18 RS 520.17
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persone mobilitate dispongano dell’equipaggiamento necessario allo svolgimento dei loro compiti e alla protezione della loro salute.
Art. 123 cpv. 1 1 Lo SMF NBCN e gli organi federali e cantonali secondo l’articolo 4 dell’ordinanza del 20 ottobre 201019 sugli interventi NBCN provvedono affinché le persone mobili- tate siano istruite in modo adeguato prima di svolgere il loro compito e siano infor- mate sui pericoli connessi con lo stesso.
4. Ordinanza del 1° luglio 199220 sulle compresse allo iodio
Art. 9 I criteri decisionali per ordinare l’assunzione delle compresse sono stabiliti nella strategia dei provvedimenti in funzione delle dosi di cui all’allegato 1 dell’ordinanza del 20 ottobre 201021 sull’organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN).
Art. 10 cpv. 1 frase introduttiva 1 In caso di un evento con aumento della radioattività, lo Stato maggiore federale competente in materia di eventi NBCN secondo l’articolo 5 dell’ordinanza del 20 ottobre 201022 sugli interventi NBCN ordina:
19 RS 520.17 20 RS 814.52 21 RS 520.17 22 RS 520.17
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