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AS 2010 5413

Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'aviazione civile

Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (OEm-UFAC)

Modifica del 10 novembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 settembre 20071 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’avia- zione civile è modificata come segue:

Sostituzione di rimandi 1 Nell’articolo 14 capoverso 1 lettere a e c e nell’articolo 17, il rimando al «regola- mento n. 1702/2003», compresa la nota a piè di pagina, è sostituito con il rimando al «regolamento (CE) n. 1702/20032».

2 Nell’articolo32 e nell’articolo 33 capoverso 1, il rimando al «regolamento

n. 2042/2003», compresa la nota a piè di pagina, è sostituito con il rimando al «regolamento (CE) n. 2042/20033».

Art. 1 cpv. 1 e 2 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) emanate o fornite sulla base: a. del regolamento (CE) n. 1702/20034; b. del regolamento (CE) n. 2042/20035; c. della legislazione aeronautica svizzera.

1 RS 748.112.11

2 Vedi la nota all’art. 1 cpv. 1 lett. a.

3 Vedi la nota all’art. 1 cpv. 1 lett. b.

4 Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione del 24 set. 2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di proget- tazione e di produzione, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giu.1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 5 Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 nov. 2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

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Emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile RU 2010

2 La presente ordinanza non si applica alla riscossione di emolumenti per le deci- sioni e le prestazioni emanate o fornite direttamente dall’Agenzia per la sicurezza aerea (AESA) o su sua richiesta dall’UFAC (art. 14 cpv. 1 e art. 17).

Art. 5 cpv. 4 4 L’UFAC può esentare dagli emolumenti i servizi federali qualora siano essi stessi beneficiari della prestazione.

Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva e cpv. e 2 Per i certificati di omologazione, per altri certificati e per esami degli aeromobili che non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1592/20026, gli emolumenti sono calcolati dall’UFAC secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

Emolumento Emolumento minimo massimo Fr.. Fr.

e. per i certificati di omologazione completivi e 200.– 50 000.– le grandi riparazioni di aeromobili, motori ed eliche, nonché per i certificati di parti e perti- nenze di aeromobili

Art. 15 cpv. 1 lett. a e c 1 Per gli esami d’entrata, per gli esami completivi periodici e straordinari, per gli esami in vista dell’esportazione di aeromobili, per gli esami di riproduzione ed esami parziali di riproduzione, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.

a. per gli aeroplani con un peso al decollo infe- 360.– 8 000.– riore o pari a 5700 kg e per gli elicotteri mo- nomotore c. per gli alianti e gli aerostati 200.– 2 000.–

6 Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 lug. 2002 recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giu.1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

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Emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile RU 2010

Art. 16 cpv. 6 e 8

6 Per l’esame e l’approvazione di un programma di manutenzione, un emolumento è

calcolato secondo il tempo impiegato nei limiti di un quadro tariffario da 90 a 7000 franchi. 8 In caso di deposito dei documenti di bordo per un intero anno civile e della cancel- lazione di un aeromobile entro il primo semestre dell’anno civile, è riscossa la metà dell’emolumento fissato nel capoverso 7.

Art. 18 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b–d

1 Per l’approvazione di un’impresa di produzione ai sensi del regolamento (CE)

n. 1702/20037 o della legislazione svizzera, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

Emolumento Emolumento minimo massimoFr. Fr.

b. per l’estensione, la modifica e il rinnovo 200.– 50 000.– c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 200.– 50 000.– d. per le ispezioni straordinarie 200.– 50 000.–

Art. 19 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b–d 1 Per l’approvazione di un’impresa di manutenzione ai sensi dell’allegato I capitolo F e dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2042/20038 o della legislazione svizzera, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.

b. per l’estensione, la modifica e il rinnovo 200.– 50 000.– c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 200.– 50 000.– d. per le ispezioni straordinarie 200.– 50 000.–

Art. 20 cpv. 1 frase introduttiva e lett. b–d nonché cpv. 4 frase introduttiva e lett. b 1 Per l’approvazione di un’impresa addetta alla gestione del mantenimento dell’aero- navigabilità di cui all’allegato I capitolo G del regolamento (CE) n. 2042/20039, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffa- rio seguente:

7 Vedi la nota all’art. 1 cpv. 1 lett. a.

8 Vedi la nota all’art. 1 cpv. 1 lett. b.

9 Vedi la nota all’art. 1 cpv. 1 lett. b.

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Emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile RU 2010

Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.

b. per l’estensione, la modifica e il rinnovo 200.– 20 000.– c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 200.– 20 000.– d. per le ispezioni straordinarie 200.– 20 000.–

4 Per l’approvazione di un’impresa addetta alla gestione del mantenimento dell’aero- navigabilità, per il rilascio di certificati sull’esame dell’aeronavigabilità ai sensi dell’allegato I capitolo I del regolamento (CE) n. 2042/2003, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.

b. per l’estensione o il rinnovo 200.– 10 000.–

Art. 30 cpv. 2 2 Per il trattamento di una domanda per il rilascio o il rinnovo di un riconoscimento di licenze estere di pilota per l’esercizio di un aeromobile immatricolato in Svizzera («Certificate of Validation») è riscosso un emolumento di 230 franchi.

Art. 37 cpv. 1 1 Per l’autorizzazione di una manifestazione aeronautica pubblica, deve essere ver- sato un emolumento di base di 400 franchi.

Art. 38 cpv. 1 lett. e ed f

1 Peril rilascio di autorizzazioni di polizia aerea sono riscossi gli emolumenti

seguenti:

Fr.

e. autorizzazione di volo sotto le quote minime (art. 44 cpv. 2 lett. f ONCA)

1. per voli commerciali 400.–

2. per voli non commerciali 250.–

f. autorizzazione a eseguire atterraggi esterni (art. 8 cpv. 2 LNA)

1. per voli commerciali 400.–

2. per voli non commerciali 250.–

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Emolumenti dell’Ufficio federale dell’aviazione civile RU 2010

Art. 47 cpv. 1 lett. b–d

1 Per l’approvazione di un organismo di formazione per il personale di manuten-

zione ai sensi dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2042/200310, compresa la domanda per l’approvazione dell’organismo, del programma di formazione e del regolamento della scuola, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato nei limiti del quadro tariffario seguente:

Emolumento Emolumento minimo massimo Fr. Fr.

b. per l’estensione, la modifica o il rinnovo 200.– 50 000.– c. per la vigilanza corrente (per prestazione) 200.– 50 000.– d. per le ispezioni straordinarie 200.– 50 000.–

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

10 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

10 Vedi la nota all’art. 1 cpv. 1 lett. b.

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