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Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari
Ordinanza sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
Modifica del 10 novembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 settembre 20061 sui fondi propri è modificata come segue:
Soppressione di una nota a pié di pagina Negli articoli 23 capoverso 2 lettera a, 26 capoverso 2, 31 capoverso 1 lettera a e 65 capoverso 2 la nota a pié di pagina relativa all’espressione «standard minimi di Basilea» è abrogata.
Ingresso visti gli articoli 3 capoverso 2 lettera b, 3g, 4 capoversi 2 e 4, 4bis capoverso 2 e 56 della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche,
Art.4 lett. f Nella presente ordinanza si considerano: f. standard minimi di Basilea: i documenti del Comitato di Basilea per la vigi- lanza sulle banche che sono determinanti per il calcolo delle esigenze sui fondi propri.3
Art. 72 cpv. 1bis 1bis La FINMA emana prescrizioni tecniche d’esecuzione relative al calcolo dei fondi propri necessari alla copertura del rischio specifico degli strumenti su saggi d’interesse derivanti da securizzazioni con parti suddivise secondo i rischi.
3 Gli attuali standard minimi di Basilea possono essere consultati all’indirizzo Internet www.bis.org/bcbs e ottenuti presso la Banca dei regolamenti internazionali, Centralplatz 2, 4002 Basilea.
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Art. 73 cpv. 2 Abrogato
Art. 75 cpv. 2 2 Per coprire il rischio in materie prime sono necessari fondi propri per un ammonta- re del 20 per cento della posizione netta per gruppo di materie prime. Per coprire il rischio di base, il rischio di fluttuazione del tasso d’interesse e il rischio di fluttua- zione dei prezzi a termine per motivi diversi dalla fluttuazione del tasso d’interesse («forward gap risk») sono necessari fondi propri supplementari per un ammontare del 3 per cento delle posizioni lorde di tutti i gruppi di materie prime (somma dei valori assoluti delle posizioni lunghe e corte).
Art. 76 Calcolo 1 L’applicazione dell’approccio modello dei rischi di mercato necessita dell’auto- rizzazione della FINMA. Essa stabilisce le condizioni di autorizzazione.
2 La FINMA precisa le modalità di calcolo dei fondi propri necessari secondo
l’approccio modello dei rischi di mercato. A tale scopo si attiene agli standard minimi di Basilea. 3 La FINMA stabilisce nei singoli casi i moltiplicatori previsti nell’approccio model- lo dei rischi di mercato. A tale scopo tiene conto dell’adempimento delle esigenze minime e dell’esattezza delle previsioni del modello di aggregazione del rischio specifico all’istituto. Ogni moltiplicatore è almeno pari al 3,0.
Art. 107 cpv.1 (concerne solo il testo francese), 3 e 4 3 Le banche che applicano l’approccio semplificato da solo o unitamente all’approc- cio completo (art. 48 cpv. 1 lett. b) devono trattare in virtù del capoverso 2 le posi- zioni calcolate secondo l’approccio semplificato e in virtù dell’articolo 118 capover- so 2 le posizioni calcolate secondo l’approccio completo. 4 La procedura ai sensi dell’articolo 118 capoverso 2 può essere applicata solo se i rischi di concentrazione risultanti sono limitati in modo adeguato e sorvegliati. Nel caso contrario va applicata la procedura ai sensi del capoverso 2 lettera a o b.
Art. 113 cpv. 2 2 Nel calcolo della posizione complessiva vanno inclusi almeno i limiti di credito irrevocabili comunicati alla controparte.
Art. 114 lett. c e d Le seguenti posizioni sono escluse dal calcolo della posizione complessiva di una controparte: c. e d. abrogate
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Art. 115 cpv. 2 Abrogato
Art. 115a Limiti massimi per i grandi rischi nei confronti delle banche e dei commercianti di valori mobiliari In deroga all’articolo 86, il limite massimo per i singoli grandi rischi nei confronti delle banche e dei commercianti di valori mobiliari ammonta: a. al 100 per cento dei fondi propri computabili, sempre che questi ultimi siano inferiori a 250 milioni di franchi svizzeri; b. a 250 milioni di franchi svizzeri, sempre che i fondi propri computabili siano compresi tra 250 e 1000 milioni di franchi svizzeri.
Art. 116 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2 1 Nel caso delle posizioni collaterizzate la banca può includere la parte collaterizzata nella posizione complessiva del terzo o in quella della controparte, se la posizione è collaterizzata da uno dei seguenti strumenti e le condizioni di cui all’articolo 47 sono adempiute: 2 La banca può parimenti calcolare le singole posizioni secondo l’articolo 118 se è data collaterizzazione in titoli di credito o di partecipazione di terzi o in quote in investimenti collettivi di capitale oppure in depositi fiduciari presso terzi.
Art. 117 Abrogato
Art. 118 Computo delle garanzie 1 Le banche che nell’ambito dell’AS-BRI applicano l’approccio semplificato in virtù dell’articolo 48 capoverso 1 lettera a possono computare garanzie conformemente alla procedura ai sensi dell’articolo 116 capoverso 1.
2 Le banche che nell’ambito dell’AS-BRI applicano l’approccio completo in virtù
dell’articolo 48 capoverso 1 lettera b oppure l’F-IRB devono calcolare per le posi- zioni collaterizzate valori di posizione interamente adeguati ai sensi dell’articolo 48 capoverso 3.
3 Le banche che applicano l’A-IRB possono calcolare le posizioni collaterizzate
conformemente al capoverso 2 oppure applicare a tale scopo proprie quote di perdita («loss given default»; LGD) e propri valori di posizione («exposure at default»; EAD) se: a. le ripercussioni delle garanzie finanziarie possono essere stimate in modo affidabile a prescindere da altri aspetti LGD rilevanti; e b. la procedura corrisponde all’approccio applicato alle esigenze in materia di fondi propri.
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4 Possono essere computate garanzie conformemente alla procedura ai sensi del
capoverso 2 o 3 se i rischi di concentrazione risultanti sono limitati in modo ade- guato e sorvegliati. Nel caso contrario va applicata la procedura ai sensi dell’arti- colo 116 capoverso 1.
Art. 122 Operazioni di mutuo e operazioni pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari Le operazioni di mutuo, pronti contro termine e analoghe con valori mobiliari devo- no essere trattate secondo l’articolo 118.
Art. 125 Abrogato
Art. 125b Disposizioni transitorie della modifica del 10 novembre 2010 Su richiesta motivata, la FINMA può esentare una banca o un commerciante di valori mobiliari fino a una data determinata dall’osservanza delle prescrizioni mo- dificate nell’ambito dell’approccio internazionale della ripartizione dei rischi (art. 113–123).
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
10 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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