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AS 2010 5473

Regolamento interno della Commissione per la tecnologia e l'innovazione

Regolamento interno della Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI)

del 21 ottobre 2010 approvato dal Consiglio federale il 24 novembre 2010

La Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI), visto l’articolo 16e capoverso 6 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), ha adottato il seguente regolamento interno:

Sezione 1: Composizione della CTI; Organi decisionali

Art. 1 Commissione per la tecnologia e l’innovazione

1 La CTI è costituita:

a. dal presidente (art. 16e cpv. 4 LPRI); b. dai presidenti dei settori di promozione (art. 16e cpv. 4 LPRI); c. dagli altri membri della CTI. 2 I presidenti dei settori di promozione sono i vicepresidenti nominati dal Consiglio federale. 3 Il presidente può costituire comitati consultivi composti da membri della CTI e da collaboratori della segreteria.

Art. 2 Settori di promozione

1 La CTI è suddivisa nei seguenti settori di promozione:

a. Enabling Sciences (in particolare scienze umane, economiche e sociali non- ché tecnologie della comunicazione e dell’informazione); b. Life Sciences (in particolare biologia, biochimica, biotecnologia, farmacolo- gia, scienze dell’alimentazione, tecnologia alimentare, agricoltura e tecnolo- gia medica); c. ingegneria; d. nanotecnologie e tecnica dei microsistemi; e. start-up e imprenditoria;

RS 420.124.1 1 RS 420.1

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f. Trasferimento di sapere e tecnologie (TST). 2 Ogni settore di promozione è costituito da un presidente e dai membri dalla CTI assegnatigli.

3 I settori di promozione possono essere suddivisi in sottosettori.

Art. 3 Organi decisionali Le decisioni a nome della CTI sono prese: a. dalla presidenza, costituita dal presidente e dai presidenti dei settori di pro- mozione (art. 16e cpv. 4 LPRI); b. dai singoli settori di promozione; c. dall’assemblea dei membri.

Sezione 2: Ripartizione dei compiti in seno alla CTI

Art. 4 Assemblea dei membri 1 L’assemblea dei membri delibera sulle modifiche del regolamento interno; queste ultime sottostanno all’approvazione del Consiglio federale (art. 16e cpv. 6 LPRI).

2 L’assemblea dei membri ha funzione consultiva e assume i seguenti compiti:

a. discussione di temi e sviluppi strategici; b. scambio di informazioni, opinioni ed esperienze. 3 I membri della CTI hanno il diritto di proporre alla presidenza temi da discutere.

Art. 5 Presidenza La presidenza assume i seguenti compiti: a. delibera sulle domande relative al finanziamento di progetti di ricerca appli- cata e sviluppo, qualora i contributi richiesti superino il milione di franchi; b. provvede, in collaborazione con la segreteria, al coordinamento in seno alla CTI nonché tra la CTI e la segreteria; c. delibera sulla costituzione e sullo scioglimento di sottosettori; d. coordina le misure di promozione con il Fondo nazionale svizzero e le unità amministrative della Confederazione (art. 16f cpv. 4 LPRI); e. provvede al monitoring e al controlling nell’ambito della CTI (art. 10nbis dell’O del 10 giu. 19852 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione; O-LPRI); f. approva il rapporto d’attività annuale;

2 RS 420.11

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g. approva il programma pluriennale e i rimanenti affari all’attenzione del Dipartimento federale dell’economia e del Consiglio federale nonché le pre- se di posizione nell’ambito delle consultazioni interne all’Amministrazione. Può delegare questi compiti a un comitato presidenziale da essa designato; h. esprime pareri nell’ambito di procedure di ricorso e d’azione relative a casi che rientrano nel suo campo di competenza; i. designa i quadri della segreteria, in particolare i capiservizio (art. 16g cpv. 2 LPRI); j. approva le basi per il preventivo relativo alla CTI; k. disciplina i diritti di firma, fatto salvo l’articolo 16 capoversi 1 e 2; l. disciplina la comunicazione e la garanzia della qualità e sorveglia la loro applicazione; m. prende le decisioni che non sono espressamente assegnate a un altro organo decisionale della CTI. Consulta dapprima i settori di promozione.

Art. 6 Presidente

1 Il presidente dirige la CTI ed è responsabile delle sue attività.

2 Il presidente:

a. rappresenta la CTI verso l’esterno, d’intesa con gli altri membri della presi- denza e con il direttore della segreteria; b. prepara, insieme al direttore della segreteria, le riunioni dell’assemblea dei membri e della presidenza, in particolare i punti all’ordine del giorno, e dirige le riunioni; c. informa la CTI e il direttore della segreteria in merito alla propria attività e a quella della presidenza. 3 Il presidente designa un vicepresidente che lo sostituisca in caso d’impedimento.

4 Il presidente vigila sull’attività della segreteria (art. 16g cpv. 4 LPRI).

Art. 7 Settori di promozione

1 I settori di promozione assumono, all’interno del loro campo di competenza, i

seguenti compiti: a. deliberano in merito a domande concernenti:

1. contributi fino a un milione di franchi per progetti di ricerca applicata e

sviluppo,

2. altre forme di sostegno da parte della CTI ai sensi della LPRI;

b. valutano le domande di contribuzione per progetti di ricerca applicata e svi- luppo che superano il milione di franchi e presentano una proposta alla pre- sidenza; c. adottano le misure necessarie nell’ambito dei progetti sostenuti;

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d. esprimono pareri nell’ambito di procedimenti di ricorso e d’azione relative a casi che rientrano nel loro campo di competenza; e. provvedono, d’intesa con la presidenza e in collaborazione con la segreteria, allo svolgimento di attività informative. 2 Il presidente di ciascun settore di promozione dirige il settore, è responsabile delle sue attività e provvede a garantire che l’esecuzione dei compiti avvenga in modo efficiente e trasparente. Egli assume in particolare i seguenti compiti: a. prepara, insieme ai capiservizio interessati, le riunioni dei settori di promo- zione e stabilisce, in particolare, i punti all’ordine del giorno. Dirige le riu- nioni; b. provvede al coordinamento delle attività all’interno del suo settore di pro- mozione; c. rappresenta il settore di promozione all’interno della CTI e nei confronti della segreteria.

Sezione 3: Segreteria

Art. 8 Composizione

1 La segreteria è suddivisa in servizi.

2 Essa è costituita:

a. dal direttore; b. dai capiservizio; c. dal personale rimanente.

3 Il direttore e i capiservizio formano la direzione.

Art. 9 Compiti La segreteria prepara gli affari della CTI e ne esegue le decisioni (art. 16g cpv. 1 LPRI). Essa assume in particolare i seguenti compiti: a. organizza le riunioni degli organi decisionali della CTI e redige i verbali; b. gestisce i dossier degli affari; c. sottopone per decisione i dossier degli affari corredati da una proposta moti- vata agli organi decisionali della CTI; d. redige i documenti che gli organi decisionali devono firmare; e. si occupa delle finanze, della contabilità e del personale nonché di tutti i rimanenti compiti amministrativi; f. garantisce, d’intesa con la presidenza, il coordinamento all’interno della CTI nonché tra quest’ultima e la segreteria;

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g. sostiene la presidenza nel coordinamento delle misure di promozione con il Fondo nazionale svizzero e le unità amministrative della Confederazione; h. cura le relazioni con l’esterno, d’intesa con il presidente; i. organizza e promuove i contatti con il pubblico, in particolare con i media.

Art. 10 Compiti dei capiservizio 1 I capiservizio dirigono il loro servizio e sono responsabili della sua attività.

2 Essi assumono in particolare i seguenti compiti:

a. preparano gli affari che rientrano nel loro campo di competenza. In caso di sovrapposizioni di compiti con altri servizi, il direttore della segreteria defi- nisce la procedura da seguire; b. vigilano sulla gestione dei dossier.

Art. 11 Compiti della direzione 1 La direzione è l’organo direttivo della segreteria. Essa delibera sugli affari correnti di quest’ultima. 2 Disciplina i diritti di firma nell’ambito del campo di competenza della segreteria.

3 Partecipa, adeguatamente rappresentata e con funzione consultiva, alle riunioni dell’assemblea dei membri, della presidenza e dei settori di promozione.

Art. 12 Compiti del direttore

1 Il direttore dirige la segreteria ed è responsabile della sua attività.

2 Prepara, insieme al presidente della CTI, le riunioni dell’assemblea dei membri e della presidenza, in particolare i punti all’ordine del giorno.

3 Il direttore designa quale suo sostituto uno dei capiservizio.

4 Inoltre, assume in particolare i seguenti compiti:

a. rappresenta, su incarico del presidente, gli interessi della CTI verso l’esterno; b. informa regolarmente la CTI e la presidenza sulle attività della segreteria e provvede al flusso di informazioni all’interno dalla CTI sulla base di un pro- gramma elaborato dalla presidenza; c. vigila sul budget della CTI e sullo stato degli impegni contratti e pianificati; d. ha la competenza di concludere, modificare o risolvere i rapporti di lavoro, ad eccezione di quelli dei quadri (art. 16g cpv. 2 LPRI). e. disciplina, d’intesa con i capiservizio, le supplenze all’interno della segrete- ria; f. prepara i punti all’ordine del giorno per le riunioni della segreteria. Queste ultime sono da lui convocate.

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Sezione 4: Riunioni in seno alla CTI e deliberazione

Art. 13 Convocazione delle riunioni

1 Le riunioni dell’assemblea dei membri e della presidenza sono convocate dal

presidente, quelle dei settori di promozione dai presidenti di questi ultimi. 2 La presidenza e i settori di promozione definiscono la frequenza delle riunioni in funzione degli affari da trattare.

3 L’assemblea dei membri e i settori di promozione devono essere convocati se se

almeno un quarto dei membri ne fa la richiesta motivata.

Art. 14 Deliberazione 1 I settori di promozione, la presidenza e l’assemblea dei membri hanno facoltà di deliberare se è presente almeno la metà dei membri. 2 I settori di promozione, la presidenza e l’assemblea dei membri deliberano a mag- gioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità dei voti, decide il presidente del settore di promozione o il presidente. 3 I settori di promozione, la presidenza e l’assemblea dei membri possono deliberare mediante circolazione degli atti o per telecomunicazione, salvo che venga presentata da almeno tre membri una richiesta di consultazioni motivata.

4 I dibattiti non sono pubblici.

Art. 15 Verbale 1 I verbali delle riunioni degli organi decisionali della CTI contengono i nomi dei partecipanti, la sintesi delle consultazioni, le domande presentate e le decisioni adottate. 2 Ciascun verbale è firmato dalla persona che lo ha redatto e da quella che ha diretto la riunione.

Sezione 5: Organizzazione delle attività

Art. 16 Diritto di firma 1 I contratti e le decisioni della presidenza recano la firma del presidente e del diret- tore della segreteria. 2 I contratti e le decisioni che rientrano nel campo di competenza dei singoli settori di promozione recano la firma del presidente del rispettivo settore di promozione e del direttore della segreteria.

3 Per il resto, i diritti di firma sono disciplinati dalla presidenza.

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Art. 17 Esperti

1 La presidenza può commissionare ad esperti l’esecuzione di compiti legati alle

misure di promozione dell’imprenditoria nonché della costituzione e dello sviluppo di imprese la cui attività è basata sulla scienza. 2 Gli organi decisionali della CTI e la segreteria possono consultare ulteriori esperti.

Art. 18 Confidenzialità e ricusazione 1 I membri della CTI, il personale della segreteria e gli esperti consultati sono vinco- lati al segreto d’ufficio per quanto riguarda i fatti confidenziali di cui sono venuti a conoscenza durante l’esercizio delle loro attività a nome delle autorità federali. 2 La ricusazione è disciplinata dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre

19683 sulla procedura amministrativa.

Art. 19 Rapporti e informazione del pubblico 1 Il rapporto d’attività annuale della CTI informa in particolare sul modo in cui le direttive strategiche della Confederazione sono state attuate e sugli effetti economici risultanti dall’attività di promozione. Il rapporto può anche contenere raccomanda- zioni rivolte alle unità amministrative attive nell’ambito della promozione dell’innovazione (art. 16f cpv. 5 LPRI e 10nbis cpv. 2 O-LPRI4).

2 La CTI e la segreteria informano il pubblico in merito alla loro attività.

Sezione 6: Disposizione finale

Art. 20 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

21 ottobre 2010 In nome della CTI: Il presidente, Walter Steinlin

3 RS 172.021 4 RS 420.11

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