AS 2010 5511
Ordinanza sulla pesatura degli animali macellati
Ordinanza sulla pesatura degli animali macellati (OPeA)
Modifica del 23 novembre 2010
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ordina:
I L’ordinanza del 3 marzo 19951 sulla pesatura degli animali macellati è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DFE sulla pesatura degli animali macellati (OPeA)
Ingresso visto l’articolo 43 dell’ordinanza del 23 novembre 20052 concernente la macellazione e il controllo delle carni,
Art. 3 cpv. 2 2 Per gli strumenti di misurazione che sono utilizzati per determinare il peso si applicano l’ordinanza del 15 febbraio 20063 sugli strumenti di misurazione e le corrispondenti disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Art. 4 lett. a, d, m e n Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali delle specie bovina ed equina le seguenti parti: a. la testa, senza carne del collo, recisa fra la nuca e la prima vertebra cervicale; la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi senza la muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (Lnn. cervicales profundi craniales) e i linfonodi retro- faringei laterali (Lnn. retropharyngei laterales); per gli animali della specie equina inoltre il grasso della criniera;
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d. gli organi della cavità toracica, addominale e pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale) nonché i reni con il rispettivo grasso; i depositi di grasso sulla parete addominale interna non devono esse- re asportati prima della pesatura; m. la cartilagine xifoidea; n. i depositi di grasso annessi all’anca.
Art. 5 lett. a Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali delle specie ovina e caprina le seguenti parti: a. la testa, senza carne del collo, recisa fra la nuca e la prima vertebra cervicale; nel caso di agnelli e capretti la vena giugulare con un taglio parallelo all’asse del collo; nel caso di ovini e caprini la vena giugulare con i tessuti adiposi annessi senza la muscolatura; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura; i linfonodi cervicali anteriori profondi (Lnn. cervicales profun- di craniales) e i linfonodi retrofaringei laterali (Lnn. retropharyngei latera- les);
Art. 6 rubrica, cpv. 1 lett. a, d e g nonché 2 Carcasse di animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti 1 Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse degli animali della specie suina, escluse le scrofe madri e i verri adulti, le seguenti parti: a. gli unghioni; d. gli occhi, le palpebre, i condotti uditivi esterni, la laringe (larynx) con i muscoli annessi, le amigdale (anello linfatico della faringe), la trachea, la faringe (pharynx), i linfonodi cervicali superficiali ventrali (Lnn. cervicales superficiales ventrales); l’esofago; gli accumuli e le stagnazioni di sangue senza muscolatura; g. abrogata
2 I produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso
uniformi se, per motivi di tecnica di macellazione, la lingua e il cervello sono aspor- tati prima della pesatura e non sono pesati insieme alla carcassa.
Art. 6a Carcasse di scrofe madri e verri adulti 1 Prima della pesatura devono essere asportate dalle carcasse di scrofe e verri adulti le seguenti parti: a. la testa, senza carne del collo, recisa fra la nuca e la prima vertebra cervicale; b. i piedi della prima articolazione sopra l’osso dello stinco (os metacarpale e os metatarsale);
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c. gli organi della cavità toracica, addominale e pelvica con il grasso annesso, il grasso nella cavità pelvica (grasso perineale) nonché i reni con il rispettivo grasso e il grasso addominale; d. i grossi vasi sanguigni lungo la colonna vertebrale nella cavità toracica e addominale nonché il diaframma all’attacco delle costole; e. il midollo spinale; f. gli organi urinari e gli organi genitali; g. nelle scrofe madri, le mammelle. 2 Se le scrofe madri sono scuoiate, i produttori e i trasformatori di carni possono concordare supplementi di peso uniformi.
Art. 7 Controllo delle carni e asportazione di parti di carcassa 1 Le carcasse e le parti di carcassa soggette a controllo devono essere presentate al controllo delle carni conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza del 23 novembre
20054 concernente l’igiene nella macellazione.
2 L’asportazione delle parti secondo gli articoli 4‒6a deve essere effettuata al ter- mine del controllo delle carni. 3 Prima della pesatura devono essere asportate da ogni carcassa tutte le parti dichia- rate non atte al consumo al momento del controllo delle carni.
Art. 8 cpv. 2 Abrogato
Art. 10 cpv. 2 2 Essi possono affidare il controllo dell’apprestamento e della determinazione del peso di macellazione ad autorità indipendenti dal controllo delle derrate alimentari o a organizzazioni private.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
23 novembre 2010 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann
4 RS 817.190.1
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