AS 2010 5533
Ordinanza del DEFR sull'indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni
Ordinanza del DFE sull’indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni
del 24 novembre 2010
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE), visto l’articolo 114a dell’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione, ordina:
Art. 1 Base di calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità 1 L’indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni è calcolata in base alla somma annua media dei risarcimenti loro addebitati nei due anni precedenti medi- ante decisioni passate in giudicato. 2 Sono esclusi dal calcolo dell’indennità i risarcimenti per danni causati intenzio- nalmente, per inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in rela- zione a un caso specifico o mediante reati.
Art. 2 Ammontare dell’indennità L’ammontare dell’indennità corrisponde al 75 per cento della somma dei risarci- menti di cui all’articolo 1 capoverso 1.
Art. 3 Versamento
1 L’ammontare dell’indennità versata ai singoli Cantoni è calcolato in base al
numero di casi controllati dall’ufficio di compensazione nell’anno precedente (art. 83 cpv. 1 lett. c della legge del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione). 2 L’indennità per il rischio di responsabilità relativa all’anno precedente è versata nel secondo trimestre dell’anno in corso.
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
24 novembre 2010 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann
RS 837.023.212