AS 2010 559
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell'Eritrea
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Eritrea
del 3 febbraio 2010
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione della risoluzione 1907 (2009)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:
Sezione 1: Misure coercitive
Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine 1 Sono vietati la fornitura, la vendita, l’esportazione e il transito a destinazione dell’Eritrea di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio. 2 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari come pure gli investimenti in relazione con la fornitura, la vendita, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di materiale d’armamento di cui al capo- verso 1, nonché con attività militari in Eritrea. 3 I divieti dei capoversi 1 e 2 si applicano anche alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nell’allegato. 4 L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antipro- iettile e i caschi, destinati ad un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanita- rio è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1 e 2. 5 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione. 6 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.
RS 946.231.132.9 1 RS 946.231
2 S/RES/1907 (2009); consultabile sul seguente sito Internet dell’ONU:
www.un.org/documents/scres.htm 3 RS 946.202 4 RS 514.51
2009-3167 559
Provvedimenti nei confronti dell’Eritrea RU 2010
Art. 2 Divieto di acquistare materiale d’armamento e di ricorrere a servizi provenienti dall’Eritrea 1 Sono vietati l’acquisto, l’importazione, il transito e la mediazione di materiale d’armamento d’ogni genere proveniente dall’Eritrea, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché i relativi acces- sori e pezzi di ricambio. 2 Il ricorso a servizi di ogni genere provenienti dall’Eritrea in relazione al materiale d’armamento di cui al capoverso 1 è vietato.
Art. 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato sono bloccati. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche. 3 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, nonché previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicu- rezza dell’ONU o conformemente alle decisioni di questo Comitato, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patri- moniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate.
Art. 4 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolariz- zazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro stru- mento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.
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Art. 5 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.
2 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe in conformità
delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU oppure per consentire la partecipazione a conferenze internazionali.
Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali
Art. 6 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1–3.
2 L’UFM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 5.
3 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle
dogane. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.
Art. 7 Dichiarazioni obbligatorie
1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure
sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1, ne informano senza indugio la SECO mediante dichiarazione. 2 Le dichiarazioni includono i nomi dei beneficiari nonché l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.
Art. 8 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2, 3 o 5 della presente ordinanza è punito conforme- mente all’articolo 9 LEmb.
2 Chiunque viola l’articolo 7 della presente ordinanza è punito conformemente
all’articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO, che può ordinare sequestri o confische.
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Sezione 3: Entrata in vigore
Art. 9 La presente ordinanza entra in vigore il 4 febbraio 20105.
3 febbraio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 3 feb. 2010 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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Allegato (art. 1 cpv. 3, 3 cpv. 1 e 5 cpv. 1)
Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette ai provvedimenti di cui agli articoli 1, 3 e 5
Il presente allegato non contiene ancora alcuna iscrizione poiché il competente Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha ancora pubblicato un elenco nominativo.
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