AS 2010 5753
Convenzione europea di estradizione
Correzione
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (RU 1967 850; RS 0.353.1)
Art. 12 Domanda e atti a sostegno Invece di:
1. La domanda sarà espressa per iscritto e presentata per iscritto diplomatica.
Un’altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto fra due o più Parti.
Leggasi: 1. La domanda sarà espressa per iscritto e presentata per via diplomatica. Un’altra via potrà essere convenuta mediante accordo diretto fra due o più Parti.
30 novembre 2010 Cancelleria federale
2010-2990 5753
Convenzione europea di estradizione. Correzione RU 2010
5754