AS 2010 5763
Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica del 24 novembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:
Art. 4 cpv. 1, nota a piè di pagina 1 L’obbligo del visto e l’esenzione da tale obbligo per entrate in vista di soggiorni non superiori a tre mesi sono retti dal regolamento (CE) n. 539/20012.
Art. 5 cpv. 1 lett. c, nota a piè di pagina 1 Sono esentati dall’obbligo del visto di cui all’articolo 4 capoverso 1: c. i piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio secondo l’allegato VII numero 2 del codice frontiere Schengen3;
Art. 20, primo periodo, nota a piè di pagina Le entrate e le partenze sono rette dal codice frontiere Schengen4. …
Art. 21 cpv. 2, nota a piè di pagina 2 I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell’entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono disciplinate in base all’allegato VI numeri 1 e 2 del codice frontiere Schengen5.
1 RS 142.204 2 R (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15.3.2001 che adotta l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1244/2009 del
30.11. 2009, GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1.
3 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.
4 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.
5 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.
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Entrata e rilascio del visto RU 2010
Art. 22 cpv. 1, nota a piè di pagina 1 Se sono adempiute le condizioni previste all’articolo 23 paragrafo 1 del codice frontiere Schengen6 il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.
Titolo prima dell’art. 53a Sezione 10a: Consulenti in materia di documenti
Art. 53a Accordi sull’impiego di consulenti in materia di documenti 1 Il DFGP, d’intesa con il DFAE, con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e con le competenti autorità di controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 LStr). 2 Negli accordi di cui al capoverso 1 si dovranno stabilire segnatamente il tipo di attività che i consulenti in materia di documenti sono autorizzati a svolgere sul territorio dell’altro Stato, le modalità di notificazione e il loro statuto.
Art. 53b Collaborazione tra l’UFM, l’AFD e la DC L’UFM, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e la Direzione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione in una convenzione. Essa contempla in particolare: a) le modalità per il distacco dei consulenti svizzeri in materia di documenti; b) la ripartizione delle spese per l’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti; c) le modalità dell’impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti.
Art. 53c Pianificazione e coordinamento degli impieghi
1 L’UFM, d’intesa con l’AFD, con la DC e con le competenti autorità di controllo
alla frontiera, stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti. 2 L’attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti com- pete all’AFD.
3 L’AFD, d’intesa con l’UFM e con la DC, può concludere con autorità straniere
competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego.
4 L’AFD, d’intesa con l’UFM e con la DC, può concludere con le competenti auto-
rità di controllo alla frontiera accordi sul distacco di consulenti in materia di docu- menti.
6 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.
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II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
24 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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