AS 2010 5767
Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica del 24 novembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:
Art. 15a Delega di compiti nel quadro della procedura del visto (art. 98b LStr)
1 Il DFAE e l’UFM si accertano che la delega dei compiti a prestatori di servizi
esterni si limiti a Paesi terzi che garantiscano un livello di protezione dei dati ade- guato. 2 Il DFAE conclude una convenzione con i prestatori di servizi incaricati di svolgere taluni compiti nel quadro della procedura del visto, conformemente all’articolo 43 paragrafo 2 e all’allegato X del codice dei visti CE2.
3 Spetta al DFAE:
a. verificare la solvenza e l’affidabilità dei prestatori di servizi incaricati; b. verificare che i prestatori di servizi rispettino le condizioni e modalità stabi- lite nella convenzione di cui al capoverso 2; c. controllare l’attuazione della convenzione di cui al capoverso 2, conforme- mente all’articolo 43 paragrafo 11 del codice dei visti CE; d. formare il prestatore di servizi esterno affinché abbia le conoscenze necessa- rie per fornire un servizio adeguato e comunicare informazioni sufficienti ai richiedenti; e. garantire che i dati trasferiti alle rappresentanze svizzere siano resi sicuri ai sensi dell’articolo 44 del codice dei visti CE. 4 Le rappresentanze svizzere possono, in collaborazione con altre rappresentanze di Stati Schengen, condividere il medesimo prestatore di servizi. In tal caso, i compiti di cui al capoverso 3 sono svolti in collaborazione.
1 RS 142.204 2 Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 lug. 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), versione della GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.
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Entrata e rilascio del visto RU 2010
5 Per i loro servizi, i prestatori di servizi esterni possono fatturare spese che oltrepas- sano gli emolumenti usuali percepiti per il rilascio del visto secondo il principio della copertura delle spese effettive. Conformemente all’articolo 17 paragrafo 4 del codice dei visti CE, l’emolumento prelevato non deve superare la metà dell’emolu- mento di visto. 6 Conformemente all’articolo 42 del codice dei visti CE, i consoli onorari possono altresì essere autorizzati a svolgere alcuni o tutti i compiti di cui all’articolo 43 paragrafo 6 del codice dei visti CE.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
24 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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