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AS 2010 5793

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 24 novembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. c

1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro:

a. del personale delle unità amministrative dell’Amministrazione federale cen- trale e delle unità amministrative senza personalità giuridica autonome sul piano organizzativo dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’allegato 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA); b. del personale delle unità amministrative autonome sul piano organizzativo dell’Amministrazione federale decentralizzata secondo l’allegato 1 OLOGA, che è assunto in virtù della LPers e che non dispone di uno statuto secondo l’articolo 37 capoverso 3 LPers; c. dei procuratori pubblici e dei collaboratori del Ministero pubblico della Con- federazione di cui all’articolo 22 capoverso 2 della legge del 19 marzo 20103 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP); d. del personale della segreteria dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubbli- co della Confederazione.

2 Non sottostanno alla presente ordinanza:

c. il personale del settore dei PF;

Art. 2 cpv. 1 lett. g 1 Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro: g. abrogata

2010-1809 5793

Ordinanza sul personale federale RU 2010

Art. 32 cpv. 1 1 Il rapporto di lavoro dell’uditore in capo dell’esercito è concluso per una durata di quattro anni.

Art. 35 Limite d’età (art. 10 cpv. 3 LPers)

L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può, in singoli casi, prolungare il rapporto di lavoro d’accordo con la persona interessata oltre l’età ordinaria di pen- sionamento fino al 70° anno d’età al massimo.

Art. 68 cpv. 3 3 I congedi accordati dall’autorità competente non possono superare i tre anni. Sono fatte salve le eccezioni secondo l’articolo 88 capoverso 1 lettera a.

Art. 75 cpv. 1 lett. a 1 Per agevolare le condizioni o l’organizzazione individuale del lavoro, il datore di lavoro può sostenere infrastrutture a favore del personale, segnatamente: a. strutture destinate alla custodia di bambini complementare alla famiglia;

Art. 75a Custodia di bambini complementare alla famiglia (art. 4 cpv. 2 lett. i e art. 31 cpv. 2 LPers) 1 Il datore di lavoro partecipa ai costi degli impiegati per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

2 Il DFF disciplina l’ammontare della partecipazione.

Art. 75b Diritto al rimborso dei costi per la custodia di bambini complementa- re alla famiglia (art. 4 cpv. 2 lett. i e art. 31 cpv. 2 LPers)

1 I costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono rimborsati

all’impiegato, se: a. entrambi i genitori o la famiglia monoparentale cui è affidata l’educazione svolgono una attività lucrativa, oppure se il suo partner segue una forma- zione; b. tra l’impiegato e il bambino custodito sussiste una rapporto di filiazione ai sensi dell’articolo 252 del Codice civile4 e l’impiegato detiene la custodia del bambino, oppure se il bambino custodito è un affiliato o un figliastro dell’impiegato;

4 RS 210

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c. il bambino è custodito:

1. in Svizzera in una struttura riconosciuta dall’Associazione svizzera

strutture d’accoglienza per l’infanzia,

2. da genitori diurni riconosciuti dalle relative associazioni, o

3. da altre persone private con le quali sussiste un rapporto contrattuale

soggetto ai contributi dell’assicurazione sociale; e d. il reddito lordo mensile complessivo di entrambi i genitori o il reddito lordo al mese della famiglia monoparentale cui è affidata l’educazione, compresa in entrambi i casi la quota del 13° stipendio mensile, non supera i 20 000 franchi. 2 Il diritto al rimborso sussiste al massimo fino all’inizio della scolarità del bambino custodito.

Art. 88dbis Continuazione della previdenza in seguito alla riduzione dello stipendio 1 Se lo stipendio assicurabile di un impiegato che ha compiuto il 58° anno d’età è diminuito al massimo della metà, l’impiegato può mantenere, dietro sua richiesta, la previdenza per la copertura assicurativa precedente (art. 33a LPP5) pagando, oltre ai propri contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e il premio di rischio sulla quota del guadagno finora assicurato corrispondente alla riduzione dello stipendio. 2 In caso di adeguamenti dello stipendio, segnatamente di aumenti reali dello stipen- dio e di correzioni generali di classificazione, i contributi versati non sono adeguati alla quota corrispondente alla riduzione dello stipendio. 3 Se lo stipendio è ridotto nell’interesse dell’autorità competente di cui all’articolo 2, questa autorità può finanziare a carico dei crediti per il personale i contributi di risparmio e il premio di rischio per la continuazione della previdenza, al massimo in ragione del 50 per cento. La partecipazione ai costi può essere limitata nel tempo.

Art. 88dter Continuazione della previdenza dopo il compimento del 65° anno d’età Se il datore di lavoro e l’impiegato convengono il proseguimento del rapporto di lavoro oltre il 65° anno d’età, l’impiegato può richiedere la continuazione della previdenza per la vecchiaia fino alla cessazione dell’attività lucrativa, ma al massi- mo fino al compimento del 70° anno d’età (art. 33 LPP6). In questo caso l’autorità competente finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.

5 RS 831.40 6 RS 831.40

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Ordinanza sul personale federale RU 2010

Art. 88g cpv. 3 3 Una rendita di vecchiaia secondo le disposizioni del RPIC7 è versata agli impiegati al termine del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 4.

Titolo prima dell’art. 88k Sezione 4: Organo paritetico dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e Cassa pensioni del personale del Ministero pubblico della Confederazione

Art. 88l Cassa pensioni del personale del Ministero pubblico della Confederazione I procuratori pubblici della Confederazione e il personale del Ministero pubblico della Confederazione di cui all’articolo 22 capoverso 2 LOAP8 sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA nella cassa di previdenza della Confederazione contro i rischi di vecchiaia, morte e invalidità.

Art. 91 cpv. 2, frase introduttiva 2 L’esercizio delle cariche e delle attività di cui al capoverso 1 necessita di un’auto- rizzazione, se:

Art. 114 cpv. 2 lett. hbis, kbis, obis, oter, r e s 2 Il DFAE può, d’intesa con il DFF, emanare disposizioni derogatorie per il persona- le soggetto all’obbligo di trasferimento e per il personale impiegato all’estero nei seguenti settori: hbis. attuale lett. r kbis. attuale lett. s obis. articolo 75a capoverso 2: Custodia di bambini complementare alla famiglia; oter. articolo 75b: Diritto al rimborso dei costi per la custodia di bambini com- plementare alla famiglia; r. abrogata s. abrogata

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

7 FF 2009 2287 7387. La versione aggiornata si trova nelle pagine Internet dell’UFPER (http://www.epa.admin.ch) e di PUBLICA (http://www.publica.ch). 8 RS 173.71; RU 2010 3267

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III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

24 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

L’ordinanza del 17 ottobre 20019 sui collaboratori nominati per la durata della funzione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. d ed e 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale federale nomi- nato per la durata della funzione. Essa si applica in particolare ai seguenti impiegati: d. l’uditore in capo dell’esercito e i procuratori pubblici della Confederazione (art. 9 cpv. 5 LPers e art. 22 cpv. 2 L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali10); e. abrogata.

9 RS 172.220.111.6 10 RS 173.71; RU 2010 3267

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