AS 2010 5801
Regolamento dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
Regolamento dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico
del 4 novembre 2010
L’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (autorità di vigilanza), visto l’articolo 27 capoverso 1 della legge del 19 marzo 20101 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP); visto l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 1° ottobre
20102 sull’organizzazione e i compiti dell’autorità di vigilanza sul Ministero
pubblico della Confederazione, emana il seguente regolamento:
Sezione 1: Compiti e organizzazione
Art. 1 Compiti dell’autorità di vigilanza L’autorità di vigilanza adempie i compiti che le sono conferiti dagli articoli 29–31 LOAP.
Art. 2 Decisioni 1 L’autorità di vigilanza delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri.
2 L’autorità di vigilanza delibera a maggioranza dei membri votanti.
3 In caso di urgenza, le decisioni possono essere prese mediante circolazione degli atti o per via elettronica.
4 In caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.
Art. 3 Delega di compiti 1 L’autorità di vigilanza può istituire gruppi di lavoro per singoli settori di compiti.
2 L’autorità di vigilanza può delegare a uno o più membri l’istruzione di procedi- menti e la preparazione di decisioni. 3 Per le ispezioni l’autorità di vigilanza può inviare una delegazione; questa si com- pone di almeno tre membri.
RS 173.712.243
2010-2747 5801
Regolamento dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico RU 2010
Art. 4 Esperti
1 L’autorità di vigilanza può ricorrere a esperti svizzeri o stranieri.
2 Gli esperti sottostanno al segreto d’ufficio al pari dei membri dell’autorità di vigilanza.
Art. 5 Procedura disciplinare La procedura disciplinare di cui all’articolo 31 capoverso 2 LOAP è retta dagli articoli 16–19 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 1° ottobre 2010 sull’orga- nizzazione e i compiti dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confe- derazione e sussidiariamente dalla legge federale del 20 dicembre 19683 sulla proce- dura amministrativa.
Art. 6 Ricusazione 1 I membri informano il presidente dell’autorità di vigilanza in merito a eventuali motivi di ricusazione. 2 Se il motivo di ricusazione è contestato, la decisione è presa dall’autorità di vigi- lanza in assenza del membro interessato. 3 Per il rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 56–60 del Codice di procedura penale 4.
Sezione 2: Presidenza
Art. 7 Presidente
1 Il presidente dell’autorità di vigilanza adempie i seguenti compiti:
a. rappresenta l’autorità di vigilanza verso l’esterno; b. dirige le sedute dell’autorità di vigilanza; c. organizza e sorveglia la segreteria; d. riferisce all’autorità di vigilanza in merito agli affari; e. approva le fatture; f. conduce i negoziati relativi alle convenzioni di prestazioni amministrative o logistiche con servizi della Confederazione; g. adempie altri compiti conferitigli dal presente regolamento.
2 In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
3 RS 172.021 4 RS 312.0; RU 2010 1881
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Regolamento dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico RU 2010
Sezione 3: Segreteria
Art. 8 Organizzazione 1 La segreteria si compone del segretario e, se del caso, di altri collaboratori.
2 L’autorità di vigilanza assume il segretario e gli altri collaboratori e decide in merito alle condizioni d’impiego. È determinante la legge del 24 marzo 20005 sul personale federale.
3 La sede della segreteria è a Berna.
Art. 9 Compiti 1 La segreteria assiste l’autorità di vigilanza dal punto di vista specialistico e ammi- nistrativo.
2 La segreteria adempie in particolare i seguenti compiti:
a. svolge le attività correnti; b. organizza le sedute e redige i verbali; c. partecipa all’istruzione dei procedimenti sotto la direzione del presidente o del membro delegato; d. redige progetti di decisioni e di rapporti; e. tiene i conti; f. prepara il preventivo e il consuntivo dell’autorità di vigilanza; g. tiene l’archivio.
Art. 10 Statuto
1 I collaboratori della segreteria sottostanno al segreto d’ufficio.
2 Le decisioni dell’autorità di vigilanza in qualità di datore di lavoro sono diretta- mente impugnabili al Tribunale amministrativo federale.
Sezione 4: Informazione
Art. 11 1 L’autorità di vigilanza adotta il rapporto annuale sulla propria attività a destinazio- ne dell’Assemblea federale.
2 L’autorità di vigilanza informa il pubblico in merito alla propria attività.
5 RS 172.220.1
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Sezione 5: Entrata in vigore
Art. 12 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
4 novembre 2010 In nome dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione: Hansjörg Seiler
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