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AS 2010 5805

Regolamento del Tribunale penale federale sulle occupazioni accessorie e le cariche pubbliche dei suoi membri (Regolamento del Tribunale penale federale sulle occupazioni accessorie, ROATPF)

Regolamento del Tribunale penale federale sulle occupazioni accessorie e le cariche pubbliche dei suoi membri (Regolamento del Tribunale penale federale sulle occupazioni accessorie, ROATPF)

del 28 settembre 2010

Il Tribunale penale federale, visto l’articolo 45 capoverso 2 della legge federale del 19 marzo 20101 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP), decreta:

Art. 1 Definizioni 1 I rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato presso la Confederazione, compresi enti e fondazioni di quest’ultima, sono considerati funzioni al servizio della Confederazione ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 LOAP. 2 È considerata rappresentanza professionale in giudizio ai sensi dell’articolo 44 capoverso 4 LOAP ogni rappresentanza legale retribuita dinanzi a tribunali o auto- rità amministrative. Se nell’ambito di un mandato di consulenza legale traspare che la controversia potrebbe essere oggetto di un processo, il mandato deve essere rescisso. Il divieto di rappresentanza non può essere eluso, ad esempio tramite il conferimento di procure in sostituzione o la cessione del mandato a dipendenti o a persone all’interno del medesimo studio legale o dell’impresa commerciale. 3 La funzione esercitata presso un’autorità cantonale o un ente cantonale di diritto pubblico dotato di poteri sovrani è parificata alla funzione al servizio di un Cantone ai sensi dell’articolo 44 capoverso 5 LOAP. L’esercizio di una funzione a livello comunale e l’attività presso un’autorità comunale non sono considerati alla stregua di funzione al servizio di un Cantone. 4 Indipendentemente dalla loro forma giuridica, le organizzazioni con orientamento prevalentemente commerciale sono considerate alla stregua di imprese commerciali ai sensi dell’articolo 44 capoverso 5 LOAP.

Art. 2 Principi

1 Le occupazioni accessorie e le cariche pubbliche non devono pregiudicare

l’esercizio della funzione, l’indipendenza, l’imparzialità o la dignità del Tribunale o dei suoi membri.

RS 173.713.151 1 RS 173.71; RU 2010 3267

2010-2598 5805

Regolamento del TPF sulle occupazioni accessorie RU 2010

2 La dignità, l’imparzialità e l’indipendenza del Tribunale sono pregiudicate segna- tamente se l’occupazione accessoria: a. suscita l’apparenza di prevenzione del giudice interessato; b. è connessa a mandati commerciali svolti per conto del Tribunale o che il Tribunale dovrà assegnare in tempi brevi; c. è incompatibile con il buon funzionamento del Tribunale; d. non fornisce nessuna garanzia per il rispetto del divieto della rappresentanza professionale in giudizio.

3 Le attività non retribuite non necessitano di autorizzazione.

Art. 3 Giudici a tempo pieno (art. 44 cpv. 5 e 45 cpv. 1 LOAP)

1 Incaso di attività a tempo pieno possono essere segnatamente autorizzate le

seguenti occupazioni accessorie retribuite e le seguenti cariche pubbliche: a. partecipazione nell’interesse pubblico a tribunali arbitrali, organi giurispru- denziali e commissioni, come pure a mandati per mediazioni e perizie; b. cariche pubbliche comunali; c. partecipazione ad associazioni, fondazioni o altre organizzazioni con scopo ideale; d. attività didattica puntuale, cura di commentari, di collane o riviste speciali- stiche. Non necessitano di autorizzazione la redazione di libri o articoli, la tenuta di conferenze o la partecipazione a congressi e seminari. 2 Possono essere autorizzate altre occupazioni accessorie retribuite e cariche pubbli- che. 3 Se la somma delle indennità percepite in virtù di occupazioni accessorie autoriz- zate o che non necessitano di autorizzazione supera i 10 000 franchi all’anno, l’im- porto eccedente deve essere versato alla cassa del Tribunale penale federale. Per atti- vità svolte sull’arco di più anni, l’indennità può essere distribuita sugli anni di eser- cizio stesso dell’attività.

Art. 4 Giudici a tempo parziale (art. 45 cpv. 1 LOAP)

In aggiunta alle occupazioni accessorie di cui all’articolo 3 del presente regola- mento, in caso di attività a tempo parziale possono essere segnatamente autorizzate le seguenti occupazioni accessorie retribuite e le seguenti cariche pubbliche: a. attività giudiziaria cantonale a tempo parziale; b. partecipazione a tribunali arbitrali e commissioni come pure a mandati per mediazioni e perizie; c. cariche pubbliche cantonali;

Regolamento del TPF sulle occupazioni accessorie RU 2010

d. impiego a tempo parziale presso un Cantone o in un’impresa commerciale privata; e. attività lucrativa accessoria indipendente; f. consulenza giuridica professionale; g. partecipazione a organi di associazioni, fondazioni o di altre organizzazioni con scopo commerciale.

Art. 5 Procedura di autorizzazione (art. 45 cpv. 1 LOAP) 1 Le richieste di autorizzazione vanno indirizzate al Segretariato generale, all’atten- zione della Commissione amministrativa. Esse devono contenere tutte le indicazioni necessarie, in particolare in merito: a. al genere, all’oggetto e alla durata dell’occupazione accessoria; b. al dispendio di tempo; c. agli obblighi; d. all’osservanza dei motivi di incompatibilità e di esclusione.

2 L’opinione della Commissione amministrativa può essere preventivamente richie-

sta in caso di dubbio circa l’obbligo di autorizzazione per una determinata attività.

Art. 6 Portata dell’autorizzazione La Commissione amministrativa può vincolare un’autorizzazione a condizioni o oneri oppure può limitarla nel tempo, se questa altrimenti non avrebbe potuto essere rilasciata.

Art. 7 Controllo 1 Il Segretariato generale effettua un controllo sulle autorizzazioni rilasciate.

2 La Commissione amministrativa può richiedere in ogni tempo ai membri del

Tribunale informazioni sulle occupazioni esercitate al di fuori del Tribunale. 3 La cessazione di un’occupazione accessoria deve essere comunicata al Segretariato generale, all’attenzione della Commissione amministrativa.

Art. 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

28 settembre 2010 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente: Andreas J. Keller La segretaria generale: Mascia Gregori Al-Barafi

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