AS 2010 5851
AS 2010 5851
Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)
Modifica del 18 giugno 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 20091, decreta:
I La legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura è modificata come segue:
Art. 19a Destinazione vincolata di proventi dei dazi 1 Negli anni 2009–2016 i proventi dei dazi all’importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l’attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l’Unione europea o di un accordo OMC.
2 Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore
dell’agricoltura. 3 Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destina- zione vincolata e libera i mezzi finanziari. 4 Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l’importo della destinazione vincolata.