AS 2010 5855
AS 2010 5855
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 27 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 42 lett. d Non vengono versati contributi: d. per terreni edificabili urbanizzati la cui edificazione inizia prima della sca- denza del periodo obbligatorio applicabile alla superficie di compensazione ecologica o la cui durata dell’affitto è più breve del periodo obbligatorio applicabile alla superficie di compensazione ecologica.
Art. 63 cpv. 2
2 Il Cantone decide:
a. se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o via Internet; b. quali moduli devono essere firmati; c. se le domande presentate via Internet possono essere munite di firma elet- tronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera c della legge federale del 19 dicembre 20032 sulla firma elettronica.
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2010
3. Ordinanza del 4 aprile 20017 sulla qualità ecologica
Art. 8 cpv.1bis 1bis Il Cantone decide:
a. se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o via Internet; b. quali moduli devono essere firmati; c. se le domande presentate via Internet possono essere munite di firma elet- tronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera c della legge federale del 19 dicembre 20038 sulla firma elettronica.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
7 RS 910.14 8 RS 943.03
Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2010