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AS 2010 5855

AS 2010 5855

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 27 ottobre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 42 lett. d Non vengono versati contributi: d. per terreni edificabili urbanizzati la cui edificazione inizia prima della sca- denza del periodo obbligatorio applicabile alla superficie di compensazione ecologica o la cui durata dell’affitto è più breve del periodo obbligatorio applicabile alla superficie di compensazione ecologica.

Art. 63 cpv. 2

2 Il Cantone decide:

a. se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o via Internet; b. quali moduli devono essere firmati; c. se le domande presentate via Internet possono essere munite di firma elet- tronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera c della legge federale del 19 dicembre 20032 sulla firma elettronica.

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2010

3. Ordinanza del 4 aprile 20017 sulla qualità ecologica

Art. 8 cpv.1bis 1bis Il Cantone decide:

a. se la domanda deve essere presentata in forma cartacea o via Internet; b. quali moduli devono essere firmati; c. se le domande presentate via Internet possono essere munite di firma elet- tronica qualificata secondo l’articolo 2 lettera c della legge federale del 19 dicembre 20038 sulla firma elettronica.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 RS 910.14 8 RS 943.03

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2010

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