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AS 2010 5859

AS 2010 5859

Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica)

Modifica del 27 ottobre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

7 Per

la disinfezione dei capezzoli possono essere utilizzati soltanto i prodotti ammessi in base all’elenco dei prodotti biocidi destinati a questo scopo specifico2.

3 Per determinati animali, sono autorizzati gli interventi seguenti:

c. la castrazione per assicurare la qualità dei prodotti.

2 Le derrate alimentari biologiche trasformate devono soddisfare le esigenze

seguenti: b. nelle derrate alimentari destinate a un’alimentazione particolare possono essere utilizzati solo gli additivi, le sostanze ausiliarie, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligo- elementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti che sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica conformemente all’articolo 16k.

2 L’Ufficio federale può emanare istruzioni sul formato del numero di codice.

1 RS 910.18 2 L’elenco dei principi attivi notificati è ottenibile dietro fattura presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultabile gratuitamente sul sito Internet www.cheminfo.ch.

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Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2010

Art. 23a Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti 1 L’Ufficio federale può, su domanda, riconoscere gli enti di certificazione e le autorità di controllo di Paesi che non figurano nell’elenco di cui all’articolo 23, se gli enti di certificazione e le autorità di controllo provano che i prodotti interessati soddisfano le condizioni previste dall’articolo 22. 2 L’Ufficio federale tiene un elenco degli enti riconosciuti e lo aggiorna una volta all’anno. Provvede alla sua pubblicazione.

Art. 24 cpv. 4 4 La domanda può essere presentata per telefax o via Internet. Per data di ricezione si intendono la data e l’ora stampate sul fax o la data e l’ora di entrata dell’invio via Internet.

Art. 30 Controlli 1 Gli enti di certificazione effettuano almeno un controllo annuo e, nel caso di con- versione per tappe, almeno due controlli annui. Verificano se tutte le imprese che sottostanno all’obbligo di certificazione soddisfano integralmente le prescrizioni della presente ordinanza. Il genere e la frequenza dei controlli sono determinati in base a una valutazione del rischio che si verifichino irregolarità e infrazioni. 2 Gli enti di certificazione effettuano inoltre controlli saltuari non annunciati. Tali controlli sono decisi in base a un profilo dei rischi delle imprese che tiene conto dei risultati dei controlli precedenti, della quantità di prodotti interessata e del rischio di confusione tra prodotti biologici e non biologici. Gli enti di certificazione possono prelevare campioni per provare l’eventuale presenza di residui di sostanze ausiliarie non autorizzate in virtù della presente ordinanza. Se vi è il sospetto che siffatte sostanze siano state utilizzate, il prelievo è obbligatorio.

Art. 30a Certificato L’ente di certificazione di cui agli articoli 23a, 28 o 29, o eventualmente l’autorità di controllo di cui all’articolo 23a, rilascia un certificato a ogni impresa che sottostà al suo controllo e che soddisfa, nella sfera delle proprie attività, i requisiti stabiliti nella presente ordinanza. Il certificato deve rendere conto dell’identità dell’impresa e del tipo o della gamma dei prodotti nonché del periodo di validità del certificato.

Art. 30b Provvedimenti di controllo 1 L’ente di certificazione prende adeguati provvedimenti di controllo, segnatamente per quanto concerne i flussi di merci e i residui di sostanze ausiliarie non autorizzate, se: a. conformemente agli articoli 7 o 9, non tutta l’azienda produce biologica- mente; o

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2010

b. conformemente all’articolo 13a, viene utilizzato materiale vegetativo di mol- tiplicazione di produzione non biologica. 2 Il Dipartimento può fissare le esigenze minime concernenti questi provvedimenti di controllo.

Art. 30c Rapporto Ogni ispezione o controllo deve essere oggetto di un rapporto controfirmato dalla persona responsabile dell’impresa interessata.

Art. 30d Elenco delle imprese sottoposte al controllo 1 Gli enti di certificazione tengono a giorno un elenco delle imprese sottoposte al loro controllo, il quale indica segnatamente: a. il nome e l’indirizzo dell’impresa; b. il tipo di attività e di prodotti; c. nel caso di aziende biologiche, tutte le particelle e il momento in cui prodotti non autorizzati sono stati utilizzati per l’ultima volta su di esse. 2 Gli enti di certificazione trasmettono all’Ufficio federale e agli organi del controllo cantonale delle derrate alimentari al più tardi ogni anno il 31 gennaio l’elenco delle imprese che erano sottoposte al loro controllo il 31 dicembre dell’anno precedente e di quelle iscritte per l’anno in corso e gli presentano annualmente un rapporto di sintesi vertente segnatamente sugli accordi relativi alle deroghe previste negli arti- coli 16a capoverso 6, 16c capoverso 3, 16e capoverso 2, 16f capoversi 5 e 6. L’Ufficio federale può emanare istruzioni in proposito.

Art. 30e Obbligo di notifica e scambio di informazioni 1 Gli enti di certificazione notificano le irregolarità alle autorità cantonali competenti e all’Ufficio federale. 2 Gli enti di certificazione si scambiano informazioni sui risultati dei loro controlli per quanto queste informazioni siano pertinenti per la valutazione della conformità dei prodotti di cui alla presente ordinanza.

Per la designazione dei prodotti valgono i seguenti termini transitori: a. fino al 31 dicembre 2012 può essere indicato il numero di codice dell’ente di certificazione secondo il diritto anteriore. A partire dal 1° gennaio 2013 i prodotti e il materiale d’imballaggio possono essere ancora consegnati ai consumatori fino a loro esaurimento.

Ordinanza sull’agricoltura biologica RU 2010

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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