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AS 2010 5863

Ordinanza del DFE sull'agricoltura biologica

Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica

Modifica del 27 ottobre 2010

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ordina:

I L’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 3bis, 15 capoverso 2, 16a capoverso 1, 16h, 16k capoverso 1, 17 capoverso 2, 23, 24a e 33a capoverso 3 dell’ordinanza del 22 settembre 19972 sull’agricoltura biologica (ordinanza sull’agricoltura biologica), d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno,

Art. 4d Abrogato

Art. 8 cpv. 2bis 2bis Per gli esami funzionali di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del 14 novembre 20073 sull’allevamento di animali, le api che non provengono da aziende biologiche possono essere tenute nell’azienda biologica, a condizione che siano collocate in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In questo caso non vi è un periodo di conversione.

Art. 15 cpv. 2 e 3 2 Le mutilazioni come la spuntatura delle ali delle api regine non sono permesse. Fa eccezione la spuntatura delle ali delle api regine per eseguire esami funzionali con- formemente all’articolo 4 dell’ordinanza del 14 novembre 20074 sull’allevamento di animali.

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Agricoltura biologica. O del DFE RU 2010

3 La sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina è con- sentita. La preferenza va data a procedimenti di selezione e di riproduzione naturali. Al riguardo, occorre tenere conto dell’istinto sciamatorio. L’uso di api modificate geneticamente non è consentito.

II

1 Gli allegati 1, 2 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 11 è abrogato.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

27 ottobre 2010 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard

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Allegato 1 (art. 1)

N. 7

7. Altre sostanze

– Etilene: – per lo sverdimento di banane, kiwi e cachi, – per lo sverdimento degli agrumi nell’ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta, – per l’induzione della fioritura dell’ananas, – per l’inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle; – Allume di potassio: per il rallentamento della maturazione delle banane.

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Allegato 2 (art. 2)

N. 2.2

«Miscele di materiale vegetale com- «Miscele di materiale vegetale risultanti postate o fermentate*» è sostituito da: dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas.» è sostituito da: Miscele di materiale vegetale compo- risultanti dal compostaggio o dalla fer- state o fermentate e/o di escrementi mentazione anaerobica nella produzione animali* di biogas.

«Radichette di malto» è sostituito da: – Germi di malto

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Allegato 8 (art. 4c)

N. 1 All’elenco esistente vengono aggiunti: – calce viva – calce

N. 2

2. Sono autorizzati inoltre:

– prodotti a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli; – prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura autoriz- zati in base all’elenco dei prodotti biocidi per pulire e disinfettare le mungi- trici meccaniche5.

5 L’elenco dei principi attivi notificati è ottenibile contro pagamento presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure può essere consultato gratuitamente all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

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