Lexipedia

AS 2010 5881

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax)

Modifica del 27 ottobre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sugli effettivi massimi è modificata come segue:

Art. 5 Comunità aziendali e comunità aziendali settoriali Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali gli effettivi massimi previsti dagli articoli 2–4 valgono singolarmente per ogni azienda associata.

Art. 6 Abrogato

Art. 9 Valorizzazione di sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte L’Ufficio federale rilascia su domanda un’autorizzazione eccezionale alle aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte, se tali sottoprodotti coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energe- tico dei suini.

II

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 28 ottobre 19982 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

2010-1185 5881

Ordinanza sugli effettivi massimi RU 2010

Art. 25 cpv. 3 lett. b

3 Sono aziende che svolgono compiti d’interesse pubblico (art. 14 cpv. 7 lett. b

LPAc): b. le aziende con allevamento di maiali che coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei maiali con sottoprodotti derivanti dalla lavora- zione del latte;

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5882