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AS 2010 5915

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Mauritius di esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata e di esenzione reciproca dall'obbligo del visto peri titolari di un passaporto diplomatico o di servizio

Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Mauritius di esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata e di esenzione reciproca dall’obbligo del visto peri titolari di un passaporto diplomatico o di servizio

Concluso il 26 ottobre 2010 Entrato in vigore il 26 ottobre 2010

La Confederazione Svizzera, in seguito denominata «la Svizzera», e la Repubblica di Mauritius, in seguito denominata «Mauritius», in seguito congiuntamente denominate «le Parti contraenti»; desiderose di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti dei loro cittadini; rilevando che il 28 maggio 2009 la Comunità europea ha firmato con Mauritius un accordo di esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata; tenendo conto della dichiarazione comune contenuta nell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dall’obbligo del visto per soggiorni di breve durata, secondo la quale è auspicabile che la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein, da un lato, e Mauritius, dall’altro, conclu- dano quanto prima accordi bilaterali a condizioni analoghe a quelle del predetto accordo; tenendo conto dell’Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confede- razione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; considerando che il 9 giugno 2009 Mauritius e l’Associazione europea di libero scambio (AELS) hanno firmato una dichiarazione comune sulla cooperazione tra la Repubblica di Mauritius e gli Stati dell’AELS in cui le Parti hanno convenuto di esaminare le opportunità di cooperazione in settori e attività di comune interesse; tenendo conto che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un’attività lucrativa e che, pertanto, a questa categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme di diritto nazionale della Svizzera e di Mauritius per quanto riguarda l’obbligo del visto, l’esenzione dal visto e le condizioni di entrata per motivi di lavoro; hanno convenuto quanto segue:

RS 0.142.115.542

1 Traduzione dal testo originale tedesco (AS 2010 5915).

2 RS 0.362.31

2010-1058 5915

Esenzione dall’obbligo del visto. Acc. con Mauritius RU 2010.

Art. 1 Oggetto Il presente accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i cittadini svizzeri che si recano nel territorio di Mauritius e per i cittadini di Mauritius che si recano nel territorio della Svizzera per un periodo massimo di tre mesi su sei. Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato da qualsiasi altro Stato facen- te parimenti parte dello spazio Schengen, il periodo di soggiorno inizia a decorrere dalla data di attraversamento della frontiera esterna dello spazio Schengen. Il presente Accordo esenta inoltre dall’obbligo del visto i cittadini svizzeri e i citta- dini di Mauritius titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido.

Art. 2 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: (a) «cittadino svizzero» chiunque possieda la cittadinanza della Svizzera; (b) «cittadino di Mauritius» chiunque possieda la cittadinanza di Mauritius; e (c) «spazio Schengen» i territori degli Stati che attuano integralmente le dispo- sizioni dell’acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti.

Art. 3 Campo di applicazione 1. I cittadini svizzeri titolari di un passaporto ordinario, diplomatico o di servizio in corso di validità rilasciato dalla Svizzera possono recarsi e soggiornare nel territorio di Mauritius senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specifi- cata all’articolo 4 paragrafo 1. I cittadini di Mauritius titolari di un passaporto ordinario, diplomatico o di servizio in corso di validità rilasciato da Mauritius possono recarsi e soggiornare nel territo- rio della Svizzera senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all’articolo 4 paragrafo 2. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività lucrativa. Per la suddetta categoria di persone, la Svizzera e Mauritius possono decidere individualmente di imporre l’obbligo del visto ai cittadini dell’altra Parte contraente o di revocarlo conforme- mente alla rispettiva legislazione nazionale. 3. Il carattere lucrativo di un’attività specifica è stabilito in virtù della legge nazio- nale della Parte contraente sul cui territorio sarà svolta detta attività. Ciascuna Parte contraente può, su richiesta dell’altra Parte contraente, fornirle informazioni sul contenuto del diritto e dei regolamenti afferenti. 4. L’esenzione dal visto di cui al presente Accordo si applica fatte salve le norma- tive delle Parti contraenti relative alle condizioni per l’entrata e il soggiorno di breve durata. La Svizzera e Mauritius si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il sog- giorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

Esenzione dall’obbligo del visto. Acc. con Mauritius RU 2010.

5. L’esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utiliz- zato per varcare le frontiere delle Parti contraenti. 6. Alle questioni che esulano dal presente Accordo si applicano il diritto nazionale e gli obblighi internazionali delle Parti contraenti.

Art. 4 Durata del soggiorno 1. I cittadini svizzeri possono soggiornare nel territorio di Mauritius per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data della loro prima entrata nel territo- rio di Mauritius. 2. I cittadini di Mauritius possono soggiornare nel territorio della Svizzera per un periodo massimo di tre mesi su sei. Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato da qualsiasi altro Stato facente parimenti parte dello spazio Schengen, il periodo di soggiorno inizia a decorrere dalla data di attraversamento della frontiera esterna dello spazio Schengen. Detto periodo di tre mesi su sei è calcolato indipendentemente da qualsiasi soggiorno in uno Stato non facente parte dello spazio Schengen. 3. Il periodo di tre mesi su sei menzionato nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è calcolato sulla base di una visita ininterrotta o di diverse visite consecutive la cui durata complessiva non supera tre mesi su qualsiasi periodo di sei mesi. 4. Il presente Accordo non pregiudica la possibilità per la Svizzera e per Mauritius di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al rispettivo diritto nazionale e agli obblighi della Svizzera derivanti dall’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardan- te l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. Ciò può includere anche la possibilità di rilasciare un visto per studenti a un cittadino di una Parte contraente che si trova sul territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido 1. I cittadini di ciascuna Parte contraente che sono titolari di un passaporto diploma- tico o di servizio nazionale valido e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altra Parte contraente o soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Con un certo anticipo, la Parte contraente accreditante notifica per via diplomatica alla Parte contraente accreditatrice il titolo e la funzione delle persone summenzionate. 2. I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini della Parte contraente accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che la Parte contraente accre- ditatrice li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Esenzione dall’obbligo del visto. Acc. con Mauritius RU 2010.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti si riservano il diritto di negare l’entrata o il soggiorno nel loro territorio ai cittadini dell’altro Stato di cui ai para- grafi 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute pubblica o altri seri motivi.

Art. 6 Incontri peritali per la gestione dell’Accordo 1. Le Parti contraenti, su richiesta di una di loro, organizzano incontri peritali per la gestione del presente Accordo.

2. Gli incontri sono convocati, tra l’altro, allo scopo di:

(a) controllare l’applicazione del presente Accordo; (b) suggerire modifiche o aggiunte al presente Accordo; e (c) dirimere eventuali controversie attinenti all’interpretazione o all’applica- zione delle disposizioni del presente Accordo.

3. Le Parti contraenti convengono il luogo d’incontro.

Art. 7 Clausola di non incidenza Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale, in particolare dall’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Art. 8 Scambio dei documenti pertinenti 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile dei loro passaporti entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo. 2. La Parte contraente che modifica i propri passaporti invia all’altra Parte contraen- te i nuovi facsimile unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 giorni prima della loro introduzione.

Art. 9 Disposizioni finali 1. Il presente Accordo è ratificato dalle Parti contraenti in conformità delle rispetti- ve procedure interne ed entra in vigore il giorno della firma da parte delle Parti contraenti. 2. Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi dei paragrafi 8 e 9 del presente articolo.

3. Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti

contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

Esenzione dall’obbligo del visto. Acc. con Mauritius RU 2010.

4. In caso di emendamento dell’Accordo del 28 maggio 2009 tra la Comunità euro-

pea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, il presente Accordo sarà modificato di conseguenza, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, se tale emendamento è necessario in virtù dell’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. 5. Ciascuna Parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica e immigrazione illegale. La decisione sulla sospensione è notificata immediatamente all’altra Parte contraente. Una volta cessati i motivi della sospen- sione, la Parte contraente che ha sospeso l’Accordo ne informa immediatamente l’altra Parte contraente.

6. Qualora l’Accordo del 28 maggio 2009 tra la Comunità europea e la Repubblica

di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata o l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen sia in tutto o in parte sospeso, il presente Accordo è sospeso nella medesima misura e per la medesima durata nei confronti dei titolari di un passaporto ordinario. Le Parti con- traenti si notificano la sospensione formalmente per via diplomatica. I titolari di un passaporto diplomatico o di servizio non sono toccati dalla sospen- sione ai sensi del presente paragrafo e il presente Accordo rimane loro applicabile.

7. Per i quanto riguarda i titolari di un passaporto ordinario:

(a) Mauritius può sospendere il presente Accordo unicamente se è già stato sospeso o è sospeso simultaneamente l’Accordo del 28 maggio 2009 tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata; (b) La Svizzera può sospendere il presente Accordo solo se ciò è compatibile con l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confedera- zione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. 8. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo o il suo articolo 5 con notifica scritta all’altra Parte contraente. L’Accordo o il suo articolo 5 cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di tale notifica.

9. Per quanto riguarda i titolari di un passaporto ordinario:

(a) Mauritius può denunciare il presente Accordo unicamente se è già stato denunciato o è denunciato simultaneamente l’Accordo del 28 maggio 2009 tra la Comunità europea e la Repubblica di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

Esenzione dall’obbligo del visto. Acc. con Mauritius RU 2010.

(b) La Svizzera può denunciare il presente Accordo solo se ciò è compatibile con l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confedera- zione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

10. Qualora l’Accordo del 28 maggio 2009 tra la Comunità europea e la Repubblica

di Mauritius in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata o l’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen sia denuncia- to conformemente alle pertinenti disposizioni di tali accordi, le Parti contraenti analizzano gli effetti sul presente Accordo e convengono l’ulteriore modo di proce- dere.

Fatto a Port Louis, il 26 ottobre 2010, in duplice esemplare nelle lingue inglese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze nell’interpre- tazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.

Per la Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica di Mauritius: Rudolf Bärfuss A. P. Neewoor

Esenzione dall’obbligo del visto. Acc. con Mauritius RU 2010.

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Esenzione dall’obbligo del visto. Acc. con Mauritius RU 2010.

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