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AS 2010 5923

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione Adottata dal Consiglio d’amministrazione il 26 ottobre 2010 Entrata in vigore il 26 ottobre 2010

Traduzione1

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

1. Il nuovo testo della regola 36 (1) è il seguente:

(1) Il richiedente può depositare una domanda divisionale relativa a una domanda anteriore di brevetto europeo ancora pendente a condizione che: a) la domanda divisionale sia presentata prima della scadenza di un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla prima notificazione della divisione di esame in virtù dell’articolo 94 paragrafo 3 e della regola 71 paragrafi 1 e 2, o della regola 71 paragrafo 3 relativa alla prima domanda per la quale è stata emessa una notificazione; oppure b) la domanda divisionale sia presentata prima della scadenza di un termine di ventiquattro mesi a decorrere da qualsiasi notificazione nella quale la divi- sione di esame ha obiettato che la domanda anteriore non soddisfa le condi- zioni dell’articolo 82, purché abbia sollevato questa obiezione specifica per la prima volta.

Art. 2 (1) La presente decisione entra in vigore il 26 ottobre 2010. (2) Senza pregiudizio dell’articolo 3 della decisione CA/D 2/09 del Consiglio d’amministrazione, la regola 36 paragrafo 1, modificata all’articolo 1 della presente decisione, vale per le domande divisionali presentate a decorrere dal 1° aprile 2010.

1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2010 5923).

2010-2779 5923

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo RU 2010

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