AS 2010 5939
Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca che modifica la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza firmata a Berna il 23 novembre 1973, modificata dal Protocollo firmato l'11 marzo 1997 a Copenhagen
Traduzione1
Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca che modifica la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza firmata a Berna il 23 novembre 1973, modificata dal Protocollo firmato l’11 marzo 1997 a Copenhagen
Concluso il 21 agosto 2009 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 20102 Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 novembre 2010
La Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca, desiderosi di concludere un protocollo al fine di modificare la Convenzione, firmata a Berna il 23 novembre 19733, tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Dani- marca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, modificata dal Protocollo firmato l’11 marzo 19974 a Copenhagen, (in seguito «la Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:
Art. I L’articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla seguente disposizione: «Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente in conformità alla legislazione di detto Stato; se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
1 Dal testo originale tedesco (AS 2010 5939).
2 RU 2010 5937 3 RS 0.672.931.41 4 RU 2000 2216
2009-2115 5939
Doppia imposizione. Prot. con la Danimarca RU 2010
3. Nonostante il paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato, se il beneficiario effettivo: a) è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; o b) è un’istituzione di previdenza o un’altra istituzione simile che offre piani di previdenza cui partecipano persone fisiche per assicurare prestazioni di vec- chiaia, invalidità o per i superstiti, a condizione che l’istituzione di pre- videnza o l’altra istituzione simile siano costituite secondo la legislazione dell’altro Stato contraente, siano fiscalmente riconosciute e siano sottoposte alla relativa vigilanza. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di queste limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario effettivo dei dividendi residente nell’altro Stato contraente in cui la società che paga i dividendi è residente, esercita un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi vi sia effettivamente connessa. In questi casi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 6. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che questi dividendi siano pagati a un resi- dente di questo altro Stato o se la partecipazione generatrice dei dividendi è effet-
tivamente connessa a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in questo altro Stato, e nemmeno riscuotere imposte a titolo di imposizione di utili non distri- buiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.»
Art. II 1. L’articolo 11 paragrafo 1 (Interessi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e i cui beneficiari effettivi sono residenti dell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo altro Stato.»
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2. L’articolo 11 paragrafo 3 (Interessi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «3. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi residente nell’altro Stato contraente da cui provengono gli interessi esercita un’atti- vità industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e che la partecipa- zione generatrice degli interessi vi sia effettivamente connessa. In questi casi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.»
Art. III
1. L’articolo 12 paragrafo 1 (Diritti di licenza) della Convenzione è abrogato e
sostituito dal paragrafo seguente: «1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e i cui beneficiari effettivi sono residenti dell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo altro Stato.»
2. L’articolo 12 paragrafo 3 (Diritti di licenza) della Convenzione è abrogato e
sostituito dal paragrafo seguente: «3. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza residente nell’altro Stato contraente da cui provengono i diritti di licenza esercita un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizza- zione ivi situata, o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e che i diritti o i beni generatori dei diritti di licenza vi siano effettivamente connes- si. In questi casi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.»
Art. IV L’articolo 18 (Pensioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dall’articolo seguente: «Art. 18 Pensioni 1. Le pensioni e altre rimunerazioni analoghe provenienti da uno Stato contraente pagate a un residente dell’altro Stato contraente, indipendentemente dal fatto che siano o meno pagate quale contropartita per un’attività lavorativa passata, sono imponibili nel primo Stato: a) se conformemente alla legislazione di questo Stato sono stati dedotti dal red- dito imponibile i contributi pagati dal beneficiario del piano di previdenza al piano di previdenza nel primo Stato citato; o b) se conformemente alla legislazione di questo Stato non sono stati inclusi nel reddito imponibile del beneficiario i contributi del datore di lavoro al piano di previdenza del beneficiario nel primo Stato citato. 2. L’espressione «pensioni e altre rimunerazioni analoghe» impiegata nel presente articolo non include le prestazioni versate sulla base della legislazione in materia di sicurezza sociale di uno Stato contraente.»
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Art. V 1. Il vigente tenore dell’articolo 21 (Redditi non specificati) della Convenzione diventa il paragrafo 1.
2. L’articolo viene completato dal seguente paragrafo 2:
«2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli pro- venienti da beni immobili ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il benefi- ciario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato con- traente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei redditi. In questi casi sono applicabili le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.»
Art. VI Il paragrafo 2 dell’articolo 23 (Disposizioni per eliminare la doppia imposizione) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) qualora un residente di Svizzera ritragga redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Danimarca, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l’imposta afferente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispondente all’intero reddito o patrimonio in questione, senza tener conto dell’esenzione. b) Se un residente di Svizzera percepisce dei dividendi che, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10, sono imponibili in Danimarca, la Svizzera concede a questo residente, a sua domanda, uno sgravio fiscale. Esso con- siste: (i) nel computo dell’imposta pagata in Danimarca, giusta le disposizioni dell’articolo 10, nell’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può eccedere la frazione dell’imposta sviz- zera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponi- bile in Danimarca; o (ii) in una riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o (iii) nell’esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, pari almeno all’imposta prelevata in Danimarca sull’ammontare lordo dei dividendi. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e disciplina la procedura conformemente alle prescrizioni sull’applicazione delle convenzioni interna- zionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposi- zioni. c) Qualora una società residente di Svizzera ritragga dividendi da una società residente della Danimarca, fruisce, per quanto concerne la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, delle medesime agevola-
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zioni di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse residente di Svizzera.»
Art. VII L’articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione è completato dal seguente nuovo paragrafo 5: «5. Se una persona ha: a) sottoposto, secondo il paragrafo 1, un caso all’autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione; e b) l’autorità competente non è in grado, ai sensi del paragrafo 2, entro tre anni dalla presentazione del caso di risolvere il caso in via di amichevole compo- sizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente; su richiesta di questa persona, tutte le controversie pendenti di questo caso sono sottoposte a una procedura d’arbitrato. Queste controversie irrisolte non possono tut- tavia essere sottoposte a una procedura d’arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interes- sata da questo caso rifiuti l’accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale o le autorità competenti e le persone direttamente interessate si accordino su una soluzione diversa entro sei mesi dalla notificazione del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità compe- tenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applica- zione di questa procedura. Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l’esecuzione della proce- dura d’arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d’ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell’articolo 27 della Convenzione.»
Art. VIII L’articolo 27 (Scambio d’informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «Art. 27 Scambio d’informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente rilevanti in relazione alle imposte contemplate dalla Convenzione, per l’esecuzione della presente Convenzione o per l’applicazione della legislazione interna, nella misura in cui l’imposizione relativa a questa legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’arti- colo 1. 2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione
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fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento, della riscossione o dell’amministrazione delle imposte di cui al paragrafo 1, della messa in esecuzione e del perseguimento penale di queste imposte oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici relativi a queste imposte. Queste persone o autorità pos- sono utilizzare le informazioni solo per gli scopi summenzionati. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le infor- mazioni ricevute ad altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate secondo la legislazione di entrambi gli Stati per altri scopi e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego. 3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a) di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell’altro Stato contraente; b) di fornire informazioni, che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o di quella dello Stato che le chiede; c) di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. 4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chiede informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili ai fini fiscali. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazio- nale.
5. In nessun caso il paragrafo 3 è da interpretare come il rifiuto di comunicare
informazioni a uno Stato unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fidu- ciario o perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le infor- mazioni menzionate in questo paragrafo.»
Art. IX I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 28 (Altre disposizioni) sono abrogate e sostituite dal seguente paragrafo: «3. I contributi pagati da o per conto di una persona che presta servizi in uno Stato contraente, a un’istituzione di previdenza o a un’altra istituzione simile che offre piani di previdenza e riconosciuta ai fini fiscali nell’altro Stato contraente, sono trattati, per la determinazione dell’imposta dovuta da tale persona fisica in questo primo Stato menzionato e per la determinazione degli utili aziendali ivi imponibili,
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secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi pagati a un’istituzione di previdenza riconosciuta ai fini fiscali nel primo Stato contraente, se: a) la persona fisica non era residente di questo Stato immediatamente prima di iniziarvi la sua attività e già allora era affiliata a questa istituzione di previ- denza; e b) l’autorità competente di questo Stato considera che l’istituzione di previden- za corrisponda in linea di principio un’istituzione di previdenza del primo Stato menzionato riconosciuta ai fini fiscali.»
Art. X La Convenzione è completata da un Protocollo del seguente tenore: «Protocollo La Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca, all’atto della firma del Protocollo concluso tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza firmata a Berna il 23 novembre 1973, modificata dal Protocollo firmato l’11 marzo 1997 a Copenhagen, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
1. Ad art. 10 par. 3 lett. b) ed art. 28 par. 3
Resta inteso che l’espressione «istituzione di previdenza o un’altra istituzione simile che offre piani di previdenza» comprende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni simili, costituite sulla base delle leggi emanate dopo la firma del Proto- collo: a) in Danimarca, le istituzioni di previdenza secondo la parte I della legge sull’imposizione delle pensioni (Pensionsbeskatningsloven); b) in Svizzera, tutti i piani e modelli secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 19465 su l’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale del 19 giugno 19596 su l’assicurazione per l’invalidità, (iii) la legge federale del 6 ottobre 20067 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, (iv) la legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, comprese le istituzioni di previ- denza non registrate che offrono piani di previdenza professionali,
5 RS 831.10 6 RS 831.20 7 RS 831.30 8 RS 831.40
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(v) le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vinco- lata equiparate con la previdenza professionale secondo l’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Resta inoltre inteso che l’espressione «istituzione di previdenza o un’altra istituzione simile che offre piani di previdenza» comprende i fondi di investimento e trust a condizione che tutte le parti di questi fondi e trust siano tenute da istituzioni di previdenza o da piani di previdenza.
2. Ad art. 18 e 19
Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.
3. Ad art. 27
a) Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna. b) Resta inteso che l’assistenza amministrativa prevista all’articolo 27 non comprende alcun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove («fishing expedition»). c) Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 27 della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richiesto: (i) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione della persona o delle persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale); (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. d) Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 27 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contri- buente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al con- tribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebi- tamente gli scambi effettivi di informazioni.»
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Art. XI Il Protocollo entra in vigore con lo scambio di note che attesta l’adempimento dei presupposti costituzionali necessari in ciascuno Stato contraente per l’entrata in vigore del presente Protocollo. Le sue disposizioni si applicano: a) con riferimento all’articolo 10 e 23 della Convenzione, a dividendi esigibili il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del Proto- collo, o dopo tale data; b) con riferimento all’articolo 18 della Convenzione, alle pensioni esigibili il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocol- lo, o dopo tale data; fanno eccezione le pensioni già in corso al momento della firma del Protocollo e pagate ai beneficiari che hanno trasferito prima di questa data il loro domicilio da uno Stato contraente all’altro Stato contra- ente; c) con riferimento al paragrafo 5 dell’articolo 25 della Convenzione, al mo- mento della comunicazione della Danimarca riguardo all’entrata in vigore del principio e della procedura per l’attuazione di questa disposizione nel diritto interno oppure al momento dell’entrata in vigore di una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Danimarca e uno Stato terzo che con- tiene una disposizione simile concernente una procedura d’arbitrato, a seconda di quale evento si verifica per primo; d) con riferimento all’articolo 27 della Convenzione, agli anni fiscali che ini- ziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data; e) con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 28 della Convenzione, ai contri- buti pagati gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile succes- sivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Copenhagen, il 21 agosto 2009, in due esemplari in lingua tedesca, danese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’inter- pretazione farà stato il testo inglese.
Per la Per il Confederazione Svizzera: Regno di Danimarca: Werner Bardill Kristian Jensen
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