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AS 2010 5965

AS 2010 5965

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)

Modifica del 3 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

2 IlDDPS emana prescrizioni per la tutela del segreto militare e per garantire

l’equipaggiamento dell’esercito.

Art. 5 lett. b, bbis e h La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti: b. è incaricata della strategia e della revisione interna; bbis. avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento e segue in particolare i principali affari sovradipartimentali; h. abrogata

Abrogato

Art. 11 lett. a n. 3 All’Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti: a. lo Stato maggiore dell’esercito:

3. è responsabile della gestione della sicurezza del DDPS e dell’esercito;

1 RS 172.214.1

2010-2649 5965

Ordinanza sull’organizzazione del DDPS RU 2010

Art. 11a Protezione delle informazioni e delle opere

1 La Protezione delle informazioni e delle opere in seno allo Stato maggiore

dell’esercito dirige la gestione della sicurezza del DDPS e dell’esercito in settori scelti quali le informazioni, le persone, i beni materiali e la sicurezza ambientale ai sensi dell’articolo 10 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente. 2 Adempie i compiti giusta l’articolo 2 dell’ordinanza del 14 dicembre 19983 sulla sicurezza militare.

3 Assume inoltre i compiti sovradipartimentali seguenti:

a. i compiti giusta l’articolo 20a dell’ordinanza del 4 luglio 20074 sulla prote- zione delle informazioni della Confederazione; b. i compiti giusta l’ordinanza del 19 dicembre 20015 sui controlli di sicurezza relativi alle persone; c. i compiti giusta l’ordinanza del 9 giugno 20066 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari.

4 Emana istruzioni e direttive nei settori di cui al capoverso 1.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 RS 814.01 3 RS 513.61 4 RS 510.411 5 RS 120.4 6 RS 732.143.3

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