AS 2010 5967
Ordinanza del DFF concernente l'ordinanza sul personale federale
Ordinanza del DFF concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers)
Modifica dell’8 dicembre 2010
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:
I L’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20011 concernente l’ordinanza sul personale federale è modificata come segue:
Art. 51a Sostegno di strutture destinate alla custodia di bambini complementare alla famiglia da parte dei dipartimenti (art. 75a cpv. 1 lett. a OPers) 1 Il datore di lavoro partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia.
2 I dipartimenti possono:
a. gestire strutture proprie destinate alla custodia di bambini per i loro impiegati; b. finanziare posti in strutture di custodia esterne e riservarli per i bambini dei loro impiegati.
Art. 51b Rimborso dei costi della custodia di bambini complementare alla famiglia (art. 75a cpv. 2 OPers)
1 L’importo del rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla
famiglia è calcolato in base all’allegato 2. 2 Per la custodia di un bambino di età inferiore a 18 mesi il rimborso non può supe- rare i 3600 franchi mensili, mentre per quella di un bambino di età maggiore il rimborso non può superare i 2400 franchi mensili.
3 Dal rimborso sono dedotti:
a. gli sconti concessi dalle strutture di custodia, dai genitori diurni o dalle per- sone private cui è affidata la custodia; b. i rimborsi di altri datori di lavoro; e c. i risparmi fiscali calcolati su base forfettaria dall’Amministrazione federale delle contribuzioni a seguito di deduzioni per la custodia dei bambini nell’ambito dell’imposta federale diretta.
1 RS 172.220.111.31
2010-2681 5967
Ordinanza sul personale federale. O del DFF RU 2010
4 Se entrambi i genitori svolgono un’attività lucrativa e vivono nella stessa economia domestica, il rimborso proporzionale corrisponde alla somma dei tassi d’occupa- zione, diminuita di 100 punti percentuali.
II Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 2 conformemente alla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
8 dicembre 2010 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
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Allegato 2 (art. 51b cpv. 1)
Tariffe per il rimborso dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Reddito lordo dell’economia domestica al mese Rimborso dei costi in % (in franchi)
10 000–20 000 50 9 400– 9 999 55 8 800– 9 399 60 8 200– 8 799 65 7 600– 8 199 70 7 000– 7 599 75 6 400– 6 999 80 5 800– 6 399 85 5 200– 5 799 90 4 600– 5 199 95 meno di 4 600 100
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