AS 2010 5971
Ordinanza concernente l'adeguamento delle ordinanze d'esecuzione alla modifica della legge militare
Ordinanza concernente l’adeguamento delle ordinanze d’esecuzione alla modifica del 19 marzo 2010 della legge militare
del 3 dicembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 2 dicembre 20051 sul personale impiegato
per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario
Art. 1 lett. a La presente ordinanza disciplina: a. il rapporto di lavoro del personale impiegato per la promozione civile della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo, l’aiuto umanitario della Confe- derazione e l’istruzione di truppe straniere all’estero;
2. Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 20062
Sostituzione di un’espressione Nell’allegato 2 l’espressione «Personale dell’esercito (J1)» è sostituita con «Perso- nale dell’esercito (AFC 1)».
Art. 9 lett. e n. 3–5 Non sono iscritte: e. le decisioni che commutano:
3. prestazioni personali in multe o privazione della libertà,
4. multe in prestazioni personali o privazione della libertà,
5. privazione della libertà in prestazioni personali,
2010-1918 5971
Adeguamento delle ordinanze d'esecuzione alla modifica del 19 marzo 2010 RU 2010
Art. 21 cpv. 1, 2 frase introduttiva, 3 e 4 frase introduttiva 1 L’accesso mediante procedura di richiamo è retto dall’articolo 367 capoversi 2, 2bis e 4 CP. 2 L’Ufficio federale di polizia può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b CP nonché procedimenti penali pendenti, se l’adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP): 3 Inoltre, per quanto necessario all’espletamento di procedure di naturalizzazione, le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione possono consultare, mediante una procedura di richiamo, dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b CP nonché procedure penali pendenti (art. 367 cpv. 3 CP). 4 Il Servizio delle attività informative della Confederazione può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b CP nonché procedure penali pendenti, se l’adempimento dei compiti seguenti lo richiede (art. 367 cpv. 3 CP):
Art. 22 cpv. 1 frase introduttiva e 1bis
1 Le seguenti autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere, sotto forma di
un estratto di VOSTRA, i dati concernenti sentenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b CP, necessari all’adempimento dei compiti elencati: 1bis Le autorità non collegate a VOSTRA possono richiedere, per l’adempimento dei compiti elencati nell’articolo 367 capoverso 2bis CP, un estratto concernente sen- tenze di cui all’articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b CP.
3. Ordinanza del 27 aprile 20053 sul servizio sanitario coordinato
Ingresso visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19954; visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20025 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,
Art. 6 Elaborazione di dati L’incaricato SSC elabora dati personali per il SCC secondo l’articolo 35 dell’ordi- nanza del 16 dicembre 20096 sui sistemi d’informazione militari.
3 RS 501.31 4 RS 510.10 5 RS 520.1 6 RS 510.911
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Adeguamento delle ordinanze d'esecuzione alla modifica del 19 marzo 2010 RU 2010
Titolo prima dell’art. 12 Sezione 3: Centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe
Art. 12 cpv. 2 frase introduttiva 2 Il Centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe è sostenuto:
Art. 13 Segretariato 1 Per la direzione del Centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe è messo a disposizione dell’incaricato SSC un segretariato. Il segretariato gli è direttamente subordinato. 2 Il segretariato sbriga compiti e lavori dell’incaricato SSC e di altri uffici del Centro di competenza. A tale scopo tratta direttamente con autorità e uffici civili e militari nonché con organizzazioni e istituzioni private. 3 Nel segretariato, l’incaricato SSC dispone delle risorse finanziarie e di personale attribuitegli dall’unità amministrativa superiore.
4. Regolamento di servizio dell’esercito svizzero del 22 giugno 19947
5 Obbligo di prestare servizio militare
Il nostro esercito è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia. Si fonda sull’obbligo di prestare servizio militare a cui sono assoggettati tutti i cittadini svizzeri. Le cittadine svizzere possono annunciarsi volontariamente per il servizio militare.
N. 10, rubrica Condurre mediante obiettivi
N. 11 cpv. 1 1 Condurre mediante obiettivi esige dai capi coraggio, fiducia e rispetto per la libertà d’azione dei subordinati.
7 RS 510.107.0
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N. 18 cpv. 2 2 Le formazioni dei vari livelli sono indicate qui appresso (in ordine ascendente):
nucleo gruppo sezione unità (compagnia, batteria, colonna, squadriglia) corpo di truppa (battaglione, gruppo, squadra, comando) Grande Unità (brigata, formazione d’addestramento, regione territoriale).
N. 21 Concerne soltanto il testo francese.
N. 51 cpv. 1 e 2 1 Il servizio interno comprende la manutenzione dell’equipaggiamento personale, del materiale consegnatogli personalmente, nonché l’igiene corporale e la pulizia dell’alloggio. 2 Ogni militare è responsabile della completezza, della manutenzione e della pron- tezza all’impiego dell’equipaggiamento personale e del materiale consegnatogli. Egli esegue autonomamente il servizio interno nei limiti del tempo impartitogli.
N. 58 cpv. 1 e 4 1 L’uniforme è l’espressione dell’appartenenza all’esercito. Chi porta l’uniforme rappresenta la truppa e ha perciò l’obbligo di presentarsi e comportarsi corretta- mente. Segnatamente i capelli devono essere puliti e curati; i capelli lunghi non possono essere portati sciolti. I capelli, i gioielli e i piercing non devono ostacolare l’attività di servizio né compromettere la sicurezza personale. Il DDPS può stabilire i dettagli relativi all’immagine in uniforme.
4 Abrogato
N. 74 cpv. 2
2 La guardia è subordinata direttamente al comandante che ha emanato l’ordine di
guardia. Salvo altre istruzioni, il comandante della guardia riceve ordini solo da tale comandante e i militari della guardia solo dal comandante della guardia.
75 Ordine d’impiego per il servizio di guardia
1 L’ordine d’impiego per il servizio di guardia disciplina in dettaglio il compito, i diritti e gli obblighi della guardia. Disciplina in particolare l’uso delle armi da fuoco e l’impiego di mezzi coercitivi al di sotto della soglia d’uso delle armi da fuoco in base alle prescrizioni legali. 2 I militari della guardia sono istruiti sull’ordine d’impiego per il servizio di guardia prima d’iniziare il servizio di guardia.
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3 Ogni militare della guardia è tenuto a conoscere e rispettare l’ordine d’impiego per il servizio di guardia. In caso di dubbi, chiede le spiegazioni necessarie prima di iniziare il servizio di guardia.
N. 84 cpv. 1 1 I militari devono rispettare le prescrizioni sulla tutela del segreto. Le informazioni di servizio classificate («SEGRETO», «CONFIDENZIALE» o «AD USO INTERNO») o che per il loro contenuto non sono destinate a terzi non devono essere divulgate. Tale obbligo di mantenere il segreto vale sia durante il servizio che fuori del servizio. Esso continua a valere anche dopo il termine dell’obbligo di prestare servizio militare.
N. 86 cpv. 2 e 3 2 I militari devono trattare con cura e in modo adeguato l’equipaggiamento perso- nale, cioè l’arma, il vestiario e il pacchettaggio, nonché il resto del materiale dell’esercito, la munizione e le installazioni. 3 Per tutta la durata del loro obbligo di prestare servizio militare, i militari devono custodire in luogo sicuro l’equipaggiamento personale e il materiale supplementare loro affidato e proteggerli da perdite, danneggiamenti e distruzione. Il fucile d’assalto e il relativo otturatore devono essere conservati separatamente.
N. 88 cpv. 1 1 I militari devono mantenersi in forma. Malattie trasmissibili o pregiudizi alla salute che, durante il servizio, possono arrecare danno alla propria salute o a terzi devono essere annunciati al medico di truppa. All’entrata in servizio, la comunicazione dev’essere fatta in occasione della visita sanitaria.
N. 89 cpv. 1 1 I militari equipaggiati con fucile d’assalto e gli ufficiali subalterni delle truppe equipaggiate con fucile d’assalto devono partecipare agli esercizi di tiro obbligatori per tutta la durata del loro obbligo di prestare servizio militare. Tali esercizi sono organizzati da società di tiro civili. Chi non raggiunge il punteggio minimo prescritto è chiamato a un corso di tiro per «rimasti». Chi non effettua il tiro obbligatorio deve assolvere un corso di tiro per ritardatari.
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5. Ordinanza del 16 dicembre 20098 sui sistemi d’informazione militari
Art. 5 cpv. 3 frase introduttiva e lett. a, d e h 3 Relativamente alle persone soggette all’obbligo di leva secondo gli articoli 11 e 27 della legge militare del 3 febbraio 19959 (LM), gli organi competenti per registri degli abitanti o per analoghi registri cantonali di persone comunicano al comandante di circondario competente, all’attenzione dello Stato maggiore di condotta dell’eser- cito: a. alla fine di ogni anno civile, i cittadini svizzeri che durante l’anno in que- stione hanno compiuto i 17 anni, con cognome, nome, indirizzo di residenza e numero d’assicurato AVS; d. l’acquisizione della nazionalità svizzera da parte di uomini in età di essere assoggettati all’obbligo di prestare servizio militare; h. abrogata
6. Ordinanza del 10 aprile 200210 sul reclutamento
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco.
Ingresso visti gli articoli 3 capoverso 3, 8 capoversi 1 e 2, 16 capoverso 2, 41 capoverso 3,
120 capoverso 1, 144 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge militare
del 3 febbraio 199511 (LM); visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 200212 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile; visto l’articolo 79 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 199513 sul servizio civile sostitutivo,
8 RS 510.911 9 RS 510.10 10 RS 511.11 11 RS 510.10 12 RS 520.1 13 RS 824.0
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Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva e lett. e 1 Nell’ambito della giornata informativa, i partecipanti sono informati segnatamente in merito: e. alle conseguenze di situazioni personali non ordinate secondo l’articolo 66 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 novembre 200314 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM).
Art. 7 cpv. 3 lett. a e c
3 La domanda è accolta se non vi si oppone alcun motivo valido. Sono considerati
motivi validi segnatamente: a. il compimento del 25° anno d’età prima della fine dell’anno civile in cui la persona si è annunciata o avrebbe partecipato alle giornate di reclutamento, a meno che si dichiari disposta ad adempiere il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione come militare in ferma continuata entro la fine dell’anno civile in cui compirà 34 anni; c. situazioni personali non ordinate secondo l’articolo 66 capoverso 3 OOPSM15;
Art. 8a Motivi di non reclutamento
1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito esamina:
a. se sussistono motivi per un non reclutamento secondo l’articolo 21 capo- verso 1 LM; b. le domande di ammissione secondo l’articolo 21 capoverso 2 LM.
2 Provvede a una prassi decisionale uniforme.
3 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa.
Art. 9 cpv. 3 3 Del rimanente, per il differimento della partecipazione alle giornate di reclutamen- to sono applicabili le prescrizioni dell’OOPSM17.
Art. 10 cpv. 5 5 Del rimanente, per il computo delle giornate di reclutamento e per il licenziamento per motivi particolari sono applicabili gli articoli 12 e 25 OOPSM18.
14 RS 512.21 15 RS 512.21 16 RS 172.021 17 RS 512.21 18 RS 512.21
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Adeguamento delle ordinanze d'esecuzione alla modifica del 19 marzo 2010 RU 2010
Art. 12a cpv. 1 lett. d 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito, in collaborazione con i pertinenti organi specialistici scientifici, stabilisce: d. quale procedura di controllo secondo gli articoli 10–12 dell’ordinanza del 19 dicembre 200119 sui controlli di sicurezza relativi alle persone è applica- bile alle persone soggette all’obbligo di leva a dipendenza della propria fun- zione.
Art. 13 cpv. 1 1 È abile al servizio militare la persona che, sulla base del proprio profilo attitudina- le, soddisfa i requisiti per il servizio militare e riguardo alla quale non sussiste alcun motivo per un non reclutamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LM né alcun motivo d’impedimento per la cessione dell’arma personale secondo l’articolo 113 LM.
Art. 26 cpv. 1 lett. f 1 Per il rilevamento dell’idoneità di base per una funzione di quadro dell’esercito o per il servizio di promovimento della pace, i candidati sono sottoposti a esami o accertamenti riguardanti: f. la loro situazione personale secondo l’articolo 66 capoverso 3 OOPSM20.
7. Ordinanza del 24 novembre 200421 concernente l’apprezzamento
medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio
Ingresso, primo comma visti gli articoli 20 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 199522 (LM);
Art. 6 Domanda di apprezzamento medico 1 Le persone e gli uffici di cui all’articolo 20 capoverso 1 LM possono presentare per scritto alla Sanità militare della BLEs una domanda debitamente motivata di apprezzamento medico da parte di una CVS. La domanda deve essere corredata dei necessari mezzi di prova. 2 I medici competenti della Sanità militare della BLEs designano la CVS competente per l’apprezzamento.
19 RS 120.4 20 RS 512.21 21 RS 511.12 22 RS 510.10
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Art. 12 Elaborazione di dati La Sanità militare della BLEs elabora i dati personali secondo gli articoli 6 e 7 dell’ordinanza del 16 dicembre 200923 sui sistemi d’informazione militari.
8. Ordinanza del 24 settembre 200424 sull’obbligo di prestare servizio
militare degli Svizzeri all’estero e delle persone con doppia cittadinanza
Art. 4 Totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione Il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione si fonda sull’ordinanza del 19 novembre 200325 concernente l’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 5, rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e 3 Obbligo di entrare in servizio e impiego nel servizio di difesa nazionale 1 Per il servizio di difesa nazionale, qualora sussista un bisogno da parte dell’eser- cito, possono:
3 L’impiego nel servizio di difesa nazionale si fonda sui bisogni dell’esercito.
9. Ordinanza del 10 dicembre 200426 sui controlli militari
Ingresso visti gli articoli 4 capoverso 5, 27 capoverso 2 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 199527 (LM); visto l’articolo 13 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 200228 sull’organizzazione dell’esercito (OEs),
Art. 1 cpv. 2 lett. b
2 I controlli servono:
b. al controllo dell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare;
23 RS 510.911 24 RS 511.13 25 RS 512.21 26 RS 511.22 27 RS 510.10 28 RS 513.1
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Art. 2 cpv. 1 e 2 lett. a 1 La presente ordinanza si applica alle persone soggette all’obbligo di prestare servi- zio militare, alle persone che si pongono volontariamente a disposizione dell’eser- cito e alle autorità interessate dei Cantoni e della Confederazione.
2 Sono fatte salve le disposizioni particolari applicabili a:
a. abrogata
Art. 3 cpv. 1 lett. c e 2
1 I comandanti di circondario sono responsabili:
c. della tenuta dei dati di controllo relativi alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, se secondo il diritto federale tale compito non spetta ad alcun altro organo. 2 La competenza territoriale è determinata secondo il domicilio della persona sog- getta all’obbligo di leva o della persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare.
Titolo prima dell’art. 7 Capitolo 3: Attestato di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare
Art. 7 cpv. 1 e 2 1 L’attestato di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare (libretto di servizio) contiene i dati più importanti per la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare relativi all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare. 2 Il libretto di servizio può essere consegnato o utilizzato unicamente per scopi di servizio; anche la consultazione e la comunicazione dei dati sono autorizzate unica- mente per scopi di servizio.
Art. 9 cpv. 2 lett. a 2 Il libretto di servizio è emesso in una delle quattro lingue nazionali, a seconda della lingua materna della persona interessata, e consegnato come segue: a. alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare domiciliate in Svizzera: prima del reclutamento;
Art. 10 cpv. 1 e 3 1 Il libretto di servizio è custodito dal titolare sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
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3 Se il luogo di dimora del titolare non è noto, l’autorità militare cantonale compe- tente per l’ultimo domicilio conserva il libretto di servizio sino alla fine dell’anno in cui, per ragioni di età, la persona interessata sarebbe stata prosciolta dall’obbligo di prestare servizio militare.
Titolo prima dell’art. 12 Capitolo 4: Obbligo di notificazione
Art. 12 Persone soggette all’obbligo di notificazione Anche se non prestano alcun servizio militare personale, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare personale rimangono soggette all’obbligo di notificazione fino al raggiungimento dell’età di proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare dei militari di truppa e dei sottufficiali, eccetto i sottuffi- ciali superiori.
Art. 18 cpv. 1 1 Il congedo per l’estero è autorizzato soltanto se le persone soggette all’obbligo di notificazione hanno adempiuto, fino al momento della loro partenza dalla Sviz- zera o della presentazione della domanda a posteriori conformemente all’articolo 17 capoverso 2, gli obblighi derivanti dall’obbligo di prestare servizio militare o dall’obbligo di pagare la tassa d’esenzione.
Art. 33 Elaborazione dei dati Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito elabora i dati conformemente agli arti- coli 3–5 dell’ordinanza del 16 dicembre 200929 sui sistemi d’informazione militari.
Art. 38 cpv. 1 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che non osservano i loro obblighi in materia di controlli militari sono punite disciplinarmente per inos- servanza di prescrizioni di servizio.
Allegato Abrogato
29 RS 510.911
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10. Ordinanza del 19 novembre 200330 concernente l’obbligo
di prestare servizio militare
Ingresso, secondo comma visti gli articoli 11 capoverso 1, 12 capoverso 2 e 13 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 200231 sull’organizzazione dell’esercito (OEs);
Art. 15a, rubrica e cpv. 2 Servizio nell’amministrazione militare 2 Fanno parte dell’amministrazione militare secondo l’articolo 59 capoverso 2 LM:
a. le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa; e b. le unità amministrative dei Cantoni incaricate dell’applicazione del diritto militare federale.
Art. 22 cpv. 2 2 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata avviata una procedura di esclusione dall’esercito secondo l’articolo 22 capoverso 1 LM o una procedura di degradazione secondo l’articolo 22a LM, non vengono chiamate a prestare servizio fintanto che la procedura è in corso.
Art. 25 cpv. 1 lett. b 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono licenziate dai servizi d’istruzione quando il licenziamento appare necessario per impellenti ragioni personali o di servizio, segnatamente se: b. durante il servizio è stata avviata una procedura di non reclutamento, di esclusione dall’esercito, di degradazione o di cambiamento di funzione secondo gli articoli 21, 22, 22a o 24 LM;
Art. 33 cpv. 1bis e 1ter 1bis Le domande insufficienti sotto il profilo formale o del contenuto sono rinviate ai richiedenti affinché provvedano alla rettifica entro un termine di dieci giorni. Non si entra nel merito di domande presentate tardivamente o che risultano carenti per la seconda volta. 1ter Le domande presentate meno di 14 giorni prima dell’inizio del servizio sono trasmesse dalle unità amministrative direttamente al comandante superiore sotto il quale il richiedente deve prestare servizio. Il comandante decide in merito alle domande. Può autorizzare il congedo personale, una prestazione parziale del servi- zio, un’interruzione del servizio o il licenziamento. Sono fatte salve le regolamenta-
30 RS 512.21 31 RS 513.1
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zioni particolari per la chiamata dei sottufficiali superiori e degli ufficiali nei servizi d’istruzione di base.
Art. 44 cpv. 1 e 1bis 1 Le qualificazioni sono notificate verbalmente e per scritto dopo l’approvazione da parte di un organo superiore. Se non è possibile un’approvazione antecedente, le eventuali modifiche devono essere nuovamente notificate. 1bis Il comandante competente assegna una proposta soltanto se lo Stato maggiore dell’esercito, sulla base degli accertamenti secondo gli articoli 46, 57 e 66 capoverso 1, ha confermato per scritto le condizioni da soddisfare.
Art. 46 cpv. 2 lett. b
2 Per l’incorporazione di un militare in una determinata funzione devono essere
soddisfatte le condizioni seguenti: b. il militare deve essere idoneo all’esercizio della funzione e beneficiare segnatamente delle necessarie conoscenze orali e scritte di una seconda lin- gua ufficiale. I superiori devono essere in grado di comunicare nelle lingue ufficiali dei subordinati;
Art. 56 cpv. 3 e 4 3 Se il servizio di prova conferma l’incapacità o se nell’interesse della truppa si impone la rimozione immediata dalla funzione, l’organo competente propone allo Stato maggiore di condotta dell’esercito di decidere una nuova funzione.
4 Abrogato
Art. 57 cpv. 2 lett. b
2 Per l’avanzamento o la promozione di un militare a un determinato grado devono
essere soddisfatte le condizioni seguenti: b. il militare deve essere idoneo all’esercizio della funzione connessa con il grado più elevato e beneficiare segnatamente delle necessarie conoscenze orali e scritte di una seconda lingua ufficiale;
Art. 66 cpv. 1 lett. a e 3 lett. dbis
1 I militari la cui situazione personale non è ordinata, possono, unicamente con
l’approvazione dello Stato maggiore di condotta dell’esercito: a. compiere un servizio d’istruzione di base;
3 Sono considerate situazioni personali non ordinate:
dbis. i motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale;
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Art. 67 Condanna 1 A un militare condannato la cui condanna è passata in giudicato, l’approvazione secondo l’articolo 66 capoverso 1 può essere concessa nel caso di: a. una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere o lavori di pubblica utilità sino a 120 ore; b. una pena pecuniaria di più di 30 aliquote giornaliere, con la condizionale o con la condizionale parziale, oppure una pena detentiva, con la condizionale o con la condizionale parziale, oppure un lavoro di pubblica utilità di più di
120 ore, con la condizionale o con la condizionale parziale: dopo la scadenza
del periodo di prova; lo Stato maggiore dell’esercito può tuttavia prorogare il periodo d’attesa oppure, a richiesta, ridurne la durata, se ciò è indicato sulla base del comportamento del militare condannato; c. una pena pecuniaria di più di 30 aliquote giornaliere, senza condizionale, oppure una pena detentiva, senza condizionale, oppure un lavoro di pubblica utilità di più di 120 ore oppure una misura privativa della libertà: al più pre- sto cinque anni dopo l’esecuzione della sanzione; d. pene o misure secondo la legge federale del 20 giugno 200332 sul diritto penale minorile: a titolo eccezionale dopo una valutazione del singolo caso.
2 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito provvede a una prassi decisionale
uniforme.
Titolo prima dell’art. 69 Titolo 6: Non reclutamento, esclusione dall’esercito e degradazione
Art. 69 Non reclutamento, esclusione dall’esercito 1 Nella decisione in merito al non reclutamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LM o l’esclusione dall’esercito secondo l’articolo 22 capoverso 1 LM lo Stato maggiore di condotta dell’esercito considera segnatamente: a. il reato, la reputazione, il grado e la funzione della persona interessata; b. i diritti di terzi; c. l’esigibilità per altri militari di prestare servizio con la persona interessata; d. l’immagine dell’esercito nell’opinione pubblica. 2 Con la decisione in merito all’esclusione, lo Stato maggiore di condotta dell’eser- cito decide anche su una degradazione.
3 Esso provvede a una prassi decisionale uniforme.
32 RS 311.1
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4 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196833 sulla procedura amministrativa.
Art. 69a Degradazione
1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito decide caso per caso in merito
all’entità della degradazione di un militare. Esso considera segnatamente: a. il reato, la reputazione, il grado e la funzione della persona interessata; b. i diritti di terzi; c. l’esigibilità per altri militari di prestare servizio con la persona interessata; d. l’immagine dell’esercito nell’opinione pubblica. 2 Se la persona interessata ha già raggiunto il limite d’età dell’obbligo di prestare servizio militare per il suo nuovo grado, è prosciolta dall’obbligo di prestare servizio militare. 3 La persona che a causa di un reato si è resa indegna di rivestire qualsiasi grado, è esclusa senza onori dall’esercito e le viene revocato ogni grado.
4 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito provvede a una prassi decisionale
uniforme. 5 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196834 sulla procedura amministrativa.
11. Ordinanza del 5 dicembre 200335 sul tiro fuori del servizio
Art. 53a cpv. 2 2 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché i medici e gli psicologi curanti o incaricati di una perizia che vengono a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, possono informare lo Stato maggiore di condotta dell’esercito o il Servizio medico militare. I tiratori possono comunicare le pertinenti informazioni al comitato della loro società di tiro. In casi giustificati, quest’ultimo avvia immediatamente i provvedimenti necessari.
33 RS 172.021 34 RS 172.021 35 RS 512.31
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12. Ordinanza del 5 dicembre 200336 sull’equipaggiamento personale
dei militari
Ingresso visti gli articoli 110 capoverso 3, 114 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge federale del 3 febbraio 199537 sull’esercito e sull’amministrazione militare (LM),
Art. 6b Esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito esamina i motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale secondo l’articolo 113 LM.
2 Provvede a una prassi decisionale uniforme.
Art. 7 cpv. 2 2 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché i medici e gli psicologi curanti o incaricati di una perizia che vengono a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, possono informarne lo Stato maggiore di condotta dell’esercito o il Servizio medico militare. I militari possono comunicare le perti- nenti informazioni al loro comandante. In casi giustificati, quest’ultimo avvia imme- diatamente i provvedimenti necessari.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2 La cifra I numero 2 (modifica dell’ordinanza VOSTRA) entra in vigore il 1° gen- naio 2013.
3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
36 RS 514.10 37 RS 510.10
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