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Regolamento sull'organizzazione e l'amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

Regolamento sull’organizzazione e l’amministrazione del Ministero pubblico della Confederazione

del 22 novembre 2010

Il procuratore generale della Confederazione, visto l’articolo 9 capoverso 3 della LF del 19 marzo 20101 sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP), emana il seguente regolamento:

Art. 1 Struttura del Ministero pubblico della Confederazione 1 Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) si articola nelle seguenti unità:

a. la Direzione; b. la Divisione Servizi; c. le unità operative; d. il Centro di competenze Economia e finanza (CCEF).

2 Le unità operative sono:

a. il Centro di competenze per l’assistenza giudiziaria (CC AGCI); b. la Divisione Protezione dello Stato e reati speciali; c. la Divisione Terrorismo e criminalità organizzata; d. la Divisione Criminalità economica; e. la Sede distaccata di Losanna; f. la Sede distaccata di Lugano; g. la Sede distaccata di Zurigo.

Art. 2 Procuratore generale della Confederazione

1 Il procuratore generale della Confederazione dirige il MPC dal punto di vista

tecnico, organizzativo e del personale secondo le disposizioni della legge. Rappre- senta il MPC quale autorità di perseguimento penale della Confederazione.

2 Gli sono assegnati i seguenti comitati permanenti:

a. lo Stato maggiore operativo del procuratore generale della Confederazione (SMO PG); b. lo Stato maggiore di gestione delle risorse (SM GR).

RS 173.712.22 1 RS 173.71; RU 2010 3267

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3 Il procuratore generale della Confederazione può delegare singole pratiche ai

sostituti procuratori generali della Confederazione, ai capidivisione e ai procuratori federali affinché le trattino in modo autonomo.

Art. 3 Sostituti procuratori generali della Confederazione 1 Il primo sostituto procuratore generale della Confederazione assume a tempo pieno la supplenza integrale del procuratore generale della Confederazione nella direzione del MPC. D’intesa con il procuratore generale della Confederazione dirige i capidi- visione.

2 In caso di assenza del procuratore generale della Confederazione e del primo

sostituto procuratore generale della Confederazione il secondo sostituto procuratore generale della Confederazione li sostituisce in tutti gli ambiti. Quale capodivisione dirige un’unità organizzativa del MPC. 3 Entrambi i sostituti procuratori generali della Confederazione possono assumere la totalità dei compiti del pubblico ministero secondo il Codice di procedura penale2 (CPP).

Art. 4 Direzione

1 La Direzione del MPC è composta dal procuratore generale della Confederazione,

dal primo sostituto procuratore generale della Confederazione, dal secondo sostituto procuratore generale della Confederazione e dal capo dello stato maggiore. 2 Le funzioni del secondo sostituto procuratore generale della Confederazione e del capo dello stato maggiore possono essere riunite in una stessa persona. 3 La Direzione è l’organo consultivo del procuratore generale della Confederazione. Si riunisce a intervalli regolari per trattare le questioni tecniche, organizzative e del personale, discutere delle pratiche importanti e preparare le decisioni strategiche. 4 Alle riunioni della Direzione possono essere convocati quali partecipanti perma- nenti o ad hoc altri collaboratori.

Art. 5 Divisione Servizi 1 La Divisione Servizi è diretta da un capodivisione (il capo dello stato maggiore). Questi ha un sostituto. 2 La Divisione Servizi stabilisce autonomamente la propria organizzazione interna e presenta quest’ultima al procuratore generale della Confederazione per approva- zione.

3 La Divisione Servizi fornisce prestazioni a tutte le unità del MPC.

4 La Divisione Servizi si articola in:

a. Stato maggiore della Direzione;

2 RS 312.0; RU 2010 1881

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b. Assistenza della Direzione; c. Servizio giuridico; d. Servizio linguistico; e. Servizio stampa e comunicazione; f. Cancelleria; g. Servizio di sicurezza e dell’infrastruttura; h. Informatica. 5 Il Servizio giuridico si occupa dell’esecuzione delle sentenze e della gestione dei beni. 6 Il Servizio giuridico può interporre ricorso ai sensi dell’articolo 381 capoverso 4 lettera a CPP3 e rappresentare il procuratore generale della Confederazione nei pro- cedimenti secondo la legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale ammini- strativo.

Art. 6 Unità operative 1 Un’unità operativa è diretta da un capodivisione del livello di un procuratore capo. Il capodivisione ha un sostituto.

2 Le unità operative stabiliscono autonomamente le loro organizzazioni interne e

presentano queste ultime al procuratore generale della Confederazione per approva- zione. 3 Le unità operative conducono procedimenti penali e procedure di assistenza giudi- ziaria. 4 Per condurre i procedimenti è possibile costituire gruppi con collaboratori di divi- sioni diverse. 5 Il CC AGCI appoggia tutte le unità per le questioni inerenti all’assistenza giudizia- ria e ai contatti internazionali. Coordina le attività di assistenza giudiziaria del MPC.

Art. 7 Centro di competenze Economia e finanza

1 Il CCEF è diretto da un capodivisione. Questi ha un sostituto.

2 Il CCEF stabilisce autonomamente la sua organizzazione e presenta quest’ultima al procuratore generale della Confederazione per approvazione.

3 I collaboratori del CCEF possono ricoprire le seguenti funzioni:

a. capodivisione; b. esperto I; c. esperto II;

3 RS 312.0; RU 2010 1881 4 RS 313.0

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d. analista I; e. analista II.

4 Il CCEF appoggia le unità operative nella conduzione dei procedimenti penali e

delle procedure di assistenza giudiziarie per gli aspetti economici e finanziari.

Art. 8 Stato maggiore operativo del procuratore generale

1 Il procuratore generale della Confederazione nomina almeno cinque membri ordi-

nari e i membri supplenti dello SMO PG. Tiene conto di un’adeguata rappresenta- zione delle lingue e delle divisioni.

2 Lo SMO PG è diretto dal primo sostituto procuratore generale della Confedera-

zione.

3 Lo SMO PG ha una segreteria.

4 Lo SMO PG si riunisce di norma una volta alla settimana.

5 Le decisioni dello SMO PG richiedono il voto di almeno tre membri. In casi urgen- ti le decisioni sono a totale discrezione del presidente dello SMO PG. Le decisioni possono anche essere prese mediante circolazione degli atti.

6 Lo SMO PG decide se i nuovi procedimenti rientrano nell’ambito delle compe-

tenze delle autorità di perseguimento penale della Confederazione. In caso di com- petenza facoltativa, esamina se i procedimenti in questione sono in linea con la strategia del MPC e se vi sono le risorse necessarie. 7 È l’interlocutore dei Cantoni, dell’Ufficio federale di giustizia, della Polizia giudi- ziaria federale (PGF) e di altri organi federali per le questioni inerenti alle compe- tenze in materia di procedimenti penali e procedure di assistenza giudiziaria. 8 È l’interlocutore dei collaboratori del MPC, della PGF e del Servizio delle attività informative della Confederazione per le questioni inerenti alle competenze in mate- ria d’indagini preliminari. 9 È l’interlocutore dei collaboratori del MPC e della PGF per le questioni inerenti all’intervento di agenti infiltrati, persone di fiducia e informatori. 10 Il procuratore generale della Confederazione può incaricarlo di esaminare que- stioni speciali inerenti alla procedura e alla competenza e di seguire procedimenti in corso.

Art. 9 Stato maggiore di gestione delle risorse

1 Lo SM GR annovera almeno sei membri: tre rappresentanti del MPC designati dal

procuratore generale della Confederazione e tre rappresentanti della PGF. 2 Lo SM GR è diretto dal primo sostituto procuratore generale della Confederazione.

3 Lo SM GR ha una segreteria.

4 Lo SM GR si riunisce di norma una volta alla settimana.

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5 Gestisce. in modo centrale e a livello di direzione, le risorse della PGF necessarie per svolgere i procedimenti. 6 È inoltre la piattaforma comune del MPC e della PGF su cui sono trattate le que- stioni inerenti alla collaborazione tra questi ultimi.

Art. 10 Principi dell’assegnazione delle pratiche

1 Il procuratore generale della Confederazione assegna per trattazione le nuove

pratiche alle unità organizzative. Assegna allo SMO PG le pratiche la cui giurisdi- zione federale non è palese. 2 All’interno dell’unità competente, la pratica è assegnata dal capodivisione. Questi garantisce l’equa ripartizione in seno alla sua unità organizzativa.

Art. 11 Funzioni nelle unità operative

1 I collaboratori delle unità operative possono ricoprire le seguenti funzioni:

a. procuratore federale capo; b. procuratore federale; c. sostituto procuratore federale; d. assistente procuratore federale; e. giurista; f. verbalista; g. collaboratore specializzato. 2 I titolari delle funzioni di cui al capoverso 1 lettere a–c possono assumere tutti i compiti del pubblico ministero ai sensi del CPP5. Per promuovere e sostenere l’accusa i titolari della funzione di cui al capoverso 1 lettera c necessitano di un’au- torizzazione speciale rilasciata dal procuratore generale della Confederazione. 3 I titolari della funzione di cui al capoverso 1 lettera d appoggiano chi dirige il procedimento. Possono raccogliere prove ma non sono abilitati a ordinare misure coercitive.

Art. 12 Nomine per la durata di una carica Il procuratore generale della Confederazione nomina i capi procuratori federali, i procuratori federali e i sostituti procuratori federali per la durata della carica di quattro anni (art. 20 cpv. 2 e 3 LOAP).

Art. 13 Commissioni Il procuratore generale della Confederazione può costituire commissioni permanenti o ad hoc. Disciplina a parte i loro incarichi, le responsabilità e le competenze.

5 RS. 312.0; RU 2010 1881

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Art. 14 Istruzioni Le istruzioni necessarie alla gestione e alla conduzione dei procedimenti sono ema- nante dal procuratore generale della Confederazione nel manuale di organizzazione, nel manuale di procedura e nel manuale di polizia giudiziaria.

Art. 15 Abrogazione di istruzioni, principi e regolamenti anteriori Le istruzioni, i principi e i regolamenti del MPC emanati prima del 1° gennaio 2011 sono abrogati.

Art. 16 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

22 novembre 2010 In nome del Ministero pubblico della Confederazione: Erwin Beyeler

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