AS 2010 605
Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica del 17 febbraio 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:
Art. 6 cpv. 3 lett. c
3 Non sono soggetti all’obbligo del visto di cui al capoverso 2:
c. i cittadini di cui al capoverso 2 provvisti di un visto valido per uno Stato Schengen, uno Stato membro dello Spazio economico europeo o per il Giappone, il Canada o gli Stati Uniti d’America; se, scaduto il visto, i pre- detti cittadini non rientrano nel loro Paese partendo da uno degli Stati citati, ma partono da un altro Stato terzo, la presente esenzione dall’obbligo del visto non è applicabile.
II La presente modifica entra in vigore il 18 febbraio 2010.2
17 febbraio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 142.204 2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 17 feb. 2010 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2010-0277 605
Entrata e rilascio del visto RU 2010
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