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AS 2010 605

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 17 febbraio 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:

Art. 6 cpv. 3 lett. c

3 Non sono soggetti all’obbligo del visto di cui al capoverso 2:

c. i cittadini di cui al capoverso 2 provvisti di un visto valido per uno Stato Schengen, uno Stato membro dello Spazio economico europeo o per il Giappone, il Canada o gli Stati Uniti d’America; se, scaduto il visto, i pre- detti cittadini non rientrano nel loro Paese partendo da uno degli Stati citati, ma partono da un altro Stato terzo, la presente esenzione dall’obbligo del visto non è applicabile.

II La presente modifica entra in vigore il 18 febbraio 2010.2

17 febbraio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 142.204 2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 17 feb. 2010 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2010-0277 605

Entrata e rilascio del visto RU 2010

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