AS 2010 6101
Ordinanza sull'organizzazione dell'esercito
Ordinanza sull’organizzazione dell’esercito (OOE)
Modifica del 3 dicembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:
Ingresso, primo comma visti gli articoli 60 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM);
Art. 1 La presente ordinanza disciplina l’effettivo e la struttura dell’esercito, nonché la designazione del grado dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare.
Art. 2 cpv. 3 3 La riserva di prontezza dei corpi di truppa e delle formazioni ammonta comples- sivamente al 5 per cento al massimo dell’effettivo regolamentare dell’esercito. Il DDPS stabilisce la riserva di prontezza dei singoli corpi di truppa e delle singole formazioni.
Art. 5 Abrogato
II L’appendice è modificata secondo la versione qui annessa3.