Lexipedia

AS 2010 6155

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 3 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 80 Sezione 2: Collocamento del patrimonio

Art. 80 Campo d’applicazione

1 La presente sezione si applica al patrimonio degli assicuratori.

2 Sono considerati patrimonio degli assicuratori i loro collocamenti di capitali inclusi i beni immobiliari e le liquidità assegnate ai collocamenti di capitali. I valori delle assicurazioni retti dalla legge del 2 aprile 19082 sul contratto d’assicurazione non sono considerati patrimonio.

Art. 80a Principi di collocamento 1 L’assicuratore deve collocare, gestire e controllare accuratamente il suo patrimo- nio. 2 Egli provvede alla sicurezza e alla sostenibilità, garantisce la liquidità necessaria e ripartisce i rischi in maniera appropriata per quanto concerne le categorie di collo- camento, le regioni e i settori economici nonché i debitori. 3 Egli definisce una strategia di collocamento adeguata alla sua capacità di rischio, la riesamina periodicamente e, all’occorrenza, la adegua. 4 Egli si sforza di realizzare un rendimento conforme a quello del mercato moneta- rio, finanziario e immobiliare. 5 Egli dispone delle conoscenze necessarie relative alla sua strategia di collocamento e applica le procedure necessarie al fine di poter valutare in ogni momento i rischi dei suoi collocamenti.

2010-1864 6155

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2010

6 Egli provvede affinché i collocamenti siano semplici da valutare e la solvibilità dei debitori sia buona e verificabile.

Art. 80b Esigenze in materia di gestione del patrimonio 1 L’assicuratore può affidare il collocamento e la gestione del suo patrimonio sol- tanto a persone o istituzioni qualificate e la cui organizzazione permette di garantire che le prescrizioni della presente sezione siano rispettate. 2 Egli fa in modo che la gestione del patrimonio e il controllo siano effettuati da persone indipendenti l’una dall’altra. 3 Egli disciplina gli eventuali mandati di collocamento o di gestione del patrimonio affidati a terzi in un contratto scritto che trasmette all’UFSP per informazione.

4 Egli mantiene il patrimonio in Svizzera.

Art. 80c Regolamento di collocamento

1 L’assicuratore emana un regolamento di collocamento.

2 Il regolamento deve:

a. fissare gli obiettivi, i principi, l’organizzazione e i processi che disciplinano la gestione del patrimonio e la sua sorveglianza; b. contenere prescrizioni che permettano di evitare i conflitti d’interesse, segnatamente prescrizioni sulla liceità della rimessa di commissioni bancarie e la liceità degli affari per conto proprio; c. regolamentare l’obbligo d’informare cui soggiacciono le persone incaricate di collocare il patrimonio; d. fissare una solvibilità minima dei debitori.

3 Il regolamento di collocamento e le sue modifiche devono essere resi noti

all’UFSP.

Art. 80d Collocamenti ammessi

1 Sono ammessi i collocamenti seguenti:

a. contanti, averi postali e averi bancari a vista e a termine nonché depositi a termine e collocamenti sul mercato monetario; b. crediti, espressi in importi fissi, diversi da quelli giusta la lettera a, segnata- mente prestiti obbligazionari, obbligazioni a opzione, obbligazioni converti- bili e obbligazioni fondiarie; c. azioni, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote sociali di coope- rative e altre partecipazioni al capitale, nella misura in cui sono quotati in borsa o trattati su un altro mercato regolamentato aperto al pubblico e pos- sono essere venduti a breve termine;

6156

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2010

d. collocamenti in immobili residenziali o commerciali, in proprietà o compro- prietà, inclusi i locali amministrativi per uso proprio, ad eccezione dei crediti ipotecari; e. collocamenti in istituti che servono all’esercizio dell’assicurazione sociale malattie. 2 I collocamenti sui quali il debitore ha un diritto di pegno, di ritenzione, di compen- sazione o un diritto comparabile non sono ammessi. 3 I collocamenti giusta il capoverso 1 lettera e devono essere sottoposti all’UFSP per approvazione.

Art. 80e Limiti dei collocamenti

1 Le esigenze definite negli articoli 80e–80i devono essere sempre rispettate.

2 I collocamenti sono limitati, per debitore, al 5 per cento del patrimonio. I collo- camenti secondo l’articolo 80d capoverso 1 lettera a sono limitati al 20 per cento del patrimonio per debitore, se il debitore è una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 19343 sulle banche o la posta ai sensi della legge federale del 30 aprile 19974 sulle poste. I crediti nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e degli istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie non sono sottoposti a questi limiti. 3 I collocamenti secondo l’articolo 80d capoverso 1 lettera c sono limitati al 25 per cento del patrimonio. 4 I collocamenti secondo l’articolo 80d capoverso 1 lettera d sono limitati al 25 per cento del patrimonio, ma: a. il 5 per cento al massimo del patrimonio può essere collocato all’estero; b. il 5 per cento al massimo del patrimonio può essere collocato per oggetto nella misura in cui l’assicuratore non si serve dell’oggetto per uso proprio. 5 I collocamenti giusta l’articolo 80d capoverso 1 lettera e sono limitati al 2 per cento del patrimonio. 6 I limiti previsti nei capoversi 2–5 possono essere superati nel caso di collocamenti coperti effettivamente da strumenti finanziari derivati ai sensi dell’articolo 80h.

7 L’UFSP può emanare direttive sul calcolo dei limiti.

Art. 80f Collocamenti in valute estere I collocamenti in valute estere sono limitati al 20 per cento del patrimonio, a meno che non siano coperti effettivamente contro i rischi di cambio da strumenti finanziari derivati ai sensi dell’articolo 80h.

3 RS 952.0 4 RS 783.0

6157

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2010

Art. 80g Collocamenti collettivi 1 I collocamenti secondo l’articolo 80d capoverso 1 possono essere effettuati attra- verso collocamenti collettivi svizzeri ed esteri ai sensi degli articoli 8, 9 e 119 capo- verso 1 della legge federale del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi.

2 Ogni collocamento collettivo deve:

a. essere approvato e ammesso alla vendita in Svizzera dalla FINMA; b. contenere soltanto collocamenti giusta l’articolo 80d capoverso 1; c. essere organizzato in modo tale che a livello di direttive di collocamento, di ripartizione delle competenze, di definizione delle quote nonché di vendite e acquisti relativi, gli interessi degli assicuratori partecipanti siano chiara- mente salvaguardati. 3 I collocamenti e le valute estere compresi nei collocamenti collettivi sono conside- rati nel calcolo dei limiti di collocamento. Se un collocamento collettivo è composto di diversi tipi di collocamenti giusta l’articolo 80d capoverso 1, o di diverse valute, viene ripartito proporzionalmente tra le categorie di collocamento o di valute, se le quote sono verificabili. Se non lo sono, il collocamento collettivo viene interamente attribuito al tipo di collocamento al quale si applica il limite più severo. 4 I collocamenti collettivi sono limitati al 5 per cento del patrimonio per colloca- mento. Non soggiacciono a questo limite i collocamenti collettivi nella misura in cui: a. è possibile verificare che sono diversificati in maniera appropriata; b. i valori del patrimonio possono essere ritirati a favore dell’investitore in caso di fallimento del collocamento collettivo o della sua banca depositaria.

Art. 80h Strumenti finanziari derivati

1 Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi alle condizioni seguenti:

a. servono unicamente a coprire il patrimonio; b. non hanno alcun effetto leva sul patrimonio; c. i valori di base sono ammessi secondo l’articolo 80d, sono presenti nel patrimonio e seguono le oscillazioni garantite del mercato. 2 Nel caso di collocamenti in strumenti finanziari derivati occorre tener conto della loro negoziabilità e della solvibilità della controparte.

Art. 80i Esclusione del prestito di valori mobiliari Il prestito di valori mobiliari (art. 75 cpv. 2 dell’O del 9 nov. 20056 sulla sorveglian- za), nonché la vendita di titoli con l’impegno di riacquistare successivamente la stessa quantità di titoli dello stesso genere, non sono ammessi.

5 RS 951.31 6 RS 961.011

6158

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2010

II

Disposizioni transitorie della modifica del 3 dicembre 2010 1 Gli assicuratori devono trasmettere all’UFSP, per informazione, il regolamento di collocamento entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 3 dicembre 2010. 2 Essi devono collocare il loro patrimonio conformemente agli articoli 80–80i entro la chiusura dei conti annuali del 31 dicembre 2011. I collocamenti giusta l’arti- colo 80d capoverso 1 lettera d devono essere effettuati conformemente agli articoli 80–80i entro il 31 dicembre 2015.

3 Gli assicuratori devono sottoporre entro un anno all’UFSP, per approvazione, i

collocamenti secondo l’articolo 80d capoverso 1 lettera e esistenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 3 dicembre 2010.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6159

Ordinanza sull’assicurazione malattie RU 2010

6160