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AS 2010 6161

Ordinanza sull'assicurazione malattie

Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del 3 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 104 Contributo ai costi di degenza ospedaliera 1 Il contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera previsto nell’articolo 64 capoverso 5 della legge ammonta a 15 franchi.

2 Sono esentati dal pagamento di questo contributo:

a. i minorenni secondo l’articolo 61 capoverso 3 della legge; b. i giovani adulti secondo l’articolo 61 capoverso 3 della legge che sono in formazione; c. le donne, per le prestazioni di maternità.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 832.102

2010-3120 6161

Ordinanza sull'assicurazione malattie RU 2010

6162