AS 2010 6161
Ordinanza sull'assicurazione malattie
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del 3 dicembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 104 Contributo ai costi di degenza ospedaliera 1 Il contributo giornaliero ai costi di degenza ospedaliera previsto nell’articolo 64 capoverso 5 della legge ammonta a 15 franchi.
2 Sono esentati dal pagamento di questo contributo:
a. i minorenni secondo l’articolo 61 capoverso 3 della legge; b. i giovani adulti secondo l’articolo 61 capoverso 3 della legge che sono in formazione; c. le donne, per le prestazioni di maternità.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 832.102
2010-3120 6161
Ordinanza sull'assicurazione malattie RU 2010
6162