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AS 2010 6163

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR)

Modifica del 3 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 18 e 105 della legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (legge); vista la disposizione transitoria della modifica del 21 dicembre 20073 della legge federale sull’assicurazione malattie (Compensazione dei rischi) (cifra II/1.),

Art. 9 cpv. 2

2 Sono considerate segnatamente spese di amministrazione della compensazione dei

rischi: a. le spese di amministrazione dell’istituzione comune per l’esecuzione della compensazione dei rischi; b. le spese per la revisione dei conteggi e del traffico dei pagamenti nella com- pensazione dei rischi; c. le spese per i controlli effettuati con prove a saggio secondo l’articolo 11 capoverso 2.

Art. 11 cpv. 2 e 3 2 L’istituzione comune verifica con prove a saggio, mediante gli organi di revisione da essa designati per questo compito, l’esattezza e la completezza dei dati forniti ai sensi dell’articolo 10. 3 Gli assicuratori si assumono le spese risultanti dai controlli effettuati con prove a saggio.

3 RU 2009 4755

2009-1226 6163

Compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie RU 2010

Art. 12a, rubrica e cpv. 3 Fornitura di dati erronei 3 Se gli importi secondo il capoverso 1 sono esigui, l’istituzione comune può versarli insieme agli interessi di cui all’articolo 13a.

Art. 14 cpv. 1 1 L’istituzione comune, salvo nei confronti dell’UFSP e dei propri organi di revi- sione, è tenuta a mantenere il segreto sui dati che permettono d’identificare l’assicu- ratore. Anche i terzi incaricati di elaborare i dati devono mantenere il segreto in merito.

Art. 16, rubrica e cpv. 1 Fatturazione delle spese supplementari e misure disciplinari 1 L’istituzione comune può fatturare le spese supplementari che ne risultano agli assicuratori che non ottemperano in modo sufficiente all’obbligo di fornitura di dati e di pagamento o che forniscono dati erronei.

Art. 17 cpv. 6

6 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre

2011.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011

3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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