AS 2010 6167
Ordinanza sulla protezione dei vegetali
Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)
del 27 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148a capoverso 3, 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura; visti gli articoli 26 e 49 capoverso 3 della legge del 4 ottobre 19912 sulle foreste; visto l’articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 20034 sull’ingegneria genetica; in esecuzione della Convenzione internazionale del 6 dicembre 19515 per la protezione dei vegetali; in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. l’utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci poten- zialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi; b. la produzione di vegetali e di prodotti vegetali potenzialmente portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi; c. la vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi; d. l’utilizzo di piante infestanti particolarmente pericolose, nonché la vigilanza e la lotta contro di esse.
RS 916.20
2010-1847 6167
Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2010
Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: a. organismi nocivi: specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti pato- geni potenzialmente nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali; b. merci: vegetali, prodotti vegetali e oggetti come materiale da imballaggio e di produzione nonché mezzi di trasporto; c. piante infestanti particolarmente pericolose: vegetali alloctoni che possono provocare danni economici ed ecologici alle superfici agricole utili, nella regione d’estivazione e nell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professio- nale e che a causa delle loro caratteristiche particolarmente pericolose devono essere combattute; d. vegetali: piante vive e parti vive di piante specificate, sementi comprese; e. parti vive di piante:
1. frutti – in senso botanico – diversi da quelli conservati con surge-
lamento,
2. verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento,
3. tuberi, bulbi e rizomi,
4. fiori recisi,
5. rami con foglie o aghi,
6. alberi tagliati, con foglie o aghi,
7. foglie, fogliame,
8. colture di tessuti vegetali,
9. polline vivo,
10. nesti, talee, marze,
11. sementi in senso botanico, destinate a essere seminate;
f. prodotti vegetali: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali; g. piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la loro crescita oppure la riproduzione o moltiplicazione ulteriore; h. alberi e arbusti forestali: essenze che possono servire all’adempimento delle funzioni forestali, segnatamente i rappresentanti dei generi menzionati nell’allegato 11; i. zona protetta: zona nella quale:
1. uno o più organismi nocivi particolarmente pericolosi insediati in una o
più parti del territorio non hanno carattere endemico né sono insediati, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, o
2. a causa di condizioni ecologiche favorevoli esiste per determinate col-
ture il pericolo di insediamento di taluni organismi nocivi particolar- mente pericolosi, nonostante tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in Svizzera;
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j. zona contaminata: zona nella quale la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso è tale che si rinuncia a una strategia di eradica- zione; k. focolaio isolato: singoli vegetali isolati contaminati, nonché loro dintorni, situati al di fuori della zona contaminata; l. oggetti protetti: popolamenti di vegetali pregiati, ospiti di organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonché loro dintorni in un raggio definito, che sono protetti nonostante si trovino in una zona contaminata; m. messa in commercio: trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito; n. materiali da imballaggio in legno non lavorato: materiali da imballaggio come casse, gabbie, cilindri, palette di carico semplici, piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli e accessori; o. Stati terzi: tutti gli Stati, tranne la Svizzera, il Principato del Liechtenstein e gli Stati membri dell’Unione europea (UE); p. utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi, merci poten- zialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi o piante infestanti particolarmente pericolose: ogni attività con organismi nocivi par- ticolarmente pericolosi, merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi o piante infestanti particolarmente pericolose, in special modo l’importazione, la messa in commercio, la detenzione, la mol- tiplicazione e la diffusione; q. importazione: introduzione nel territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione); r. passaporto fitosanitario: documento per il commercio, all’interno della Svizzera o con l’UE, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. 5 pt. A), il quale comprova l’adempimento delle prescrizioni fitosanitarie; s. certificato fitosanitario: documento ufficiale per il commercio, con Stati ter- zi, di merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. 5 pt. B), il quale comprova l’adempimento delle prescrizioni fitosanitarie.
Art. 3 Organismi nocivi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente pericolose 1 Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono elencati negli allegati 1 e 2.
2 Le piante infestanti particolarmente pericolose sono elencate nell’allegato 6.
Art. 4 Zone protette Le zone protette sono elencate nell’allegato 12.
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Capitolo 2: Utilizzo di organismi nocivi particolarmente pericolosi, merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente pericolose Sezione 1: Detenzione, moltiplicazione e diffusione
Art. 5 Divieti 1 Al di fuori di un sistema chiuso sono vietate la detenzione, la moltiplicazione e la diffusione dei seguenti organismi: a. organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A, in qualsiasi forma e stadio, nonché di vegetali o parti di vege- tali da essi contaminati; b. piante infestanti particolarmente pericolose menzionate nell’allegato 6; e c. organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte B e 2 parte B, in qualsiasi forma e stadio, nonché i vegetali o le parti di vegetali da essi contaminati. 2 Il dipartimento competente può vietare la coltivazione e la messa in commercio di vegetali e di parti di vegetali molto sensibili a un organismo nocivo particolarmente pericoloso o che manifestamente ne favoriscono la diffusione. 3 Se è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente perico- losi o di piante infestanti particolarmente pericolose, l’Ufficio federale competente può autorizzare deroghe per la detenzione e la moltiplicazione di tali organismi nocivi al di fuori di un sistema chiuso: a. a scopo di ricerca; b. a scopo di diagnosi; c. per la conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate per l’alimentazione e l’agricoltura.
Art. 6 Obbligo di intervento e di notifica
1 Chiunque utilizza merci che possono essere contaminate dagli organismi nocivi
particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2, o produce simili merci, prende tutte le misure necessarie per evitare una tale contaminazione. 2 Chiunque sospetta o constata la presenza di organismi nocivi particolarmente peri- colosi su merci o colture, lo notifica immediatamente al servizio cantonale compe- tente. 3 Chiunque sospetta o constata la presenza di piante infestanti particolarmente peri- colose su colture agricole o nell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, lo notifica immediatamente al servizio cantonale competente. 4 In una zona contaminata l’Ufficio federale competente può abrogare l’obbligo di notificare l’organismo in questione, tranne che per le aziende omologate in virtù degli articoli 29 e 30.
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Sezione 2: Importazione
Art. 7 Divieti di importazione 1 Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l’importazione sono elencati nell’allegato 1 parte A. 2 Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l’importazione in caso di contaminazione di determinate merci sono elencati nell’allegato 2 parte A. 3 Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l’importazione in determinate zone protette sono elencati nell’allegato 1 parte B. 4 Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è vietata l’importazione in determinate zone protette in caso di contaminazione di determinate merci sono elencati nell’allegato 2 parte B. 5 Le merci di cui è vietata l’importazione sono elencate nell’allegato 3 parte A.
6 Le merci di cui è vietata l’importazione in determinate zone protette sono elencate nell’allegato 3 parte B.
Art. 8 Condizioni per l’importazione da Stati membri dell’UE 1 Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera (all. 5 pt. A sez. I) possono essere importate da Stati membri dell’UE se: a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario giusta l’allegato 9; b. soddisfano le esigenze di cui all’allegato 4 parte A sezione II. 2 Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (all. 5 pt. A sez. II) possono essere importate in una zona protetta se: a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario recante l’indicazione «ZP» secondo l’allegato 9; b. soddisfano le esigenze di cui all’allegato 4 parte A sezione II e parte B.
Art. 9 Condizioni per l’importazione da Stati terzi 1 Le merci menzionate nell’allegato 5 parte B possono essere importate da Stati terzi se soddisfano le esigenze di cui all’allegato 4 parte A sezione I e sono accompagnate da:
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a. un certificato fitosanitario giusta l’allegato 7; b. un documento fitosanitario di circolazione secondo l’articolo 1 capoverso 3 lettera c della direttiva 2004/103/CE7; o c. un certificato fitosanitario o da documenti alternativi come lettere di vettura o bollette di transito munite di un «visto» giusta l’articolo 13 capoverso 3 della direttiva 2000/29/CE8.
2 I materiali da imballaggio in legno non lavorato soddisfano le esigenze di cui
all’allegato 4 parte A sezione I e sono trattati e marchiati in conformità con l’alle- gato 10. 3 Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (all. 5 pt. B sez. II) possono essere importate in una zona protetta se soddisfano le esigenze di cui all’allegato 4 parte B e al capoverso 1 lettere a, b o c.
4 Le merci giusta i capoversi 1–3 possono essere importate unicamente da aziende
omologate. L’Ufficio federale competente omologa un’azienda e le attribuisce un numero di omologazione. Un’azienda omologata notifica all’Ufficio federale com- petente ogni modifica delle informazioni fornite all’atto dell’omologazione.
Art. 10 Importazione di merci suddivise, immagazzinate o dotate di un nuovo imballaggio in Stati terzi Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. 5 pt. B) che sono state suddivise in partite, immagazzinate o dotate di un nuovo imballaggio in uno Stato terzo, sono accompagnate, all’atto dell’importazione, da un certificato fitosanitario di riesportazione secondo l’allegato 8 e dal certificato fitosa- nitario del Paese d’origine o da una copia certificata conforme.
Art. 11 Certificato fitosanitario 1 Il certificato fitosanitario è redatto in lingua tedesca, francese, italiana o inglese.
2 Se il certificato fitosanitario non è presentato in una di queste lingue, il Servizio fitosanitario federale (SFF; art. 54) può esigere una traduzione, in una delle suddette lingue, certificata conforme dall’autorità fitosanitaria competente. 3 Il certificato fitosanitario non può essere stato rilasciato oltre 14 giorni prima del giorno in cui i vegetali hanno lasciato il Paese di spedizione.
7 Direttiva 2004/103/CE della Commissione del 7 ott. 2004 concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’all. V pt. B della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli, GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16. 8 Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 mag. 2000 concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, GU L 169 del 10.07.2000, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2010/1/UE, GU L 7 del 12.01.2010, pag.17.
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4 In caso di deroghe e di esigenze fitosanitarie particolari di cui all’allegato 4 parte A sezione I e parte B, il SFF può esigere che il certificato fitosanitario sia completato con una dichiarazione secondo la Convenzione internazionale del 6 dicembre 1951 per la protezione delle piante la quale confermi che la merce, il suo imballaggio non- ché il suo luogo di origine e i dintorni di tale luogo sono esenti da determinati orga- nismi nocivi particolarmente pericolosi.
5 Le aziende omologate conservano per almeno tre anni una copia del certificato
fitosanitario munita di un «visto» o, qualora il «visto» fosse stato apposto su un documento alternativo come una lettera di vettura o una bolletta di transito, conser- vano una copia di tale documento alternativo.
Art. 12 Deroghe per l’importazione di merci
1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può escludere temporaneamente dal
divieto di importazione le merci la cui importazione è vietata secondo l’allegato 3 parte A se: a. sono state temporaneamente escluse dal divieto di importazione nell’UE; e b. è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
2 In quanto competente per l’esecuzione della presente ordinanza, l’UFAG può
stabilire agevolazioni per: a. le merci importate nel quadro del traffico turistico; b. il trasloco di masserizie, oggetti ereditati e corredi nuziali.
Art. 13 Deroghe per scopi scientifici 1 L’Ufficio federale competente può autorizzare l’importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci di cui all’allegato 3, nonché di merci che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 8 e 9 per la ricerca, la selezione, la mol- tiplicazione o la diagnosi, sempre che sia esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi. 2 Può vincolare l’autorizzazione a oneri e condizioni. In particolare può esigere un certificato fitosanitario e ordinare che la merce importata sia messa in quarantena.
Art. 14 Deroghe a determinate condizioni
1 Il dipartimento competente può stabilire che, a determinate condizioni, non si
applichino le esigenze giusta l’allegato 4 parte A sezione II e parte B, segnatamente se i vegetali: a. non sono destinati alla piantagione; e b. sono contaminati solo lievemente dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell’allegato 1 parte A o nell’allegato 2 parte A.
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2 Se i vegetali sono destinati alla piantagione esso può stabilire una deroga sulla scorta di un’analisi del rischio riferita all’organismo nocivo se, parallelamente, sono fissati valori di tolleranza per gli organismi nocivi menzionati nell’allegato 2 parte A sezione II.
3 Per vegetali destinati alla piantagione si intendono i vegetali:
a. già piantati e destinati a rimanere piantati o a essere ripiantati dopo la loro messa in commercio; o b. che saranno piantati solo dopo la loro messa in commercio.
Art. 15 Obbligo di controllo e servizi preposti al controllo 1 Prima dell’importazione, le merci provenienti da Stati terzi potenzialmente porta- trici di organismi nocivi particolarmente pericolosi (all. 5 pt. B) sono controllate e liberate dal SFF se: a. sono sprovviste del «visto» sul certificato fitosanitario o su un documento alternativo come una lettera di vettura o una bolletta di transito; o b. sono accompagnate da un documento di circolazione secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera b.
2 L’Ufficio federale competente può prevedere che per le merci da controllare il
controllo fitosanitario venga effettuato con minore frequenza se, in base alle espe- rienze fatte con importazioni precedenti di materiale della stessa origine, si può partire dal presupposto che esse non siano contaminate dagli organismi nocivi parti- colarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A. A tal fine possono essere prese in considerazione anche esperienze fatte dall’EU con importa- zioni da Stati terzi in Stati membri dell’UE. 3 Se la situazione fitosanitaria lo esige, l’UFAG può estendere l’obbligo di controllo alle merci menzionate nell’allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell’UE, eccetto il legname, gli alberi e gli arbusti forestali. 4 Se la situazione fitosanitaria lo esige, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può estendere l’obbligo di controllo al legname, agli alberi e agli arbusti forestali menzionati nell’allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell’UE. 5 L’UFAG pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio l’elenco dei servizi preposti al controllo fitosanitario e i relativi orari di apertura. 6 Il SFF può, d’intesa con le dogane, eseguire il controllo in un altro luogo idoneo.
Art. 16 Notifica delle merci da controllare 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 26 della legge del 18 marzo 20059 sulle dogane notifica al SFF le merci da controllare al più tardi un giorno feriale prima dell’importazione.
9 RS 631.0
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2 La Posta e altri servizi di corrieri presentano gli invii soggetti a controllo fitosa- nitario al SFF prima di inoltrare la dichiarazione doganale nel quadro della proce- dura d’imposizione doganale. In questo caso decade l’obbligo di notifica preventiva di cui al capoverso 1.
Art. 17 Esecuzione del controllo 1 Il SFF verifica se la merce da controllare soddisfa le condizioni per l’importazione di cui agli articoli 8 e 9. 2 Per gli altri invii di merci esso può controllare per campionatura se le condizioni sono soddisfatte.
3 Il controllo può essere esteso anche all’imballaggio e al mezzo di trasporto.
4 Se le condizioni per l’importazione sono adempiute il SFF appone un «visto» sul certificato fitosanitario.
Art. 18 Analisi complementari 1 Se vi è il sospetto di contaminazione da un organismo nocivo particolarmente peri- coloso, il SFF può prelevare campioni. Esso può analizzarli o farli analizzare. 2 Nell’esecuzione di tali analisi, lo scarico e il ricarico, l’apertura e la richiusura dei colli nonché le altre operazioni necessarie per le analisi incombono al vettore. 3 Se l’analisi dura più a lungo e si teme la diffusione di organismi nocivi partico- larmente pericolosi, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione immagazzina l’invio in un luogo adeguato fino al momento in cui sia noto l’esito dell’analisi. Le spese per il trasporto e l’immagazzinamento sono a carico del vettore.
Art. 19 Misure 1 Se le condizioni per l’importazione non sono adempiute o se vi è il sospetto che la merce sia contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il SFF può respingere la merce o ordinare le seguenti misure: a. rimozione dall’invio della merce contaminata; b. distruzione della merce; c. quarantena; d. disinfezione della merce. 2 Se respinge la merce o ordina una misura secondo il capoverso 1 lettera a o b, esso dichiara non valido il certificato fitosanitario o i documenti alternativi come lettere di vettura o bollette di transito
3 Può pronunciare un ammonimento o irrogare una sanzione con un importo fino a
un massimo di 10 000 franchi in caso di mancato adempimento dell’obbligo di noti- fica secondo l’articolo 16.
4 Ritira le merci senza proprietario e le valorizza o le distrugge.
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Sezione 3: Esportazione
Art. 20 Rilascio dei certificati fitosanitari
1 Chiunque necessita di un certificato fitosanitario per merci che devono essere
esportate, presenta una domanda corrispondente al SFF. 2 Chiunque intende riesportare merci, importate con un certificato fitosanitario e immagazzinate, suddivise in partite o dotate di un nuovo imballaggio in Svizzera, presenta una domanda di rilascio di un certificato di riesportazione. 3 Il SFF rilascia il certificato fitosanitario o il certificato di riesportazione se la merce soddisfa le esigenze fitosanitarie del Paese di destinazione. Il richiedente informa il SFF in merito a tali esigenze. 4 Se la merce non è stata prodotta interamente dal richiedente, quest’ultimo fornisce i documenti necessari per stabilirne la provenienza, segnatamente nel caso di merce importata.
Art. 21 Trattamento e marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato destinati all’esportazione Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, l’esportatore tratta e marchia i materiali da imballaggio in legno non lavorato in conformità con l’alle- gato 10
Sezione 4: Transito
Art. 22 Merce da controllare Le merci che giungono in Svizzera per via aerea da uno Stato terzo e il cui suc- cessivo trasporto fino al luogo di destinazione in uno Stato membro dell’UE non avviene per via aerea sono controllate dal SFF, sempre che la Svizzera non abbia convenuto altrimenti con il Paese di destinazione.
Art. 23 Notifica della merce da controllare 1 Le aziende di servizi che garantiscono i rapporti tra le compagnie aeree e le ditte di spedizione (imprese che prestano servizi di sdoganamento) notificano la merce da controllare al SFF. 2 Esse trasmettono al SFF i manifesti di carico degli aeromobili, le lettere di vettura aerea, i documenti di accompagnamento fitosanitari e altri documenti, in formato cartaceo o elettronico.
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Art. 24 Misure in caso di pericolo di propagazione 1 Se nel transito di merci vi è il pericolo di propagazione di organismi nocivi partico- larmente pericolosi, il SFF può vincolarlo a condizioni volte a escludere la diffu- sione di organismi nocivi particolarmente pericolosi. 2 Esso vieta il transito se non è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.
Sezione 5: Messa in commercio e spostamento
Art. 25 Condizioni per la messa in commercio e lo spostamento 1 Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera (all. 5 pt. A sez. I) possono essere messe in commercio se: a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario giusta l’allegato 9; b. soddisfano le esigenze di cui all’allegato 4 parte A sezione II; c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A. 2 Le merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette (all. 5 pt. A sez. II) possono essere messe in commercio in una zona protetta o spostate in una zona protetta se: a. sono accompagnate da un passaporto fitosanitario recante l’indicazione «ZP» secondo l’allegato 9; b. soddisfano le esigenze di cui all’allegato 4 parti A e B; c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 parti A e B e 2 parti A e B.
3 Non è richiesto un passaporto fitosanitario se le merci:
a. sono spostate a causa di trasloco o eredità di persone private; b. sono spostate all’interno di un’azienda, segnatamente dal luogo di produ- zione a quello di imballaggio o di lavorazione, sempre che non siano intro- dotte in una zona protetta; c. sono messe in commercio da aziende ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 lettera a.
Art. 26 Responsabilità individuale Le persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali provve- dono affinché la merce da essi acquistata sia accompagnata da un passaporto fitosa- nitario che adempie le prescrizioni.
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Art. 27 Deroghe Se è possibile escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, l’Ufficio federale competente può autorizzare la messa in commercio e lo sposta- mento degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 nonché di merci che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 25: a. a scopo di ricerca; b. a scopo di diagnosi; c. per la conservazione, per l’alimentazione e l’agricoltura, di risorse fitoge- netiche direttamente minacciate; d. all’interno di una zona contaminata.
Art. 28 Misure Se le condizioni per la messa in commercio o lo spostamento di merci non sono soddisfatte o se vi è il sospetto che le merci siano contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi, il SFF può segnatamente: a. pronunciare un ammonimento; b. sequestrare le merci; c. ordinare un trattamento adeguato delle merci; d. ordinare la quarantena; e. far trasferire, sotto controllo ufficiale, le merci in una zona dove la presenza delle stesse non comporta il rischio di una diffusione ulteriore di un organi- smo nocivo particolarmente pericoloso; f. far trasferire, sotto controllo ufficiale, le merci al fine della trasformazione, se è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi; g. far distruggere, sotto controllo ufficiale, le merci; h. revocare alla persona interessata l’omologazione secondo l’articolo 30.
Capitolo 3: Produzione di vegetali e passaporto fitosanitario Sezione 1: Omologazione e obblighi delle aziende
Art. 29 Obbligo di omologazione 1 Le aziende che producono o mettono in commercio merci di cui all’allegato 5 parte A necessitano di un’omologazione.
2 Non necessitano di un’omologazione:
a. le aziende la cui produzione è interamente destinata alla vendita, sul mercato locale, a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella pro- duzione di vegetali;
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b. i produttori che producono merci per il fabbisogno proprio e le utilizzano nella loro azienda. 3 L’Ufficio federale competente può ordinare l’obbligo di omologazione per aziende secondo il capoverso 2 se vi è da temere la diffusione di organismi nocivi partico- larmente pericolosi.
Art. 30 Domanda di omologazione e rilascio dell’omologazione 1 Il richiedente presenta una domanda di omologazione all’Ufficio federale compe- tente e notifica tutte le merci menzionate nell’articolo 29 capoverso 1 che produce o mette in commercio.
2 L’Ufficio federale competente omologa un’azienda e le attribuisce un numero di
omologazione se essa è in grado di garantire che: a. soddisfa gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32; e b. la sua merce soddisfa le condizioni di cui all’articolo 25.
3 L’omologazione si riferisce a ogni singola merce.
Art. 31 Obblighi di tenere un registro 1 Le aziende omologate tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite delle merci che necessitano di un passaporto fitosanitario. 2 Conservano per almeno tre anni i passaporti delle piante ottenuti e, su richiesta, li consegnano al SFF unitamente alle informazioni registrate. 3I dipartimenti competenti emanano le prescrizioni di esecuzione concernenti l’obbligo di registrazione.
Art. 32 Obblighi di notifica
1 Le aziende omologate notificano all’Ufficio federale competente ogni modifica
delle informazioni fornite all’atto dell’omologazione, in particolare le merci nuove che intendono importare, produrre o mettere in commercio. 2 Notificano senza indugio al servizio cantonale competente e al SFF la comparsa, nell’azienda o nei suoi immediati dintorni, degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2.
Art. 33 Revoca e oneri L’Ufficio federale competente revoca l’omologazione dell’azienda o vincola il suo mantenimento a oneri se: a. l’azienda non soddisfa più i suoi obblighi; b. l’azienda non esegue gli ordini di cui agli articoli 28 o 42; o c. non sono più soddisfatte le condizioni per il rilascio di un passaporto fito- sanitario.
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Sezione 2: Passaporto fitosanitario
Art. 34 Passaporto fitosanitario per le merci prodotte in Svizzera
1 Un passaporto fitosanitario può essere rilasciato se il SFF constata che:
a. l’azienda è omologata; b. l’azienda ha previamente notificato le particelle di produzione in quanto tali; c. le colture e le merci da esse provenienti non sono contaminate dagli orga- nismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introdu- zione e la diffusione in tutta la Svizzera (all. 1 pt. A e 2 pt. A); d. le merci o le condizioni in cui sono prodotte soddisfano le esigenze di cui all’allegato 4 parte A sezione II. 2 Per le merci destinate a essere messe in commercio in una zona protetta verifica inoltre se: a. non sono contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in alcune zone protette (all.
1 pt. B e 2 pt. B); e
b. soddisfano le esigenze di cui all’allegato 4 parte B.
3 L’Ufficio federale competente può:
a. ordinare di eseguire i controlli di cui ai capoversi 1 e 2 sui vegetali ospiti di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi situati negli imme- diati dintorni delle colture; b. prescrivere controlli speciali per le merci menzionate nell’articolo 25 capo- verso 2 se è l’unico modo per escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi. 4 L’Ufficio federale competente può emanare prescrizioni tecniche relative ai con- trolli previsti ai capoversi 1 e 2.
Art. 35 Passaporto fitosanitario per merci importate da Stati terzi 1 Per le merci importate da Stati terzi o che all’atto del transito devono essere con- trollate giusta l’articolo 22 è rilasciato un passaporto fitosanitario se in occasione del controllo di cui agli articoli 17 e 18 si è constatato che le esigenze di cui all’alle- gato 4 parte A sezione I sono soddisfatte. 2 Se le merci sono destinate a essere messe in commercio in una zona protetta, il passaporto fitosanitario speciale per le zone protette è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le esigenze di cui all’allegato 4 parte B.
Art. 36 Rilascio di un passaporto sostitutivo 1 Il passaporto fitosanitario è sostituito con uno o più passaporti sostitutivi recanti l’indicazione «RP» conformemente all’allegato 9 se:
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a. un invio di merci è diviso in più lotti; b. invii diversi o merci provenienti da invii diversi sono riuniti; o c. lo stato fitosanitario di una merce deve essere modificato. 2 Il passaporto sostitutivo è rilasciato unicamente se è garantita l’identità della merce e se non vi è alcun rischio che la merce è contaminata dagli organismi nocivi parti- colarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2.
Capitolo 4: Omologazione per il trattamento e la marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato
Art. 37 Omologazione 1 Chiunque tratta e marchia materiali da imballaggio in legno non lavorato necessita di un’omologazione. 2 L’Ufficio federale competente rilascia l’omologazione all’azienda e le attribuisce il rispettivo numero di omologazione se soddisfa le esigenze di cui all’allegato 10. 3 Nella produzione di materiali da imballaggio in legno non lavorato le aziende omo- logate eseguono un trattamento delle merci acquistate conformemente alle esigenze di cui all’allegato 10 o acquistano merci trattate da un’azienda omologata. 4 Designano una persona responsabile del rispetto delle esigenze di cui all’allegato 10.
Art. 38 Obblighi di tenere un registro 1 Le aziende omologate tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite dei materiali da imballaggio in legno non lavorato giusta l’allegato 10.
2 Conservano per almeno due anni i rispettivi bollettini di consegna e fatture.
Art. 39 Obbligo di notifica e di informare
1 Le aziende omologate notificano all’Ufficio federale competente ogni modifica
delle informazioni fornite all’atto dell’omologazione. 2 Mettono a disposizione dell’Ufficio federale competente, per i controlli, la docu- mentazione tecnica sugli impianti per il trattamento secondo l’allegato 10.
Art. 40 Revoca e oneri L’Ufficio federale competente revoca l’omologazione dell’azienda o vincola il suo mantenimento a oneri se l’azienda non soddisfa più i suoi obblighi.
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Capitolo 5: Misure di sorveglianza e misure di lotta
Art. 41 Sorveglianza del territorio 1 I servizi cantonali sono incaricati di sorvegliare la situazione fitosanitaria del terri- torio. 2 Organizzano un servizio di osservazione che garantisce la rilevazione della com- parsa e della diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi; comunicano le loro osservazioni all’Ufficio federale competente. 3 Gestiscono un servizio di informazione che fornisce agli interessati informazioni in merito all’evoluzione e all’importanza di tali organismi nonché in merito a misure di lotta adeguate, seguendo le istruzioni dell’Ufficio federale competente. 4 Per chiarire la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi particolar- mente pericolosi, l’Ufficio federale competente può organizzare campagne di sorve- glianza con i Cantoni.
Art. 42 Misure di lotta dei servizi cantonali 1 Se all’interno del Paese è constatata la presenza degli organismi nocivi particolar- mente pericolosi menzionati negli allegati 1 parte A e 2 parte A o delle piante infe- stanti particolarmente pericolose menzionate nell’allegato 6, il servizio cantonale competente prende le misure adeguate per eradicare i focolai isolati, conformemente alle istruzioni dell’Ufficio federale competente. Sono escluse le misure a breve ter- mine nelle particelle di produzione di merci che sottostanno alle disposizioni del passaporto fitosanitario; esse sono eseguite dal SFF. 2 Se l’eradicazione non è possibile, il servizio cantonale competente prende tutte le misure necessarie per impedire la diffusione ulteriore. 3 Se in una zona protetta è constatata la presenza degli organismi nocivi particolar- mente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in alcune zone protette menzionati negli allegati 1 parte B e 2 parte B, prende le misure di cui ai capoversi 1 e 2. 4 In caso di comparsa di organismi nocivi particolarmente pericolosi o sospettata contaminazione da simili organismi, i Cantoni possono segnatamente: a. mettere in quarantena le colture o le merci contaminate o sospettate di essere contaminate, fino alla conferma definitiva del loro stato fitosanitario; b. sequestrare le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente peri- colosi o sospettate di essere contaminate nonché il materiale con cui sono entrate in contatto; c. ordinare la valorizzazione delle merci contaminate o sospettate di essere contaminate adeguata al fine di escludere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi; d. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali ospiti in una particella contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o da un suo vettore, fino a che sia terminato il rischio di contaminazione;
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e. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali molto sensibili a organi- smi nocivi particolarmente pericolosi; f. ordinare l’eliminazione di tali vegetali nei dintorni delle colture sensibili; g. ordinare misure contro vettori di organismi nocivi particolarmente pericolosi che ne impediscano la diffusione; h. ordinare la distruzione di merci contaminate o sospettate di essere contami- nate. 5 In caso di comparsa di piante infestanti particolarmente pericolose, i Cantoni pos- sono segnatamente ordinare: a. misure volte a impedirne la diffusione; b. la distruzione di tali vegetali nonché delle sementi e dei raccolti contaminati dai loro semi. 6 La valorizzazione e la distruzione secondo i capoversi 4 lettere c e h e 5 lettera b avvengono sotto controllo ufficiale. 7 L’Ufficio federale competente può, sentiti i servizi cantonali interessati, emanare direttive per assicurare l’applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta con- tro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e le piante infestanti particolar- mente pericolose.
Art. 43 Misure di lotta dei gestori 1 I gestori di particelle o di vegetali contaminati da un organismo nocivo particolar- mente pericoloso o da piante infestanti particolarmente pericolose o, in assenza di un gestore, i proprietari di tali particelle o vegetali prendono le misure adeguate per distruggere i focolai isolati. 2 Possono essere obbligati a prendere le misure di cui all’articolo 42 conformemente alle indicazioni del servizio cantonale.
Art. 44 Oggetti sequestrati 1 Il servizio cantonale competente contrassegna gli oggetti sequestrati giusta l’arti- colo 42 capoverso 4 lettera b. 2 Stila un elenco dettagliato di tali oggetti e ne consegna una copia al proprietario.
Art. 45 Zone contaminate 1 Sentiti i servizi cantonali competenti dei Cantoni interessati, l’Ufficio federale competente può delimitare le zone contaminate da un organismo nocivo particolar- mente pericoloso menzionato nell’allegato 1 o 2. 2 Esso pubblica le zone contaminate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in altro modo adeguato.
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3 Nelle zone contaminate non sono ordinate misure giusta l’articolo 42; sono salve le misure che l’Ufficio federale può ordinare a causa di un pericolo di diffusione parti- colarmente elevato.
Art. 46 Delimitazione degli oggetti protetti 1 Nelle zone contaminate i Cantoni possono delimitare gli oggetti protetti e stabilire la procedura di delimitazione. 2 Per gli oggetti protetti e nei loro immediati dintorni è assicurata la sorveglianza del territorio e sono eseguite misure di lotta adeguate.
Capitolo 6: Aiuti finanziari Sezione 1: Disposizioni applicabili all’agricoltura e all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale
Art. 47 Indennità per danni causati da misure della Confederazione 1 Per i danni causati all’agricoltura e all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo pro- fessionale da misure adottate dal SFF in virtù della presente ordinanza è versata un’indennità in casi di rigore particolari. 2 Non sono versate indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni della presente ordinanza; sono salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo
195810 sulla responsabilità.
3 Le domande di indennizzo, debitamente motivate, sono presentate all’UFAG
immediatamente dopo l’accertamento del danno, ma al più tardi un anno dopo l’esecuzione della misura che lo ha causato.
Art. 48 Contributi ai Cantoni
1 La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute
sostenute da essi o dai loro Comuni per la lotta contro gli organismi nocivi partico- larmente pericolosi o le piante infestanti particolarmente pericolose, incluse le misure preventive. La Confederazione non versa contributi diretti ai Comuni per le spese da essi sostenute. 2 Essa rimborsa il 75 per cento delle spese riconosciute se, alla prima comparsa di un organismo nocivo particolarmente pericoloso o di piante infestanti particolarmente pericolose, il pericolo di diffusione è particolarmente elevato e la probabilità di era- dicazione è, nel caso in questione, ancora alta.
10 RS 170.32
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3 Essa non versa contributi ai Cantoni:
a. se le spese annuali riconosciute di un Cantone sono inferiori a 2000 franchi; b. su indennità corrisposte per le perdite causate dalla distruzione di vegetali situati nelle aree verdi pubbliche o in proprietà private che non sono utiliz- zate a titolo professionale; c. su indennità corrisposte ad aziende dei Cantoni e dei Comuni; d. per le misure di lotta che vanno oltre quelle previste nelle direttive emanate dall’Ufficio federale competente giusta l’articolo 42 capoverso 7; e. per le spese causate da misure di lotta prese dai Cantoni nelle zone conta- minate, come la distruzione e l’eliminazione di vegetali e parti di vegetali contaminati; ne sono escluse
1. le spese per le misure di contenimento che l’Ufficio federale ordina a
causa di un pericolo di diffusione particolarmente elevato;
2. le spese per le misure di lotta nelle zone di sicurezza menzionate
nell’allegato 4 parte B;
3. le spese per le misure di lotta negli oggetti protetti;
f. se vegetali o altri oggetti hanno dovuto essere distrutti perché la persona lesa o l’autore non si sono attenuti alle prescrizioni della presente ordinanza o alle istruzioni dell’autorità competente, emanate in base alla presente ordi- nanza; g. se la domanda di indennizzo è presentata oltre un anno dopo l’esecuzione della misura che ha causato il danno. 4 I Cantoni allegano alla domanda di contributi i documenti da cui risulta il calcolo delle indennità e la proporzionalità delle misure.
Art. 49 Spese riconosciute 1 Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure pre- se in virtù degli articoli 41 e 42, incluse le spese per misure contro i nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui all’articolo 52 capoverso 6: a. stipendi, diarie, onorari e spese di viaggio del personale ausiliario assunto dai Cantoni per le misure di lotta; b. altre spese causate dalle misure di prevenzione e di lotta; c. indennità ai proprietari per l’importo eccedente 1000 franchi, a condizione che siano state concesse per:
1. danni economici risultanti dalla distruzione di vegetali e non si siano
potute applicare misure meno dannose,
2. perdite finanziarie dovute al blocco delle vendite di piante ospiti.
2 Le aliquote delle indennità del personale ausiliario sono stabilite nell’ordinanza del 6 dicembre 199411 sulle indennità nell’agricoltura.
11 RS 916.013
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3 Nel caso degli alberi da frutto, per le indennità corrisposte giusta il capoverso 1 let- tera c sono considerate al massimo le aliquote risultanti dai metodi di calcolo esposti nel bollettino n. 61 di Agroscope Changins-Wädenswil ACW «Stima delle colture frutticole», 4a edizione 200912.
Sezione 2: Disposizioni applicabili alle foreste
Art. 50 Gli aiuti finanziari per le misure di protezione delle essenze forestali sono discipli- nati dall’articolo 40 dell’ordinanza del 30 novembre 199213 sulle foreste.
Capitolo 7: Competenze ed esecuzione
Art. 51 Competenza dei dipartimenti federali
1 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) è competente per gli ambiti delle
piante agricole coltivate e dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. 2 Il DATEC è competente per gli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all’inter- no e all’esterno delle foreste e per le piante selvatiche minacciate. 3 Il DFE e il DATEC adeguano, a seconda delle competenze stabilite ai capoversi 1 e 2, gli allegati 1–12 al fine di: a. impedire l’introduzione o la diffusione di un nuovo organismo nocivo che può costituire un pericolo particolare per i vegetali in Svizzera; b. tenere conto delle modifiche delle norme fitosanitarie internazionali; c. tenere conto dello sviluppo tecnico dei metodi di quarantena; d. tenere conto dell’evoluzione della situazione fitosanitaria in Svizzera; e. evitare la diffusione di una nuova pianta infestante particolarmente perico- losa.
4 Nei casi in cui il DFE e il DATEC siano egualmente competenti per gli adegua-
menti di cui al capoverso 3, il DFE modifica gli allegati 1–12 con il consenso del DATEC. 5 Il DFE e il DATEC coordinano le loro attività per l’esecuzione della presente ordi- nanza.
12 Questo testo è consultabile al seguente indirizzo: www.agroscope.admin.ch
13 RS 921.01
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Art. 52 Competenza degli Uffici federali
1 L’UFAG è competente per l’esecuzione della presenze ordinanza e delle disposi-
zioni che ne derivano negli ambiti delle piante agricole coltivate e dell’ortoflorovi- vaismo esercitato a titolo professionale. 2 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) è competente per l’esecuzione della pre- sente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all’interno e all’esterno delle foreste e per le piante selvatiche mi- nacciate.
3 L’UFAG decide con il consenso dell’UFAM se:
a. sono interessati ambedue gli ambiti di competenza menzionati nei capo- versi 1 e 2; b. negli ambiti menzionati nel capoverso 1 è stata presentata una domanda per l’importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi giusta l’articolo 13. 4 Esso assicura il coordinamento e i contatti in ambito fitosanitario a livello interna- zionale.
5 L’UFAG e l’UFAM collaborano per assicurare un’esecuzione uniforme e coerente
della presente ordinanza. 6 Se nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi non menzionati negli alle- gati 1 o 2 compaiono per la prima volta o se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, l’importazione di determinate merci originarie di tale Paese comporta un pericolo fitosanitario per una parte della Svizzera o per tutta la Svizzera, l’Ufficio federale competente può vietarla e ordinare, per analogia, le misure previste negli articoli 19, 28, 41 e 42 fino alla definitiva valutazione dei danni potenzialmente causati da detti organismi.
Art. 53 Compiti degli Uffici federali
1 Gli Uffici federali competenti svolgono i compiti seguenti:
a. determinano le misure di protezione da prendere contro la comparsa e la dif- fusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi o di piante infestanti particolarmente pericolose all’interno del Paese e sorvegliano l’esecuzione di tali misure; b. registrano le aziende tenute all’omologazione e danno la competenza di rila- sciare passaporti delle piante; c. eseguono le misure fitosanitarie necessarie durante la produzione di sementi e di tuberiseme, sentiti i servizi incaricati dell’esecuzione delle disposizioni concernenti la messa in commercio di sementi e di tuberiseme e le organiz- zazioni professionali interessate;
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d. trasmettono ai Cantoni e alle organizzazioni professionali informazioni con- cernenti la comparsa di organismi nocivi particolarmente pericolosi o di piante infestanti particolarmente pericolose, mettono a disposizione il rela- tivo materiale informativo e formano i responsabili; e. esercitano l’alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi in- caricati nell’ambito della presente ordinanza. 2 L’UFAG è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione fitosani- taria nei settori dell’agricoltura e dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professio- nale. 3 Se un’azienda produce sia piante agricole sia piante ornamentali o forestali, gli Uffici federali evitano doppi controlli.
Art. 54 Servizio fitosanitario federale
1 L’UFAG e l’UFAM designano in comune il SFF. Stabiliscono:
a. il suo regolamento interno; b. i compiti che delegano a tale servizio, se non sono fissati nella presente ordinanza.
2 Il SFF si compone di collaboratori dell’UFAG e dell’UFAM.
Art. 55 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione delle essenze forestali.
Art. 56 Cantoni 1 I servizi cantonali sono competenti per l’esecuzione delle misure di lotta definite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e le piante infestanti particolarmente pericolose all’interno del Paese, se tali misure non rientrano nella competenza diretta degli Uffici federali competenti. Coordinano le loro attività con gli altri Cantoni interessati.
2 I servizi cantonali hanno altresì i seguenti compiti:
a. informano gli Uffici federali competenti in merito alle notifiche ricevute in virtù dell’articolo 6 e ai risultati della sorveglianza del territorio di cui all’articolo 41; b. collaborano all’esecuzione delle misure volte a rilevare la situazione fitosa- nitaria di un determinato organismo; c. collaborano all’esecuzione delle misure preventive di cui all’articolo 52 capoverso 6; d. provvedono affinché siano rese note le caratteristiche degli organismi nocivi particolarmente pericolosi e delle piante infestanti particolarmente peri- colose di cui è obbligatoria la notifica;
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e. informano regolarmente i produttori e gli altri ambienti interessati in merito alla comparsa e agli effetti concreti degli organismi nocivi particolarmente pericolosi; f. forniscono informazioni, svolgono dimostrazioni e organizzano corsi affin- ché le misure di lotta in questione siano eseguite per tempo e correttamente. A tale scopo occorre seguire le istruzioni dell’Ufficio federale competente. 3 Per gli organismi nocivi che rappresentano una minaccia per le colture agricole o le colture dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale non menzionati negli allegati 1 e 2 né disciplinati nell’articolo 52 capoverso 6 i Cantoni possono emanare prescrizioni in materia di sorveglianza, informazione e lotta.
Art. 57 Altri organi 1 Gli Uffici federali competenti possono delegare i compiti di loro competenza, elen- cati di seguito, ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti: a. Amministrazione federale delle dogane, d’intesa reciproca: controlli all’importazione di cui all’articolo 17; b. servizi cantonali competenti: rilascio dei certificati fitosanitari di cui all’arti- colo 20; c. organizzazioni di controllo indipendenti conformemente all’articolo 180 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura o all’articolo 32 della legge del 4 ottobre 1991 sulle foreste: controlli delle particelle di produzione, rila- scio dei passaporti delle piante di cui all’articolo 34 e controlli delle aziende di cui all’articolo 37. 2 Le organizzazioni di controllo possono riscuotere tasse per coprire le loro spese.
3 Gli organi di polizia competenti in virtù del diritto cantonale, nonché gli agenti delle dogane, della posta, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli aeroporti assistono gli organi incaricati dell’esecuzione delle misure fitosanitarie nello svolgimento dei loro compiti.
Art. 58 Rilevamenti e controlli 1 Gli organi incaricati dell’esecuzione delle misure fitosanitarie possono prescrivere i rilevamenti e i controlli richiesti per l’esecuzione della presente ordinanza, sempre che essa non disponga altrimenti. 2 A tale scopo, i suddetti organi o i loro incaricati possono chiedere le informazioni necessarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai depositi e possono, se necessario, consultare i registri e la corrispondenza. 3 I suddetti organi o i loro incaricati possono inoltre verificare se le misure e le istru- zioni concernenti la protezione dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle per- sone che: a. in qualsiasi modo sono in contatto con gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 o contro cui sono state ordinate le misure preventive di cui all’articolo 52 capoverso 6;
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b. utilizzano a titolo professionale merci che possono contenere tali organismi; c. in qualsiasi modo sono in contatto con le piante infestanti particolarmente pericolose menzionate nell’allegato 6.
Capitolo 8: Procedura di opposizione
Art. 59 Contro le decisioni prese in base all’articolo 52 capoversi 1 o 3 può essere mossa opposizione presso l’UFAG entro il termine di dieci giorni.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 60 Diritto previgente: abrogazione Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. ordinanza del 28 febbraio 200114 sulla protezione dei vegetali;
2. ordinanza del DFE del 12 novembre 200815 concernente i contributi federali
ai Cantoni per le indennità corrisposte in seguito all’applicazione di provve- dimenti fitosanitari ufficiali all’interno del Paese.
Art. 61 Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 3 giugno 200516 sugli emolumenti dell’Ufficio federale
dell’ambiente
Allegato 3 numero 3a
3a. Atti amministrativi secondo l’ordinanza del 27 ottobre 201017 sulla protezione dei vegetali: a. Rilascio di un passaporto fitosanitario 50 b. Rilascio di un certificato fitosanitario 50 c. Trattamento di una domanda d’importazione 50
14 RU 2001 1191, 2002 945, 2003 548 1858 4925, 2004 1435 2201, 2005 1103 1443 2603, 2006 2531, 2007 1469 2369 4477 4723 5823, 2008 4377 5865, 2009 2593 5435, 2010 1057 15 RU 2008 5869 16 RS 814.014 17 RS 916.20
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2. Ordinanza del 16 giugno 200618 concernente le tasse dell’Ufficio
federale dell’agricoltura
Art. 2 cpv. 2 Abrogato
Allegato 1 numero 9
9 Ordinanza del 27 ottobre 201019 sulla protezione dei vegetali:
9.1 Rilascio di un passaporto fitosanitario 50
9.2 Rilascio di un certificato fitosanitario 50
9.3 Trattamento di una domanda d’importazione 50
Art. 62 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
18 RS 910.11 19 RS 916.20
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Allegato 1 (art. 3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58)
Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera
Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo
1. Acleris spp. (specie non europee)
2. Amauromyza maculosa (Malloch)
3. Anomala orientalis Waterhouse
4. Anoplophora chinensis (Forster)
4.1. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
6. Arrhenodes minutus Drury
7. Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:
a. Bean golden mosaic virus b. Cowpea mild mottle virus c. Lettuce infectious yellows virus d. Pepper mild tigré virus e. Squash leaf curl virus f. Euphorbia mosaic virus g. Florida tomato virus
8. Cicadellidae (specie non europee) noti come vettori della malattia di Pierce
(causata da Xylella fastidiosa [Well & Raju]), quali: a. Carneocephala fulgida Nottingham b. Draeculacephala minerva Ball c. Graphocephala atropunctata (Signoret)
9. Choristoneura spp. (specie non europee)
10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)
10.0 Dendrolimus sibiricus Tschetverikov
10.1 Diabrotica barberi Smith & Lawrence
10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
10.4 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith
11. Heliothis zea (Boddie)
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11.1 Hirschmanniella spp., ad eccezione di Hirschmanniella gracilis (de Man)
Luc & Goodey
12. Liriomyza sativae Blanchard
13. Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen
14. Monochamus spp. (specie non europee)
15. Myndus crudus Van Duzee
16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
16.1 Naupactus leucoloma Boheman
16.2 Popillia japonica Newman
17. Premnotrypes spp. (specie non europee)
18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
19.1 Rhynchophorus palmarum (L.)
20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
21. Spodoptera eridania (Cramer)
22. Spodoptera frugiperda (Smith)
23. Spodoptera litura (Fabricius)
24. Thrips palmi Karny
25. Tephritidae (specie non europee) quali:
a. Anastrepha fraterculus (Wiedemann) b. Anastrepha ludens (Loew) c. Anastrepha obliqua Macquart d. Anastrepha suspensa (Loew) e. Dacus ciliatus Loew f. Dacus cucurbitae Coquillet g. Dacus dorsalis Hendel h. Dacus tryoni (Froggatt) i. Dacus tsuneonis Miyake j. Dacus zonatus Saund k. Epochra canadensis (Loew) l. Pardalaspis cyanescens Bezzi m. Pardalaspis quinaria Bezzi n. Pterandrus rosa (Karsch) o. Rhacochlaena japonica Ito p. Rhagoletis cingulata (Loew) q. … r. Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) s. … t. Rhagoletis mendax Curran u. Rhagoletis pomonella (Walsh)
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v. Rhagoletis ribicola Doane w. Rhagoletis suavis (Loew)
26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (popolazioni non europee)
27. Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo
b. Batteri
1. Xylella fastidiosa (Well & Raju)
1.1 Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus
(Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
1.2 Pseudomonas solancearum (Smith) Smith
c. Funghi
1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
3. Cronartium spp. (specie non europee)
4. Endocronartium spp. (specie non europee)
5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito
6. Gymnosporangium spp. (specie non europee)
7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar
7.1 Leptographium wagneri
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
8.1 Melampsora medusae Thümen
9. Monilinia fructicola (Winter) Honey
10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson
12. Phoma andina Turkensteen
13. Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.
14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema
15. Thecaphora solani Barrus
15.1 Tilletia indica Mitra
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
d. Virus e organismi patogeni virus-simili
1. Elm phloëm necrosis mycoplasm
2. Virus, e organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:
a. Andean potato latent virus b. Andean potato mottle virus c. Arracacha virus B, oca strain
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d. Potato black ringspot virus e. Potato spindle tuber viroid f. Potato virus T g. Isolati noneuropei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Yo , Yn e Yc) e Potato leafroll virus
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Virus e organismi patogeni virus-simili di Cydonia Mill., Fragaria L.,
Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.,Vitis L., quali: a. Blueberry leaf mottle virus b. Cherry rasp leaf virus (americano) c. Peach mosaic virus (americano) d. Peach phony rickettsia e. Peach rosette mosaic virus f. Peach rosette mycoplasm g. Peach X-disease mycoplasm h. Peach yellows mycoplasm i. Plum line pattern virus (americano) j. Raspberry leaf curl virus (americano) k. Strawberry latent «C» virus l. Strawberry vein banding virus m. Strawberry witches’ broom mycoplasm (micoplasma delle scope delle streghe della fragola) n. Virus, e organismi virus-simili, noneuropei di Cydonia Mill., Fraga- ria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Vitis L.
6. Virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn., quali:
a. Bean golden mosaic virus b. Cowpea mild mottle virus c. Lettuce infectious yellows virus d. Pepper mild tigré virus e. Squash leaf curl virus f. Euphorbia mosaic virus g. Florida tomato virus
e. Piante parassitarie
1. Arceuthobium spp. (specie non europee)
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Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo
0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
1. Globodera pallida (Stone) Behrens
2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni)
6.2 Meloidogyne fallax Karssen
7. Opogona sacchari (Bojer)
8.a Rhagoletis completa Cresson 8.b Rhagoletis indifferens Curran
8.1 Rhizoecus hibisci Kawai & Tagaki
9. Spodoptera littoralis (Boisduval)
b. Batteri …
c. Funghi
2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
d. Virus e organismi patogeni virus-simili
1. Apple proliferation mycoplasm
2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
3. Pear decline mycoplasm
Parte B Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in alcune zone protette
Specie Zona(e) protetta(e)
…
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Allegato 2 (art. 3, 5–7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 e 58)
Parte A Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera se presenti su determinate merci Sezione I Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo
Specie Oggetto della contaminazione
1. Aculops fuchsiae Keifer Vegetali di Fuchsia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 1.1 Agrilus planipennis Fairmaire Vegetali destinati alla piantagione, eccetto i vegetali in coltura tissutale e le sementi, il legname e la cor- teccia di Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d’America
2. Aleurocanthus spp. Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. Anthonomus bisignifer Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione,
(Schenkling) ad eccezione delle sementi 4. Anthonomus signatus (Say) Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 5. Aonidella citrina Coquillet Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
6. Aphelenchoïdes besseyi Christie Sementi di Oryza spp.
(*)
7. Aschistonyx eppoi Inouye Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e
delle sementi, originari di Paesi non europei
8. Bursaphelenchus xylophilus Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill.,
(Steiner & Buhrer) Nickle Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e et al. Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di conifere (Coniferales), originari di Paesi non europei
9. Carposina niponensis Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e
Walsingham Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
9.1 Circulifer haematoceps Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
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Specie Oggetto della contaminazione
9.2 Circulifer tenellus Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
10. Diaphorina citri Kuway Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. e relativi ibridi, e Murraya König, ad eccezione dei frutti e delle sementi 11. Enarmonia packardi (Zeller) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
12. Enarmonia prunivora Walsh Vegetali di Crataegus L., Malus Mill., Photinia
Ldl., Prunus L. e Rosa L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e frutti di Malus Mill. e Prunus L., originari di Paesi non europei 13. Eotetranychus lewisi McGregor Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi 14. Eutetranychus orientalis Klein Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. Grapholita inopinata Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e
Heinrich Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
16. Hishomonus phycitis Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
17. Leucaspis japonica Ckll. Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
18. Listronotus bonariensis Sementi di Cruciferae, Graminae e Trifolium spp.,
(Kuschel) originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay 19. Margarodes, specie non europee, Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle quali: sementi a. Margarodes vitis (Phillipi) b. Margarodes vredendalensis de Klerk c. Margarodes prieskaensis Jakubski 20. Numonia pyrivorella (Matsumura) Vegetali di Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 21. Oligonychus perditus Pritchard & Vegetali di Juniperus L., ad eccezione dei frutti e Baker delle sementi, originari di Paesi non europei 21.0 Parasaissetia nigra (Nietner) Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi 21.1 Paysandisia archon (Burmeister) Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washin- gtonia Raf.
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Specie Oggetto della contaminazione
22. Pissodes spp. (specie non europee) Vegetali di conifere (Coniferales), ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di Paesi non europei 23. Radopholus citrophilus Huettel Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, e Ponci- Dickson et Kaplan rus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi e vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato 23.1 Radopholus similis (Cobb) Thorne Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato 25. Scirtothrips aurantii Faure Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi 26. Scirotothrips dorsalis Hood Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi 27. Scirtothrips citri (Moultex) Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi 28. Scolytidae spp. (specie non euro- Vegetali di conifere (Coniferales), di altezza supe- pee) riore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere (Coniferales) con corteccia, e corteccia di conifere (Coniferales) separata dal tronco, originari di Paesi non europei
28.1 Scrobipalpopsis solanivora Tuberi di Solanum tuberosum L.
Povolny 29. Tachypterellus quadrigibbus Say Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 30. Taxoptera citricida Kirk. Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi 31. Trioza erytreae Del Guercio Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, e Clausena Burm. f., ad ecce- zione dei frutti e delle sementi
32. Unaspis citri Comstock Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
(*) In Svizzera, Aphelenchoides besseyi Christie non è presente su Oryza spp.
b. Batteri
Specie Oggetto della contaminazione
1. Citrus greening bacterium Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
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Specie Oggetto della contaminazione
2. Citrus variegated chlorosis Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Sementi di Zea mais L.
4. Xanthomonas campestris (tutti i Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus ceppi patogeni per Citrus) Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
5. Xanthomonas campestris pv. Sementi di Oryza spp.
Oryzae (Ishiyama) Dye et pv. Oryzico- la (Fang. et al.) Dye
5.1 Xylophilus ampelinus Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle
(Panagopoulos) Willems et al. sementi
c. Funghi
Specie Oggetto della contaminazione
1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill. e Pyrus L., (isolati patogeni non europei) destinati alla piantagione, ad eccezione delle semen- ti, originari di Paesi non europei 1.1 Anisogramma anomala (Peck) E. Vegetali di Corylus L., destinati alla piantagione, ad Müller eccezione delle sementi, originari di Canada e Stati Uniti d’America 2. Apiosporina morbosa (Schwein.) Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione, ad v. Arx eccezione delle sementi
3. Atropellis spp. Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle
sementi, corteccia separata dal tronco e legname di Pinus L.
4. Ceratocystis virescens Vegetali di Acer saccharum Marsh., ad eccezione
(Davidson) Moreau dei frutti e delle sementi, originari di Stati Uniti d’America e Canada, legname di Acer saccharum Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d’America e Canada. 5. Cercoseptoria pini-densiflorae Vegetali di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle (Hori & Nambu) Deighton sementi, e legname di Pinus L. 6. Cercospora angolensis Carv. et Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Mendes Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi 8. Diaporthe vaccinii Shaer Vegetali di Vaccinium spp., destinati alla piantagio- ne, ad eccezione delle sementi 9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e Men-des relativi ibridi, ad eccezione delle sementi, e vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi e ad eccezione dei frutti, esclusi i frutti di Citrus reticolata Blanco e Citrus inesi (L) Osbeck, originari dell’America meridionale 10. Fusarium oxysporum f. sp. Vegetali di Phoenix spp., ad eccezione dei frutti e Albedinis (Kilian et Maire) Gordon delle sementi 11. Guignardia citricarpa Kiely Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus (tutti i ceppi patogeni per Citrus) Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
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Specie Oggetto della contaminazione
12. Guignardia piricola (Nosa) Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. e Yamamoto Pyrus L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 12.1 Phoma tracheiphila (Petri) Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Kanchaveli et Gikashvili Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi 13. Puccinia pittieriana Hennings Vegetali di Solanaceae, ad eccezione dei frutti e delle sementi 14.1 Stegophora ulmea (Schweinitz: Vegetali di Ulmus L. e Zelkova L., destinati alla Fries) Sydow & Sydow piantagione, ad eccezione delle sementi 15. Venturia nashicola Tanaka & Vegetali di Pyrus L., destinati alla piantagione, ad Yamamoto eccezione delle sementi, originari di Paesi non euro- pei
d. Virus e organismi patogeni virus-simili
Specie Oggetto della contaminazione
1. Beet curly top virus (isolati non Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla pianta- europei) gione, ad eccezione delle sementi
2. Black raspberry latent virus Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione
3. Agenti della necrosi e pseudone- Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus crosi Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
4. Cadang-Cadang viroid Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad
eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei 5. Virus dell’accartocciamento del Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione ciliegio(*) (Cherry leafroll virus)
5.1 Chrysanthemum stem necrosis Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul. e Lyco-
virus persicon lycopersicum (L.), Karsten ex Farw., desti- nati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. Citrus mosaic virus Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi 7. Citrus tristeza virus (tutti gli Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus isolati) Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi 7.1 Citrus vein enation woody gall Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
8. Leprosis Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi 9. Little cherry pathogen (isolati non Vegetali di Prunus cerasus L., Prunus avium L., europei) Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Pru- nus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
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Specie Oggetto della contaminazione
10. Agenti della diffusione naturale Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus della psorosi Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi 11. Palm lethal yellowing mycoplasm Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non euro- pei 12. Prunus necrotic ing spot virus (**) Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione
13. Satsuma dwarf virus Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi 13.1 Sprioplasma citri Saglio et al. Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. Tatter leaf virus Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. Witches’ broom (MLO) Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf., e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi
(*) In Svizzera Cherry leafroll virus non è presente su Rubus L. (**) In Svizzera Prunus necrotic ringsport virus non è presente su Rubus L.
Sezione II Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è stata accertata la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera
a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo
Specie Oggetto della contaminazione
1. Aphelenchoides besseyi Christie Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi 3. Ditylenchus destructor Thorne Bulbi da fiori e cormi di Crocus L., cultivar nane e relativi ibridi del genere Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus col- villei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramo- sus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione
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Specie Oggetto della contaminazione
4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Fili- Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium pjev cepa L. e Allium schoenoprasum L., destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., destinati alla piantagio- ne, e sementi di Medicago sativa L. 6.2. Helicoverpa armigera (Hübner) Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul, Dian- thus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait. e della famiglia delle Solanaceae, destinati alla piantagione, ad ecce- zione delle sementi
8. Liriomyza huidobrensis Fiori recisi, ortaggi fogliacei d’Apium graveolens L.
(Blanchard) e vegetali di specie erbacee, destinati alla pianta- gione, esclusi: – i bulbi, – i cormi, – i vegetali della famiglia Gramineae, – i rizomi, – le sementi. 9. Liriomyza trifolii (Burgess) Fiori recisi, ortaggi fogliacei d’Apium graveolens L. e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagio- ne, esclusi: – i bulbi, – i cormi, – i vegetali della famiglia Gramineae, – i rizomi, – le sementi.
b. Batteri
Specie Oggetto della contaminazione
1. Clavibacter michiganensis Sementi di Medicago sativa L.
ssp. insidiosus (McCulloch) Davis et al. 2. Clavibacter michiganensis ssp. Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten michiganensis (Smith) Davis ex Farw., destinati alla piantagione et al.
3. Erwinia amylovora (Burr.) Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Winsl. et al. Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. Erwinia chrysanthemi pv. Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione,
dianthi-cola (Hellmers) Dickey ad eccezione delle sementi 5. Pseudomonas caryophylli (Burk- Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione, holder) Starr & Burkholder ad eccezione delle sementi
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Specie Oggetto della contaminazione
6. Pseudomonas syringae pv. persi- Vegetali di Prunus persica (L.) Batsch e Prunus cae (Prunier et al.) Young et al. persica var. Nectarina (Ait.) Maxim, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7. Xanthomonas campestris pv. Sementi di Phaseolus L.
pha-seoli (Smith) Dye
8. Xanthomonas campestris pv. Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione,
pruni (Smith) Dye ad eccezione delle sementi
9. Xanthomonas campestris pv. Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten
vesicatoria (Doidge) Dye ex Farw. E Capsicum spp., destinati alla piantagione
10. Xanthomonas fragariae Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione,
Kennedy & King ad eccezione delle sementi
c. Funghi
Specie Oggetto della contaminazione
1. Ceratocystis fimbriata f. sp. Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, platani Walter ad eccezione delle sementi, e legname di Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale 1.1 Ciborinia camelliae Kohn Vegetali di Camellia L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. Cryphonectria parasitica Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati
(Murrill) Barr alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
4. Didymella ligulicola (Baker, Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., desti-
Dimock & Davis) v. Arx nati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. Phialophora cinerescens Vegetali di Dianthus L., destinati alla piantagione,
(Wollenweber) van Beyma ad eccezione delle sementi 7. Phytophthora fragariae Hickman Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, var. fragariae ad eccezione delle sementi
8. Plasmopara halstedii (Farlow) Sementi di Helianthus annuus L.
Berl. & de Toni
9. Puccinia horiana Hennings Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Moul., desti-
nati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 9.1 Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Vegetali di Pinus L, ad eccezione dei frutti e delle sementi 10. Scirrhia pini Funk & Parker Vegetali di Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 11. Verticillium albo-atrum Reinke & Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla pian- Berthold tagione, ad eccezione delle sementi 12. Verticillium dahliae Klebahn Vegetali di Humulus lupulus L., destinati alla pian- tagione, ad eccezione delle sementi
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d. Virus e organismi patogeni virus-simili
Specie Oggetto della contaminazione
1. Arabis mosaic virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Beet leaf curl virus Vegetali di Beta vulgaris L., destinati alla piantagio-
ne, ad eccezione delle sementi
3. Chrysanthemum stunt viroid Vegetali di Dendranthema [DC.] Des Moul., desti-
nati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 6. Grapevine flavescence dorée Vegetali di Vitis L, ad eccezione dei frutti e delle MLO sementi
7. Plum pox virus (Sharka) Vegetali di Prunus L, destinati alla piantagione, ad
eccezione delle sementi 8. Potato stolbur mycoplasm Vegetali di Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. Raspberry ringspot virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi 11. Strawberry crinkle virus Vegetali di Fragaria L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 12. Strawberry latent ringspot virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 13. Strawberry mild yellow edge virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
14. Tomato black ring virus Vegetali di Fragaria L. e Rubus L., destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi
15. Tomato spotted wilt virus Vegetali di Apium graveolens L. Capsicum annuum
L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi impatiens della Nuova Guinea di Impatiens L., Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Nicotiana tabacum L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, Solanum melongena L., Solanum tuberosum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi 16. Tomato yellow leaf curl virus Vegetali di Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
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Parte B Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinate merci
a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo
Specie Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)
…
b. Batteri
Specie Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)
2. Erwinia amylovora Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, Cantone VS
(Burr.) Winsl. et al delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydo- nia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
d. Virus e organismi patogeni virus-simili
Specie Oggetto della contaminazione Zona(e) protetta(e)
2. Grapevine flavescence Vegetali di Vitis L, ad eccezione dei frutti Tutti i Cantoni, dorée MLO e delle sementi ad eccezione di TI e Val Mesol- cina (Cantone GR)
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Allegato 3 (art. 7, 12 e 13)
Parte A Merci di cui è vietata l’importazione
Descrizione Paese d’origine
1. Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Cha- Paesi non europei
maecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi
2. Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., con Paesi non europei
foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi 3. Vegetali di Populus L., con foglie, ad ecce- Paesi dell’America settentrionale zione dei frutti e delle sementi
5. Corteccia di Castanea Mill. separata dal Tutti i Paesi
tronco
6. Corteccia di Quercus L., ad eccezione di Paesi dell’America settentrionale
Quercus suber L., separata dal tronco 7. Corteccia di Acer saccharum Marsh., separata Paesi dell’America settentrionale dal tronco
8. Corteccia di Populus L. separata dal tronco Paesi del continente americano
9. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Cydonia Paesi non europei
Mill., Crataegus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. e Rosa L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti 9.1 Vegetali di Photinia Lindl. esclusi Photinia Stati Uniti d’America, Cina, Giappone, davidiana (Dcne.) Cardot, destinati alla pian- Repubblica di Corea e Repubblica tagione, ad eccezione dei vegetali in riposo popolare democratica di Corea vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti
9.2 Vegetali di Cotoneaster Ehrh. e Photinia davi- Tutti i Paesi
diana (Dcne.) Cardot 10. Tuberi di Solanum tuberosum L., tuberiseme Stati terzi, Lituania e zone o luoghi di di patate produzione della Polonia diversi da quelli ritenuti indenni da Synchytrium en-dobioticum (Schilbersky) Percival che sono stati stabiliti in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall’UFAG
11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di Stati terzi e Lituania
Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Sola- num tuberosum L. di cui all’allegato 3 parte A punto 10
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Descrizione Paese d’origine
12. Tuberi della specie Solanum L. e relativi Ferme restando le esigenze particolari ibridi, esclusi quelli di cui all’allegato 3 parte applicabili ai tuberi di patata di cui A punti 10 e 11 all’allegato 4 parte A sezione I, Litua- nia e Paesi terzi, ad eccezione di – Israele, Marocco, Tunisia e Turchia, – Paesi dell’Europa continentale riconosciuti indenni da Clavibacter mi-chiganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. oppure nei quali risultino rispet- tate disposizioni riconosciute dal- l’UFAG per la lotta contro tale organismo 13. Vegetali di Solanaceae destinati alla pianta- Tutti i Paesi ad eccezione dei Paesi gione, ad eccezione delle sementi e delle voci europei e mediterranei di cui all’allegato 3 parte A punti 10, 11 o 12 14. Terra e terreno di coltura costituiti integral- Turchia, Bielorussia, Georgia, Molda- mente o parzialmente di terra o di sostanze via, Russia, Ucraina e Paesi che non solide organiche, quali parti di vegetali, humus appartengono all’Europa continentale, (comprese torba o corteccia), ad eccezione di ad eccezione di Cipro, Egitto, Israele, quelli costituiti esclusivamente da torba Libia, Malta, Marocco e Tunisia
15. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei frutti Stati terzi
16. Vegetali di Citrus L., Fortunella Swingle, e Stati terzi
Poncirus Raf., e relativi ibridi, ad eccezione delle sementi
17. Vegetali di Phoenix spp., ad eccezione dei Algeria, Marocco
frutti e delle sementi 18. Vegetali di Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus Fermo restando il divieto riguardante i L., Pyrus L. e relativi ibridi, e di Fragaria L., vegetali di cui all’allegato 3 parte A destinati alla piantagione, ad eccezione delle punto 9, se del caso Paesi non europei, sementi ad eccezione dei Paesi mediterranei, di Australia, Nuova Zelanda, Canada e degli Stati continentali degli Stati Uniti d’America. 19. Vegetali della famiglia Gramineae, esclusi i Tutti i Paesi, ad eccezione dei Paesi vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie europei e mediterranei Bambusoideae, Panicoideae e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakone- chloa Mak. Ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. e Uniola L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
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Parte B Merci di cui è vietata l’introduzione in alcune zone protette
Descrizione Zone protette
1. Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali Cantone VS
di cui all’allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18, vegetali e polline vivo per l’impollinazio- ne di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di – Paesi diversi da quelli riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. da parte dell’UFAG o – zone diverse dalle zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. che sono state stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall’UFAG o – zone di Stati membri dell’Unione europea diverse da quelle dichiarate ufficialmente: – zone protette per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. o – «zone tampone» nelle quali i vegetali ospiti sono sottoposti da un periodo ap- propriato a un regime di lotta ufficial- mente riconosciuto e controllato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffu- sione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi col- tivati e dove i suddetti vegetali possono essere introdotti nelle zone protette da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. degli Stati membri della Comunità euro- pea.
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Allegato 4 (art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 e 48)
Parte A Esigenze particolari per l’importazione e la messa in commercio di merci Sezione I Merci provenienti da Stati terzi Merci Esigenze particolari
1.1 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname è stato codici NC elencati nell’allegato 5 sottoposto a: parte B, legname di conifere (Conife- a. adeguato trattamento termico durante il qua- rales), escluso quello di Thuja L., ad le la parte più interna del legname è stata eccezione del: mantenuta per almeno 30 minuti a una tem- – legname in forma di piccole plac- peratura minima di 56 °C. Constatazione, che, particelle, segatura, trucioli, comprovata da relativo marchio «HT» appo- avanzi o cascami, ottenuti comple- sto sul legno o sull’eventuale imballaggio, tamente o in parte da dette coni- conformemente agli usi commerciali corren- fere, ti, e sui certificati di cui all’articolo 8 della – materiale da imballaggio in legno presente ordinanza, in forma di casse, cassette, gabbie, oppure cilindri e imballaggi simili, palette b. adeguata fumigazione secondo una specifica di carico semplici, palette-casse e approvata dall’UFAM. Constatazione, com- altre piattaforme di carico, spalliere provata da relativa indicazione, sui certifica- di palette, correntemente utilizzati ti di cui all’articolo 8 della presente ordinan- per il trasporto di oggetti di qualsi- za, del principio attivo, della temperatura asi tipo, minima del legname, del dosaggio (g/m3 e – legname utilizzato per fissare o del tempo d’esposizione (ore), sostenere un carico diverso dal le- oppure gname, c. adeguata impregnazione chimica sotto pres- – legname di Libocedrus decurrens sione con un prodotto approvato Torr., laddove vi sia debita docu- dall’UFAM. Constatazione, comprovata da mentazione secondo la quale il le- relativa indicazione, sui certificati di cui gname è stato trattato o lavorato per all’articolo 8 della presente ordinanza, del la produzione di matite mediante principio attivo, della pressione (psi o kPa) e trattamento termico durante il quale della concentrazione (%). è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7–8 giorni, ma compreso quello che non ha con- servato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d’America, in cui Bursa- phelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è notoriamente presente.
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Merci Esigenze particolari
1.2 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname è stato codici NC elencati nell’allegato 5 sottoposto a: parte B, legname di conifere (Conife- a. adeguato trattamento termico durante il qua- rales), escluso quello di Thuja L., in le la parte più interna del legname è stata forma di piccole placche, particelle, mantenuta per almeno 30 minuti a una tem- segatura, trucioli, avanzi o cascami, peratura minima di 56 °C, da indicare sui ottenuti completamente o in parte da certificati conformemente all’articolo 8 della dette conifere, originario di Canada, presente ordinanza, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, oppure Messico, Taiwan e Stati Uniti d’Ame- b. adeguata fumigazione secondo una specifica rica, in cui Bursaphelenchus xylophi- approvata dall’UFAM. Constatazione, com- lus (Steiner e Bührer) Nickle et al. è provata da relativa indicazione, sui certifica- notoriamente presente. ti di cui all’articolo 8 della presente ordinan- za, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3 e del tempo d’esposizione (ore). 1.3 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 par- a. è privo di corteccia, te B, legname di Thuja L., ad eccezio- oppure ne del: b. è stato essiccato al forno al fine di portare il – legname in forma di piccole plac- suo tenore di acqua, espresso in percentuale che, particelle, segatura, trucioli, della materia secca, al di sotto del 20 % nel avanzi o cascami, corso del trattamento, eseguito secondo nor- – materiale da imballaggio in legno me adeguate in materia di tempo e tempera- in forma di casse, cassette, gabbie, tura. Constatazione comprovata dal marchio cilindri e imballaggi simili, palette «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio di carico semplici, palette-casse e riconosciuto a livello internazionale, apposto altre piattaforme di carico, spalliere sul legname o sull’eventuale imballaggio, di palette, correntemente utilizzati conformemente agli usi commerciali corren- per il trasporto di oggetti di qualsi- ti, asi tipo, oppure – legname utilizzato per fissare o c. è stato sottoposto a un adeguato trattamento sostenere un carico diverso dal le- termico durante il quale la parte più interna gname, del legname è stata mantenuta per almeno originario di Canada, Cina, Giappone, 30 minuti a una temperatura minima di Repubblica di Corea, Messico, Taiwan 56 °C. Constatazione, comprovata da relati- e Stati Uniti d’America, in cui vo marchio «HT» apposto sul legno o Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e sull’eventuale imballaggio, conformemente Bührer) Nickle et al. è notoriamente agli usi commerciali correnti, e sui certificati presente. di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, oppure d. è stato sottoposto a un’adeguata fumigazio- ne secondo una specifica approvata dall’UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3 e del tem- po d’esposizione (ore), oppure e. è stato sottoposto a un’adeguata impregna- zione chimica sotto pressione con un pro- dotto approvato dall’UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui cer- tificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della pres- sione (psi o kPa) e della concentrazione (%).
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Merci Esigenze particolari
1.4 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 a. è ottenuto da legname rotondo scortecciato parte B, legname di Thuja L. in forma oppure di piccole placche, particelle, segatura, b. è stato essiccato al forno al fine di portare il trucioli, avanzi o cascami, originario suo tenore di acqua, espresso in percentuale di Canada, Cina, Giappone, Repub- della materia secca, al di sotto del 20 % nel blica di Corea, Messico, Taiwan e corso del trattamento, eseguito secondo Stati Uniti d’America, in cui Bursa- norme adeguate in materia di tempo e tem- phelenchus xylophilus (Steiner e peratura, Bührer) Nickle et al. è notoriamente oppure presente. c. è stato sottoposto a un’adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall’UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3 e del tem- po d’esposizione (ore), oppure d. è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno
30 minuti a una temperatura minima di
56 °C, da indicare sui certificati conforme-
mente all’articolo 8 della presente ordi- nanza, 1.5 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 a. è originario di zone notoriamente indenni parte B, legname di conifere (Conife- da: rales), ad eccezione del: – Monochamus spp. (specie non europee), – legname in forma di piccole plac- – Pissodes spp. (specie non europee), che, particelle, segatura, trucioli, – Scolytidae (specie non europee); avanzi o cascami ottenuti comple- il nome della zona va indicato sui certificati tamente o in parte da dette conifere, di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, – materiale da imballaggio in legno alla rubrica «Origine», in forma di casse, cassette, gabbie, oppure cilindri e imballaggi simili, palette b. è scortecciato e privo di perforazioni, provo- di carico semplici, palette-casse e cate da insetti del genere Monochamus spp. altre piattaforme di carico, spalliere (specie non europee), in quest’ambito consi- di palette, correntemente utilizzati derate se di diametro superiore a 3 mm, per il trasporto di oggetti di qualsi- oppure asi tipo, c. è stato essiccato al forno al fine di portare il – legname utilizzato per fissare o suo tenore di acqua, espresso in percentuale sostenere un carico diverso dal le- della materia secca, al di sotto del 20 % nel gname, corso del trattamento, eseguito secondo nore ma compreso quello che non ha con- adeguate in materia di tempo e temperatura. servato la superficie rotonda naturale, Constatazione, comprovata dal marchio originario di Russia, Kazakistan e «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio Turchia. internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, oppure d. è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno
30 minuti a una temperatura minima di
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Merci Esigenze particolari
56 °C. Constatazione, comprovata da rela-
tivo marchio «HT» apposto sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, oppure e. è stato sottoposto a un’adeguata fumiga- zione secondo una specifica approvata dall’UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3 e del tem- po d’esposizione (ore), oppure f. è stato sottoposto a un’adeguata impregna- zione chimica sotto pressione con un pro- dotto approvato dall’UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui cer- tificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della pres- sione (psi o kPa) e della concentrazione (%). 1.6 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 par- a. è scortecciato e privo di perforazioni, provo- te B, legname di conifere (Conifera- cate da insetti del genere Monochamus spp. les), ad eccezione del: (specie non europee), in quest’ambito consi- – legname in forma di piccole plac- derate se di diametro superiore a 3 mm, che, particelle, segatura, trucioli, oppure avanzi o cascami ottenuti comple- b. è stato essiccato al forno al fine di portare il tamente o in parte da dette conifere, suo tenore di acqua, espresso in percentuale – materiale da imballaggio in legno della materia secca, al di sotto del 20 % nel in forma di casse, cassette, gabbie, corso del trattamento, eseguito secondo cilindri e imballaggi simili, palette norme adeguate in materia di tempo e tem- di carico semplici, palette-casse e peratura. Constatazione, comprovata dal altre piattaforme di carico, spalliere marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro di palette, correntemente utilizzati marchio internazionalmente riconosciuto, per il trasporto di oggetti di qualsi- apposto sul legno o sul suo imballaggio con- asi tipo, formemente agli usi commerciali correnti, – legname utilizzato per fissare o oppure sostenere un carico diverso dal le- c. è stato sottoposto a un’adeguata fumiga- gname, zione secondo una specifica approvata ma compreso quello che non ha con- dall’UFAM. Constatazione, comprovata da servato la superficie rotonda naturale, relativa indicazione, sui certificati di cui originario di Paesi terzi diversi da: all’articolo 8 della presente ordinanza, del – Russia, Kazakistan e Turchia, principio attivo, della temperatura minima – Paesi europei, del legname, del dosaggio (g/m3 e del – Canada, Cina, Giappone, Repubbli- tempo d’esposizione (ore), ca di Corea, Messico, Taiwan e oppure Stati Uniti d’America, in cui Bur- d. è stato sottoposto a un’adeguata impregna- saphelenchus xylophilus (Steiner e zione chimica sotto pressione con un pro- Bührer) Nickle et al. è notoria- dotto approvato dall’UFAM. Constata- mente presente. zione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 8 della pre- sente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%). oppure
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Merci Esigenze particolari
e. è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno
30 minuti a una temperatura minima di
56 °C. Constatazione, comprovata da rela-
tivo marchio «HT» apposto sul legno o sull’eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza. 1.7 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 par- a. è originario di zone notoriamente indenni te B, legname in forma di piccole da: placche, particelle, segatura, trucioli, – Monochamus spp. (specie non europee), avanzi o cascami, ottenuti completa- – Pissodes spp. (specie non europee), mente o in parte da conifere (Conife- – Scolytidae (specie non europee); rales) originario di: il nome della zona va indicato sui certificati – Russia, Kazakistan e Turchia, di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, – Paesi non europei diversi da Cana- alla rubrica «Origine», da, Cina, Giappone, Repubblica di oppure Corea, Messico, Taiwan e Stati b. è stato ottenuto da legno rotondo scortec- Uniti d’America, in cui Bursaphe- ciato, lenchus xylophilus (Steiner e Bü- oppure hrer) Nickle et al. è notoriamente c. è stato essiccato al forno al fine di portare il presente. suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e tem- peratura, oppure d. è stato sottoposto a un’adeguata fumiga- zione secondo una specifica approvata dall’UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3 e del tem- po d’esposizione (ore), oppure e. è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno
30 minuti a una temperatura minima di
56 °C, da indicare sui certificati conforme-
mente all’articolo 8 della presente ordi- nanza. 2. Materiale da imballaggio in legno in Il materiale da imballaggio in legno deve: forma di casse, cassette, gabbie, cilin- – essere privo di corteccia, ad eccezione di dri e imballaggi simili, palette di singoli pezzi di corteccia che non superino i carico semplici, palette a cassa e altre 3 centimetri di larghezza (indipendente- piattaforme di carico, spalliere di mente dalla loro lunghezza), o, qualora su- palette, correntemente utilizzati per il perino i 3 centimetri di larghezza, che non trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, superino i 50 cm2 di superficie, ad eccezione del legno grezzo di spes- e sore uguale o inferiore a 6 mm e del – essere soggetto a uno dei trattamenti appro- legno trasformato mediante colla, vati di cui all’allegato 1 della norma
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Merci Esigenze particolari
calore e pressione o una combinazione internazionale FAO per le misure fitosanita- di questi fattori. rie n. 1520 e – essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell’allegato 2 della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, indi- cante che il materiale da imballaggio in le- gno è stato sottoposto a un trattamento fito- sanitario approvato. 2.1 Legname di Acer saccharum Marsh., Constatazione ufficiale che il legname è stato compreso quello che non ha conser- essiccato al forno al fine di portare il suo tenore vato la superficie rotonda naturale, ad di acqua, espresso in percentuale della materia eccezione del legname: secca, al di sotto del 20 % nel corso del trat- – destinato alla produzione di fogli da tamento, eseguito secondo norme adeguate in impiallacciatura, e materia di tempo e temperatura. Constatazione, – in forma di piccole placche, parti- comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» celle, segatura, trucioli, avanzi o o da un altro marchio internazionalmente rico- cascami, nosciuto, apposto sul legno o sul suo imballag- originario di Stati Uniti d’America e gio conformemente agli usi commerciali cor- Canada. renti. 2.2 Legname di Acer saccharum Marsh., Constatazione ufficiale che il legname è origi- destinato alla produzione di fogli da nario di zone riconosciute indenni da Cerato- impiallacciatura, originario di Stati cystis virescens (Davidson) Moreau ed è desti- Uniti d’America e Canada. nato alla produzione di fogli da impiallaccia- tura. 2.3 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 par- a. è originario di una zona che l’organizzazio- te B, legname di Fraxinus L., Juglans ne fitosanitaria nazionale del Paese di espor- mandshurica Maxim., Ulmus davidia- tazione ha riconosciuto indenne dall’Agrilus na Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e planipennis Fairmaire conformemente alle Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., pertinenti norme internazionali per le misure ad eccezione del legname in forma di: fitosanitarie, – piccole placche, ottenute completa- oppure mente o in parte da detti alberi, b. è stato squadrato in modo da eliminare com- – materiale da imballaggio in legno pletamente la superficie rotonda. in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsi- asi tipo, – legname utilizzato per fissare o so- stenere un carico diverso dal legna- me, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie ro- tonda naturale, originario di Cana- da, Cina, Giappone, Mongolia, Re- pubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d’America
20 Guidelines for regulating wood packaging material in international trade. Questo docu- mento può essere consultato al seguente indirizzo: www.fao.org/docrep/010/a0785e/a0785e00.HTM
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Merci Esigenze particolari
2.4 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 par- a. è originario di una zona che l’organizzazio- te B, legname in forma di piccole ne fitosanitaria nazionale del Paese di espor- placche ottenuto completamente o in tazione ha riconosciuto indenne dall’Agrilus parte da Fraxinus L., Juglans mand- planipennis Fairmaire conformemente alle shurica Maxim., Ulmus davidiana pertinenti norme internazionali per le misure Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pte- fitosanitarie, rocarya rhoifolia Siebold & Zucc., oppure originari di Canada, Cina, Giappone, b. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non Mongolia, Repubblica di Corea, Rus- superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza. sia, Taiwan e Stati Uniti d’America 2.5 Corteccia, separata dal tronco, di Fra- Constatazione ufficiale che il legname: xinus L., Juglans mandshurica Ma- a. è originario di una zona che l’organizzazio- xim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus ne fitosanitaria nazionale del Paese di espor- parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia tazione ha riconosciuto indenne dall’Agrilus Siebold & Zucc. originaria di Canada, planipennis Fairmaire conformemente alle Cina, Giappone, Mongolia, Repubbli- pertinenti norme internazionali per le misure ca di Corea, Russia, Taiwan e Stati fitosanitarie, Uniti d’America oppure b. è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza.
3. Legname di Quercus L., ad eccezione Constatazione ufficiale che il legname:
del legname in forma di: a. è stato squadrato in modo da eliminare com- – piccole placche, particelle, segatu- pletamente la superficie arrotondata, ra, trucioli, avanzi o cascami, oppure – fusti, botti, tini, mastelli e altri la- b. è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, vori da bottaio, e loro parti, in le- espresso in percentuale della materia secca, gno, comprese le doghe, ove esista- è inferiore al 20 %, no prove documentate che il legna- oppure me è stato prodotto o lavorato me- c. è stato scortecciato e disinfettato mediante diante un trattamento termico con un adeguato trattamento termico ad aria o raggiungimento di una temperatura ad acqua, minima di 176 °C per 20 minuti, oppure ma compreso quello che non ha con- d. nel caso di legname segato, con o senza re- servato la superficie rotonda originale, sidui di corteccia attaccati, è stato essiccato originario degli Stati Uniti d’America. al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trat- tamento, eseguito secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constata- zione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazio- nalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti. 5. Legname di Platanus L., ad eccezione Constatazione ufficiale che il legname è stato di quello in forma di piccole placche, essiccato al forno al fine di portare il suo tenore particelle, segatura, trucioli, avanzi o di acqua, espresso in percentuale della materia cascami, ma compreso quello che non secca, al di sotto del 20 % nel corso del trat- ha conservato la superficie rotonda tamento, eseguito secondo norme adeguate in naturale, originario di Stati Uniti materia di tempo e temperatura. Constatazione, d’America o Armenia. comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente rico- nosciuto, apposto sul legno o sul suo imballag- gio conformemente agli usi commerciali cor- renti.
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Merci Esigenze particolari
6. Legname di Populus L., ad eccezione Constatazione ufficiale che il legname:
di quello in forma di piccole placche, – è scortecciato particelle, segatura, trucioli, avanzi o oppure cascami, ma compreso quello che non – è stato essiccato al forno al fine di portare il ha conservato la superficie rotonda suo tenore di acqua, espresso in percentuale naturale, originario di Paesi del della materia secca, al di sotto del 20 % nel continente americano. corso del trattamento, eseguito secondo nor- me adeguate in materia di tempo e tempera- tura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio con-formemente agli usi commerciali correnti. 7.1 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 par- a. è stato ottenuto da legno rotondo scorteccia- te B, legname in forma di: to, piccole placche, particelle, segatura, oppure trucioli, avanzi o cascami, ottenuti b. è stato essiccato al forno al fine di portare il completamente o in parte da: suo tenore di acqua, espresso in percentuale – Acer saccharum Marsh, originario della materia secca, al di sotto del 20 % nel di Stati Uniti d’America e Canada, corso del trattamento, eseguito secondo nor- – Platanus L., originario di Stati Uni- me adeguate in materia di tempo e tempera- ti d’America o Armenia, tura, – Populus L., originario del continen oppure te americano. c. è stato sottoposto a un’adeguata fumigazio- ne secondo una specifica approvata dall’UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3 e del tempo d’esposizione (ore), oppure d. è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno
30 minuti a una temperatura minima di
56 °C, da indicare sui certificati conforme-
mente all’articolo 8 della presente ordi- nanza. 7.2 A prescindere dalla sua inclusione nei Constatazione ufficiale che il legname: codici NC elencati nell’allegato 5 par- a. è stato essiccato al forno al fine di portare il te B, legname in forma di piccole suo tenore di acqua, espresso in percentuale placche, particelle, segatura, trucioli, della materia secca, al di sotto del 20 % nel avanzi o cascami, ottenuti completa- corso del trattamento, eseguito secondo nor- mente o in parte da Quercus L. origi- me adeguate in materia di tempo e tempera- nario degli Stati Uniti d’America. tura, oppure b. è stato sottoposto a un’adeguata fumiga- zione secondo una specifica approvata dall’UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3 e del tem- po d’esposizione (ore),
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Merci Esigenze particolari
oppure c. è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno
30 minuti a una temperatura minima di
56 °C, da indicare sui certificati conforme-
mente all’articolo 8 della presente ordi- nanza.
7.3 Corteccia separata dal tronco di Constatazione ufficiale che la corteccia
conifere (Coniferales), originaria di separata dal tronco: Paesi non europei. a. è stata sottoposta a un’adeguata fumiga- zione secondo una specifica approvata dall’UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3 e del tem- po d’esposizione (ore), oppure b. è stata sottoposta a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno
30 minuti a una temperatura minima di
56 °C, da indicare sui certificati conforme-
mente all’articolo 8 della presente ordinan- za.
8. Legname utilizzato per fissare o soste- Il legname deve:
nere un carico diverso dal legname, – essere privo di corteccia, ad eccezione di compreso quello che non ha conserva singoli pezzi di corteccia che non superino i to la superficie rotonda naturale, ad 3 centimetri di larghezza (indipendentemen- eccezione del legno grezzo di spessore te dalla loro lunghezza), o, qualora superino uguale o inferiore a 6 mm e del legno i 3 centimetri di larghezza, che non superino trasformato mediante colla, calore e i 50 cm2 di superficie, pressione o una combinazione di que- – essere soggetto a una delle misure approvate sti fattori. di cui all’allegato 1 della norma internazio- nale FAO per le misure fitosanitarie n. 1521 e – essere contrassegnato da un marchio ai sensi dell’allegato 2 della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, indi- cante che il legname è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato. 8.1 Vegetali di conifere (Coniferales), ad Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali eccezione dei frutti e delle sementi, di cui all’allegato 3 parte A punto 1, se del originari di Paesi non europei caso, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produ- zione è indenne da Pissodes spp. (specie non europee).
21 Guidelines for regulating wood packaging material in international trade. Questo docu- mento può essere consultato al seguente indirizzo: www.fao.org/docrep/010/a0785e/a0785e00.HTM
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8.2 Vegetali di conifere (Coniferales), ad Ferme restando le disposizioni applicabili ai eccezione dei frutti e delle sementi, di vegetali di cui all’allegato 3 parte A punto 1 e altezza superiore a 3 m, originari di all’allegato 4 parte A sezione I punto 8.1, se del Paesi non europei caso, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produ- zione è indenne da Scolytidae spp. (specie non europee). 9. Vegetali di Pinus L., destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, ad eccezione delle se- vegetali di cui all’allegato 3 parte A punto 1 e menti all’allegato 4 parte A sezione I ai punti 8.1 e 8.2, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers né di Scirrhia pini Funk e Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vici- nanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 10. Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Ferme restando le disposizioni applicabili ai Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsu- vegetali di cui all’allegato 3 parte A punto 1 e ga Carr. e Tsuga Carr., destinati alla all’allegato 4 parte A sezione I ai punti 8.1, 8.2 piantagione, ad eccezione delle se- o 9, se del caso, constatazione ufficiale che menti nessun sintomo di Melampsora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produ- zione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 11.01 Vegetali di Quercus L., ad eccezione Ferme restando le disposizioni applicabili ai dei frutti e delle sementi, originari de- vegetali di cui all’allegato 3 parte A punto 2, gli Stati Uniti d’America constatazione ufficiale che i vegetali sono ori- ginari di zone riconosciute indenni da Cerato- cystis fagacearum (Bretz) Hunt. 11.1 Vegetali di Castanea Mill. e Quercus Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali L., ad eccezione dei frutti e delle se- di cui all’allegato 3 parte A punto 2 e all’alle- menti, originari di Paesi non europei gato 4 parte A sezione I punto 11.01, constata- zione ufficiale che nessun sintomo di Cronar- tium spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetati- vo completo. 11.2 Vegetali di Castanea Mill. e Quercus Ferme restando le disposizioni applicabili ai L., destinati alla piantagione, ad ecce- vegetali di cui all’allegato 3 parte A punto 2 e zione delle sementi all’allegato 4 parte A sezione I punto 11.1, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoria- mente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b. che nessun sintomo di Cryphonectria para- sitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vici- nanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetati- vo completo. 11.3 Vegetali di Corylus L., destinati alla Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati piantagione, ad eccezione delle coltivati in vivaio e: sementi, originari di Canada e Stati a. sono originari di una zona che il servizio Uniti d’America fitosanitario nazionale del Paese di esporta- zione ha riconosciuto indenne da Aniso- gramma anomala (Peck) E. Müller confor-
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memente alle pertinenti norme internaziona- li per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all’articolo
8 della presente ordinanza alla rubrica «Di-
chiarazione supplementare», oppure b. sono originari di un luogo di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Anisogrammaanomala (Peck) E. Müller all’atto di ispezioni speciali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vici- nanze dall’inizio degli ultimi tre cicli vege- tativi completi, conformemente alle perti- nenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione sup- plementare» e dichiarato indenne da Aniso- gramma anomala (Peck) E. Müller. 11.4 Vegetali di Fraxinus L., Juglans man- Constatazione ufficiale che i vegetali: dshurica Maxim., Ulmus davidiana a. sono stati ininterrottamente in una zona che Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pte- l’organizzazione nazionale per la protezione rocarya rhoifolia Siebold & Zucc., della piante ha riconosciuto indenne destinati alla piantagione, eccetto le dall’Agrilus planipennis Fairmaire, confor- sementi e i vegetali in coltura tissutale, memente alle pertinenti norme interna- originari di Canada, Cina, Giappone, zionali per le misure fitosanitarie, Mongolia, Repubblica di Corea, oppure Russia, Taiwan e Stati Uniti b. sono stati per un periodo di almeno due anni d’America prima dell’esportazione in un luogo di pro- duzione in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza dell’Agrilus planipen- nis Fairmaire nel corso delle due ispezioni ufficiali annuali eseguite a intervalli oppor- tuni, anche immediatamente prima dell’esportazione. 12. Vegetali di Platanus L., destinati alla Constatazione ufficiale che nessun sintomo di piantagione, ad eccezione delle se- Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter è menti, originari di Stati Uniti d’Ame- stato osservato nel luogo di produzione o nelle rica o Armenia. sue immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 13.1 Vegetali di Populus L., destinati alla Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali piantagione, ad eccezione delle se- di cui all’allegato 3 parte A punto 3, constata- menti, originari di Paesi terzi zione ufficiale che nessun sintomo di Melam- psora medusae Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinan- ze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo com- pleto. 13.2 Vegetali di Populus L., ad eccezione Ferme restando le disposizioni applicabili ai dei frutti e delle sementi, originari di vegetali di cui all’allegato 3 parte A punto 3 e Paesi del continente americano all’allegato 4 parte A sezione I punto 13.1, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Mycosphaerella populorum G.E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.
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14. Vegetali di Ulmus L., destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, eccetto le sementi, vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione II originari di Paesi dell’America setten- punto 11.4, constatazione ufficiale che nessun trionale sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dell’olmo (Elm phlöem necrosis mycoplasm) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 15. Vegetali di Chaenomeles Lindl., Cra- Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali taegus L., Cydonia Mill. Eriobotrya di cui all’allegato 3 parte A punti 9 e 18 e parte Lindl., Malus Mill., Prunus L., Pyrus B punto 1, se del caso, constatazione ufficiale: L., destinati alla piantagione, ad ecce- – che i vegetali sono originari di un Paese no- zione delle sementi, originari di Paesi toriamente indenne da Monilinia fructicola non europei (Winter) Honey, oppure – che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, e che nessun sintomo di Monilinia fructicola (Winter) Honey è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.
16. Dal 15 febbraio al 30 settembre, frutti Constatazione ufficiale:
di Prunus L., originari di Paesi non – che i frutti sono originari di un Paese noto- europei riamente indenne da Monilinia fructicola (Winter) Honey, oppure – che i frutti sono originari di una zona rico- nosciuta indenne da Moni linia fructicola (Winter) Honey, oppure – che, prima del raccolto e/o dell’esporta- zione, i frutti sono stati sottoposti ad ade- guati controlli e trattamenti, atti a garantire che sono esenti da Monilinia spp. 16.1 Frutti di Citrus L., Fortunella Swin- I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l’im- gle, Poncirus Raf., e relativi ibridi ballaggio reca un adeguato marchio di origine. 16.2 Frutti di Citrus L., Fortunella Swin- Ferme restando le disposizioni applicabili ai gle, Poncirus Raf., e relativi ibridi frutti di cui all’allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.3, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale: a. che i frutti sono originari di un Paese noto- riamente indenne da Xanthomonas campe- stris (tutti i ceppi patogeni per Citrus), con- formemente alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, oppure b. che i frutti sono originari di una zona noto- riamente indenne da Xanthomonas campe- stris (tutti i ceppi patogeni per Citrus), e menzionata sui certificati di cui all’arti- colo 9 della presente ordinanza, oppure c. – che, conformemente a un regime ufficiale di controllo e di esame, nessun sintomo della presenza di Xanthomonas campe- stris (tutti i ceppi patogeni per Citrus) è
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stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato alcun sin- tomo della presenza di Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per Ci- trus), e che i frutti sono stati sottoposti a idoneo trattamento, menzionato sui certificati di cui all’articolo 9 della presente ordi- nanza, e che i frutti sono stati imballati in locali o centri di spedizione a tal fine registrati, oppure – che è stato rispettato un sistema di certi- ficazione riconosciuto equivalente alle disposizioni suddette. 16.3 Frutti di Citrus L., Fortunella Swin- Ferme restando le disposizioni applicabili ai gle, Poncirus Raf., e relativi ibridi frutti di cui all’allegato 4 parte A sezione I punti 16.1, 16.2, 16.4 e 16.5, constatazione ufficiale: a. che i frutti sono originari di un Paese noto- riamente indenne da Cercospora angolensis Carv. & Mendes, oppure b. che i frutti sono originari di una zona noto- riamente indenne da Cercospora angolensis Carv. & Mendes, e menzionata sui certificati di cui all’articolo 9 della presente ordinanza, oppure c. che nessun sintomo della presenza di Cerco- spora angolensis Carv. & Mendes è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo. 16.4 Frutti di Citrus L., Fortunella Swin- Ferme restando le disposizioni applicabili ai gle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, frutti di cui all’allegato 4 parte A sezione I esclusi i frutti di Citrus aurantium L. punti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5, constatazione ufficiale: a. che i frutti sono originari di un Paese noto- riamente indenne da Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), op- pure b. che i frutti sono originari di una zona noto- riamente indenne da Guinardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), e menzionata sui certificati di cui all’arti- colo 9 della presente ordinanza, oppure
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c. che nessun sintomo della presenza di Gui- gnardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi pato- geni per Citrus) è stato osservato nel campo di produzione e nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo, e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo, oppure d. che i frutti sono originari di un campo di produzione sottoposto a idoneo trattamento contro Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni per Citrus), e che nessuno dei frutti raccolti nel campo di produzione ha evidenziato nel corso di un adeguato esame ufficiale, alcun sintomo di detto organismo. 16.5 Frutti di Citrus L., Fortunella Swin- Ferme restando le disposizioni applicabili ai gle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, frutti di cui all’allegato 4 parte A sezione I originari di Paesi non europei nei qua- punti 16.1, 16.2 e 16.3, constatazione ufficiale: li siano note su tali frutti manifesta- a. che i frutti sono originari di zone notoria- zioni di Tephritidae (specie non euro- mente indenni degli organismi nocivi in pee) questione, oppure, qualora questo requisito non possa essere soddisfatto, b. che nessun indizio della presenza degli orga- nismi nocivi in questione è stato osservato nel luogo di produzione e nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vege- tativo completo, in occasione di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e che nes- suno dei frutti raccolti nel luogo di produ- zione ha evidenziato, nel corso di un ade- guato esame ufficiale, indizi della presenza di detti organismi nocivi, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere sod- disfatto, c. che, all’atto di un adeguato esame ufficiale su campione rappresentativo, i frutti sono risultati esenti dagli organismi nocivi di cui trattasi in qualsivoglia stadio del loro svi- luppo, oppure, qualora nemmeno questo requisito possa essere soddisfatto, d. che i frutti sono stati sottoposti a idoneo trat- tamento; vale a dire a un qualsiasi trattamen- to ammissibile che preveda l’uso di vapore caldo, del freddo o di un raffreddamento rapido, dimostratosi efficace contro gli or- ganismi nocivi di cui trattasi senza danneg- giare il frutto, e, qualora un tale trattamento non sia disponibile, a un trattamento chi- mico ammesso a norma della legislazione svizzera.
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17. Vegetali di Amelanchier Med., Chae- Ferme restando le disposizioni applicabili ai nomeles Lindl., Crataegus L., Cydo- vegetali di cui all’allegato 3 parte A punti 9, nia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus 9.1, 9.2 e 18, parte B punto 1 o all’allegato 4 Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., parte A sezione I punto 15, se del caso, consta Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla tazione ufficiale: piantagione, ad eccezione delle a. che i vegetali sono originari di Paesi ricono- sementi sciuti dall’UFAG come indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., oppure b. che i vegetali sono originari di zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. stabilite in applicazione delle misure fitosa- nitarie pertinenti conformi alle norme inter- nazionali e riconosciute come tali dal- l’UFAG, oppure c. che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vi- cinanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 18. Vegetali di Citrus L., Fortunella Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibri- ai vegetali di cui all’allegato 3 parte A punto di, ad eccezione dei frutti e delle se- 16, constatazione ufficiale: menti, e vegetali di Araceae, Maranta- a. che i vegetali sono originari di Paesi notoria- ceae, Musaceae, Persea spp. e Streli- mente indenni da Radopholus citrophilus tziaceae, con radici o con terreno di Huettel et al. e Radopholus similis (Cobb) coltura aderente o associato Thorne, oppure b. che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Rado- pholus citrophilus Huettel et al. e Radopho- lus similis (Cobb) Thorne, e all’atto di tali prove sono risultati indenni da tali organismi nocivi. 19.1 Vegetali di Crataegus L. destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, ad eccezione delle se- vegetali di cui all’allegato 3 parte A punto 9 e menti, originari di Paesi nei quali sia- all’allegato 4 parte A sezione I punti 15 e 17, no note manifestazioni di Phyllosticta constatazione ufficiale che nessun sintomo di solitaria Ell. et Ev. Phyllosticta solitaria Ell. et Ev. è stato osser- vato su vegetali nel luogo di produzione dal- l’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 19.2 Vegetali di Cydonia Mill., Fragaria Ferme restando le disposizioni applicabili ai L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., vegetali di cui all’allegato 3 parte A punti 9 e Ribes L., Rubus L., destinati alla pian- 18 o all’allegato 4 parte A sezione I punti 15 e tagione, ad eccezione delle sementi, 17, constatazione ufficiale che nessun sintomo originari di Paesi nei quali siano note di malattie provocate dagli organismi nocivi manifestazioni di determinati organi- particolarmente pericolosi in questione è stato smi nocivi particolarmente pericolosi osservato sui vegetali nel luogo di produzione sui generi di cui trattasi. dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo comple- Gli organismi nocivi particolarmente to. pericolosi di cui sopra sono: – per Fragaria L.: – Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,
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– Arabis mosaic virus, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge vi- rus, – Tomato black ring virus, – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – per Malus Mill.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – per Prunus L.: – Apricot chlorotic leafroll myco- plasm, – Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye; – per Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; – per Pyrus L.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – per Rubus L.: – Arabis mosaic virus – Raspberry ring spot virus – Strawberry latent ring spot virus – Tomato black ring virus; – per tutte le specie: altri virus e organismi virus-simili, non europei 20. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus L., Ferme restando le disposizioni applicabili ai destinati alla piantagione, ad eccezio- vegetali di cui all’allegato 3 parte A punti 9 e ne delle sementi, originari di Paesi nei 18 e all’allegato 4 parte A sezione I punti 15, quali siano note manifestazioni di 17 e 19.2, constatazione ufficiale che negli Pear decline mycoplasm ultimi tre cicli vegetativi completi si è provve- duto a estirpare i vegetali del luogo di produ- zione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un’infezione da Pear decline mycoplasm. 21.1 Vegetali di Fragaria L., destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, ad eccezione delle se- vegetali di cui all’allegato 3 parte A punto 18 e menti, originari di Paesi nei quali sia- all’allegato 4 parte A sezione I punto 19.2, no note manifestazioni di determinati constatazione ufficiale: organismi nocivi particolarmente peri- a. che i vegetali, ad eccezione delle piantine colosi. germogliate da semi Gli organismi nocivi particolarmente – hanno ottenuto certificati ufficiali nell’am- pericolosi di cui sopra sono i seguenti: bito di un sistema di certificazione che ri- – Strawberry latent «C» virus chiede che essi provengano in linea diretta – Strawberry vein banding virus da materiali conservati in condizioni ade- – Micoplasma delle scope delle stre- guate e sottoposti a prove ufficiali riguar- ghe della fragola (Strawberry wit- danti almeno gli organismi nocivi partico- ches’ broom mycoplasm) larmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all’atto di tali prove,
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oppure – provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sot- toposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all’atto di tale prova, b. che dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provo- cate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze. 21.2 Vegetali di Fragaria L., destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, ad eccezione delle se- vegetali di cui all’allegato 3 parte A punto 18 e menti, originari di Paesi nei quali sia- all’allegato 4 parte A sezione I punti 19.2 no note manifestazioni di Aphelen- e 21.1, constatazione ufficiale: choides besseyi Christie a. che nessun sintomo di Aphelenchoides bes- seyi Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b. che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a. del pre- sente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie. 21.3 Vegetali di Fragaria L., destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, ad eccezione delle se- vegetali di cui all’allegato 3 parte A punto 18 e menti all’allegato 4 parte A sezione I punti 19.2, 21.1 e 21.2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente inden- ne da Anthonomus signatus Say e d’Anthonomus bisignifer (Schenkling). 22.1 Vegetali di Malus Mill., destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, ad eccezione delle se- vegetali di cui all’allegato 3 parte A punti 9 e menti, originari di Paesi nei quali sia- 18, parte B punto 1 e all’allegato 4 parte A se- no note manifestazioni di determinati zione I punti 15, 17 e 19.2, constatazione uffi- organismi nocivi particolarmente peri- ciale: colosi su Malus Mill. a. che i vegetali: Gli organismi nocivi particolarmente – hanno ottenuto certificati ufficiali nel- pericolosi di cui sopra sono i seguenti: l’ambito di un sistema di certificazione – Cherry rasp leaf virus (American), che richiede che essi provengano in linea – Tomato ringspot virus diretta da materiali conservati in condi- zioni adeguate, sottoposti a prove ufficia- li riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all’atto di tali prove, oppure
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– provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sotto- posti negli ultimi tre cicli vegetativi com- pleti ad almeno una prova ufficiale ri- guardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all’atto di tale prova, b. che dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetati- vi completi nessun sintomo di malattie pro- vocate dagli organismi nocivi particolar- mente pericolosi in questione è stato osser- vato né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vi- cinanze. 22.2 Vegetali di Malus Mill., destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, ad eccezione delle se- vegetali di cui all’allegato 3 parte A punti 9 e menti, originari di Paesi nei quali sia- 18, parte B punto 1 e all’allegato 4 parte A se- no note manifestazioni di Apple proli- zione I punti 15, 17, 19.2 e 22.1, constatazione feration mycoplasm ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoria- mente indenni da Apple proliferation myco- plasm, b. aa. che i vegetali, escluse le piantine gene- rate da semi: – hanno ottenuto certificati ufficiali nel- l’ambito di un sistema di certificazio- ne che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a pro- ve ufficialmente riguardanti almeno l’Apple proliferation mycoplasm me- diante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal sud- detto organismo nocivo all’atto di tali prove, oppure – provengono in linea diretta da mate- riali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegeta- tivi completi ad almeno una prova uf- ficiale riguardante almeno l’Apple proliferation mycoplasm mediante in- dicatori appropriati o metodi equiva- lenti e rivelatisi esenti dal suddetto or- ganismo nocivo all’atto di tali prove, bb. che dall’inizio degli ultimi tre cicli ve- getativi completi nessun sintomo di ma- lattie provocate dall’Apple proliferation mycoplasm è stato osservato né sui ve- getali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vici- nanze.
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23.1 Vegetali delle seguenti specie di Pru- Ferme restando le disposizioni applicabili ai nus L., destinati alla piantagione, ad vegetali di cui all’allegato 3 parte A punti 9 e eccezione delle sementi, originari di 18 e all’allegato 4 parte A sezione I punti 15 e Paesi nei quali siano note manifesta- 19.2, constatazione ufficiale: zioni di Plum pox virus: a. che i vegetali, escluse le piantine generate – Prunus amygdalus Batsch da semi – Prunus armeniaca L. – hanno ottenuto certificati ufficiali nel – Prunus blireiana André l’ambito di un sistema di certificazione – Prunus brigantina Vill. che richiede che essi provengano in linea – Prunus cerasifera Ehrh. diretta da materiali conservati in condi- – Prunus cistena Hansen zioni adeguate, sottoposti a prove ufficia- – Prunus curdica Fenzl. & Fritsch. li riguardanti almeno il Plum pox virus – Prunus domestica ssp. domestica L. mediante indicatori appropriati o metodi – Prunus domestica ssp. insititia (L.) equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto C.K. Schneid. organismo nocivo all’atto di tali prove, – Prunus domestica ssp. italica oppure (Borkh.) Hegi – provengono in linea diretta da materiali – Prunus glandulosa Thunb. conservati in condizioni adeguate, sotto- – Prunus holoserica Batal. posti negli ultimi tre cicli vegetativi com- – Prunus hortulana Bailey pleti ad almeno una prova ufficiale ri- – Prunus japonica Thunb. guardante almeno il Plum pox virus – Prunus mandshurica (Maxim.) mediante indicatori appropriati o metodi Koehne equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto – Prunus maritima Marsh. organismo nocivo all’atto di tale prova – Prunus mume Sieb. et Zucc. b. che dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetati- – Prunus nigra Ait. vi completi nessun sintomo di malattie pro- – Prunus persica (L.) Batsch vocate dal Plum pox virus è stato osservato – Prunus salicina L. né sui vegetali nel luogo di produzione, né – Prunus sibirica L. sui vegetali sensibili nelle immediate vici- – Prunus simonii Carr. nanze, – Prunus spinosa L. c. che si è provveduto a estirpare i vegetali del – Prunus tomentosa Thunb. luogo di produzione che abbiano mostrato – Prunus triloba Lindl. sintomi di malattie dovute ad altri virus o – altre specie di Prunus L. sensibili al agenti patogeni virus-simili. Plum pox virus 23.2 Vegetali di Prunus L., destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili, se piantagione: del caso, ai vegetali di cui all’allegato 3 parte A a. originari di Paesi nei quali siano punti 9 e 18 e all’allegato 4 parte A sezione I note manifestazioni di determinati punti 15, 19.2 e 23.1, constatazione ufficiale: organismi nocivi particolarmente a. che i vegetali: pericolosi su Prunus L. – hanno ottenuto certificati ufficiali nel- b. ad eccezione delle sementi, origi- l’ambito di un sistema di certificazione nari di Paesi nei quali siano note che richiede che essi provengano in linea manifestazioni di determinati orga- diretta da materiali conservati in condi- nismi nocivi particolarmente peri- zioni adeguate, sottoposti a prove ufficia- colosi, li riguardanti almeno gli organismi nocivi c. ad eccezione delle sementi, origi- particolarmente pericolosi in questione nari di Paesi non europei nei quali mediante indicatori appropriati o metodi siano note manifestazioni di deter- equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti minati organismi nocivi particolar- organismi nocivi all’atto di tali prove, mente pericolosi. oppure Gli organismi nocivi particolarmente – provengono in linea diretta da materiali pericolosi, di cui sopra sono i seguen- conservati in condizioni adeguate, sotto- ti: posti negli ultimi tre cicli vegetativi com- – per il caso di cui alla lettera a.: pleti ad almeno una prova ufficiale ri- – Tomato ringspot virus guardante almeno gli organismi nocivi
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– per il caso di cui alla lettera b.: particolarmente pericolosi in questione – Cherry rasp leaf virus (america- mediante indicatori appropriati o metodi no), equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti – Peach mosaic virus (americano), organismi nocivi all’atto di tale prova, – Peach phony rickettsia b. che dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetati- – Peach rosette mycoplasm vi completi nessun sintomo di malattie pro- – Peach yellows mycoplasm vocate dagli organismi nocivi particolar- – Plum line pattern virus (ameri- mente pericolosi in questione è stato osser- cano), vato né sui vegetali nel luogo di produzione, – Peach X-disease mycoplasm né sui vegetali sensibili nelle immediate – per il caso di cui alla lettera c.: vicinanze. – Little cherry pathogen 24. Vegetali di Rubus L., destinati alla Ferme restando le esigenze applicabili ai vege- piantagione: tali di cui all’allegato 4 parte A sezione I punto a. originari di Paesi nei quali siano 19.2, note manifestazioni di determinati a. i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova, organismi nocivi particolarmente b. constatazione ufficiale: pericolosi, su Rubus L. aa. che i vegetali b. ad eccezione delle sementi, origi- – hanno ottenuto certificati ufficiali nari di Paesi nei quali siano note nell’ambito di un sistema di certifica- manifestazioni di determinati orga- zione che richiede che essi provenga- nismi nocivi particolarmente peri- no in linea diretta da materiali conser- colosi. vati in condizioni adeguate, sottoposti Gli organismi nocivi particolarmente a prove ufficiali riguardanti almeno gli pericolosi di cui sopra sono i seguenti: organismi nocivi particolarmente peri- – per il caso di cui alla lettera a.: colosi in questione mediante indicatori – Tomato ringspot virus appropriati o metodi equivalenti e ri- – Black raspberry latent virus velatisi esenti dai suddetti organismi – Cherry leafroll virus nocivi all’atto di tali prove, – Prunus necrotic ringspot virus oppure – per il caso di cui alla lettera b.: – provengono in linea diretta da mate- – Raspberry leaf curl virus (ameri- riali conservati in condizioni adeguate, cano), sottoposti negli ultimi tre cicli vegeta- – Cherry rasp leaf virus (ameri- tivi completi ad almeno una prova uf- cano) ficiale riguardante almeno gli organi- smi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori ap- propriati o metodi equivalenti e rivela- tisi esenti dai suddetti organismi noci- vi all’atto di tale prova, bb. che dall’inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in que- stione è stato osservato né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze. 25.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di originari di Paesi nei quali siano note cui all’allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12, manifestazioni di Synchytrium endo- constatazione ufficiale: bioticum (Schilbersky) Percival a. che i tuberi sono originari di zone notoria- mente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di Synchy- trium endobioticum (Schilbersky) Percival è
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stato osservato né nel luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze, per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure b. che nel Paese d’origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute dall’UFAG per la lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 25.2 Tuberi di Solanum tuberosum L. Ferme restando le disposizioni di cui all’alle- gato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all’allegato 4 parte A sezione I 25.1, constatazione ufficiale: a. che i tuberi sono originari di Paesi notoria- mente indenni da Clavi bacter michiganen- sis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kot- thoff) Davis et al., oppure b. che nel Paese d’origine risultano rispettate disposizioni riconosciute dall’UFAG per la lotta contro Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. 25.3 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad Ferme restando le disposizioni applicabili ai eccezione delle patate di primizia, tuberi di cui all’allegato 3 parte A punti 10, 11 originari di Paesi nei quali siano note e 12 e all’allegato 4 parte A sezione I punti manifestazioni del Potato spindle tu- 25.1 e 25.2, soppressione della facoltà germi- ber viroid nativa. 25.4 Tuberi di Solanum tuberosum L., Ferme restando le disposizioni applicabili ai destinati alla piantagione tuberi di cui all’allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all’allegato 4 parte A sezione I punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono notoriamente esenti da Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Globo- dera pallida (Stone) Behrens, e a. che i tuberi sono originari di zone notoria- mente indenni da Pseudomonas solanacea- rum (Smith) Smith, oppure nelle zone nelle quali è nota la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione rivelatosi indenne o ritenuto in- denne da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith a seguito dell’applicazione di un idoneo procedimento riconosciuto dal- l’UFAG inteso a eradicare Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, e b. che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chi- twoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, oppure nelle zone in cui è nota la presenza di Me- loidogyne chitwoodi Golden et al. e Meloidogyne fallax Karssen:
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– che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloi- dogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e Meloidogyne fallax Kars- sen in base a un’indagine annuale della coltura ospite, eseguita mediante ispe- zione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezio- nati provenienti dal raccolto di patate cre- sciute sul luogo di produzione, oppure – che, dopo il raccolto i tuberi, previa cam- pionatura casuale, sono stati controllati per accertare l’eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un oppor- tuno metodo, oppure sottoposti a esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezio- nati, in periodi appropriati e comunque all’atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della messa in com- mercio e che non è stato osservato nessun indizio di Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloido- gyne fallax Karssen. 25.4.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., non Ferme restando le disposizioni applicabili ai destinati alla piantagione tuberi di cui all’allegato 3 parte A sezione I punti 25.1, 25.2 e 25.3, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni dallo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. 25.4.2 Tuberi di Solanum tuberosum L. Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui all’allegato 3 parte A punti 10, 11 e 12 e all’allegato 4 parte A sezione I punti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 e 25.4.1, constatazione ufficiale che: a. i tuberi sono originari di un Paese notoria- mente indenne dalla Scrobipalpopsis solani- vora Povolny, oppure b. i tuberi sono originari di una zona che l’organizzazione fitosanitaria nazionale ha riconosciuto indenne dalla Scrobipalpopsis solanivora Povolny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. 25.5 Vegetali di Solanaceae, destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, ad eccezione delle se- tuberi di cui all’allegato 3 parte A punti 10, 11, menti, originari di Paesi nei quali sia- 12 e 13 e all’allegato 4 parte A sezione I punti no note manifestazioni di Potato stol- 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4, constatazione ufficiale bur mycoplasm che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasm è stato osservato sui vegetali nel luogo di produ- zione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.
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25.6 Vegetali di Solanaceae, destinati alla Ferme restando le disposizioni applicabili ai piantagione, ad eccezione dei tuberi di vegetali di cui all’allegato 3 parte A punti 11 e Solanum tuberosum L. e delle sementi 13 e all’allegato 4 parte A sezione I punto 25.5, di Lycopersicon lycopersicum (L.) se del caso, constatazione ufficiale che nessun Karsten ex. Farw., originari di Paesi sintomo di Potato spindle tuber viroid è stato nei quali siano note manifestazioni di osservato sui vegetali nel luogo di produzione Potato spindle tuber viroid dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo comple- to. 25.7 Vegetali di Capsicum annuum L., Ferme restando le disposizioni applicabili ai Lycopersicon lycopersicum (L.) vegetali di cui all’allegato 3 parte A punti 11 e Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana 13 e all’allegato 4 parte A sezione I punti 25.5 L. e Solanum melongena L., destinati e 25.6, se del caso, constatazione ufficiale: alla piantagione, ad eccezione delle a. che i vegetali sono originari di zone indenni sementi, originari di Paesi nei quali da Pseudomonas solanacearum (Smith) siano note manifestazioni di Pseudo- Smith, oppure monas solanacearum (Smith) b. che nessun indizio di Pseudomonas solana- cearum (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 26. Vegetali di Humulus lupulus L. desti- Constatazione ufficiale che nessun sintomo di nati alla piantagione, ad eccezione Verticillium alboatrum Reinke e Berthold e delle sementi Verticillum dahloiae Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.
27.1 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Constatazione ufficiale:
Moul., Dianthus L. e Pelargonium a. che nessun indizio di Heliothis armigera l’Hérit. ex Ait., destinati alla pianta- Hübner o Spodoptera littoralis (Boisd.) gione, ad eccezione delle sementi è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo com- pleto, oppure b. che i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali or- ganismi nocivi. 27.2 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali Moul., Dianthus L. et Pelargonium di cui all’allegato 4 parte A sezione I punto l’Herit. ex Ait., ad eccezione delle se- 27.1, constatazione ufficiale: menti a. che nessun indizio di Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugi perda Smith o Spodoptera litura (Fabricius) è stato osser- vato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b. che i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali or- ganismi nocivi. 28. Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali Moul., destinati alla piantagione, ad di cui all’allegato 4 parte A sezione I punti 27.1 eccezione delle sementi e 27.2, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono al massimo la terza generazione di materiali rivelatisi, all’atto di prove virologiche, esenti da Chrysanthemum stunt viroid, oppure provengono diret- tamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivela-
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to esente da Chrysanthemum stund viroid all’atto di un controllo ufficiale eseguito al momento della fioritura, b. che i vegetali e le talee: – provengono da ditte ispezionate ufficial- mente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di Puccinia horiana Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si sono manifestati sintomi di Pucci- nia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti l’esportazione, oppure – sono stati sottoposti a idoneo trattamento contro Puccinia horiana Hennings, c. che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui pro- vengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione. 28.1 Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Ferme restando le disposizioni applicabili ai Moul. e Lycopersicon lycopersicum tuberi di cui all’allegato 3 parte A punto 13 e (L.), Karsten ex Farw., destinati alla all’allegato 4 parte A sezione I punti 25.5, 25.6, piantagione, ad eccezione delle 25.7, 27.1, 27.2 e 28, constatazione ufficiale: sementi a. che i vegetali sono stati ininterrottamente in un Paese indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus, oppure b. che i vegetali sono stati ininterrottamente in una zona che l’organizzazione fitosanitaria nazionale del Paese di esportazione ha rico- nosciuto indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosani- tarie, oppure c. che i vegetali sono stati ininterrottamente in un luogo di produzione riconosciuto indenne dal Chrysanthemum stem necrosis virus e controllato attraverso ispezioni ufficiali e, se del caso, mediante esami. 29. Vegetali di Dianthus L., destinati Ferme restando le esigenze applicabili ai vege- alla piantagione ad eccezione delle tali di cui all’allegato 4 parte A sezione I punti sementi 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale: – che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burk- holder) Starr e Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma all’atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite
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almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, – che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra è sta- to osservato sui vegetali. 30. Bulbi di Tulipa L. e Narcissus L., ad Constatazione ufficiale che nessun sintomo di eccezione di quelli per i quali è dimo- Ditylerichus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato strato, dalle caratteristiche dell’imbal- osservato sui vegetali dall’inizio dell’ultimo laggio o da altri elementi, che sono ciclo vegetativo completo. destinati alla vendita diretta a un con- sumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi 31. Vegetali di Pelargonium l’Hérit. ex Ferme restando le esigenze applicabili ai Ait., destinati alla piantagione, ad ec- vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione I cezione delle sementi, originari di Pa- punti 27.1 e 27.2, constatazione ufficiale che i esi nei quali siano note manifestazioni vegetali: di Tomato ringspot virus: a. nei quali non sono notoriamente a. provengono direttamente da luoghi di pro- presenti Xiphinema americanum duzione nei quali non siano note manifesta- Cobb sensu lato (popolazioni non zioni di Tomato ringspot virus, europee) o altri vettori di Tomato oppure ringspot virus b. derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus a un sistema ufficialmente approvato di test virologici constatazione ufficiale che i vegetali: b. nei quali sono notoriamente presen- a. provengono direttamente da luoghi di pro- ti Xiphinema americanum Cobb duzione nei quali non siano note manifesta- sensu lato (popolazioni non euro- zioni di Tomato ringspot virus né sul suolo, pee) o altri vettori di Tomato ring- né sui vegetali, spot virus oppure b. derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot a un sistema ufficialmente approva- to di test virologici. 32.1 Vegetali di specie erbacee, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, diversi da: vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione I – bulbi, punti 27.1, 27.2, 28 e 29, se del caso, constata- – cormi, ione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati – vegetali della famiglia Gramineae, in vivaio e: – rizomi, a. sono originari di una zona che il servizio – sementi, fitosanitario nazionale del Paese di esporta- – tubercoli, zione ha riconosciuto indenne da Liriomyza originari di Paesi nei quali siano note sativae (Blanchard) e Amauromyza maculo- manifestazioni di Liriomyza sativae sa (Malloch) conformemente alle pertinenti Blanchard e Amauromyza maculosa norme internazionali per le misure fitosani- (Malloch) tarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b. sono originari di un luogo di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromy- za maculosa (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure
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fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione sup- plementare» e dichiarato indenne da Lirio- myza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure c. immediatamente prima dell’esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo tratta- mento contro Liriomyza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch) e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risul- tati indenni da Liriomyza sativae (Blan- chard) e Amauromyza maculosa (Malloch). Nei certificati di cui all’articolo 8 della pre- sente ordinanza va specificato il trattamento applicato. 32.2 Fiori recisi di Dendranthema (DC) Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila ortaggi a foglia: L. e Solidago L., e ortaggi a foglia di – sono originari di un Paese indenne da Lirio- Apium graveolens L. e Ocimum L. myza sativae (Blanchard) e Amauromyza maculosa (Malloch), oppure – immediatamente prima dell’esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Liriomyza sativae (Blan- chard) e Amauromyza maculosa (Malloch). 32.3 Vegetali di specie erbacee, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione di: vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione I – bulbi, punti 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1, constatazione – cormi, ufficiale: – vegetali della famiglia Gramineae, a. che i vegetali sono originari di una zona – rizomi, notoriamente indenne da Liriomyza huido- – sementi, brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii – tubercoli (Burgess), oppure b. che nessun sintomo di Liriomyza huidobren- sis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Bur- gess) è stato osservato nel luogo di produ- zione all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure c. che immediatamente prima dell’esporta- zione i vegetali sono stati sottoposti a ispe- zione ufficiale e risultati indenni da Liriom- yza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess).
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33. Vegetali con radici, piantati o destinati Constatazione ufficiale che il luogo di produ- alla piantagione, coltivati all’aperto zione è notoriamente indenne da Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e Synchytrium endo- bioticum (Schilbersky) Percival.
34. Terra e terreno di coltura aderenti o Constatazione ufficiale:
associati ai vegetali, costituiti integral- a. che il terreno di coltura, al momento della mente o parzialmente di terra o di so- piantagione: stanze solide organiche, quali parti di – non conteneva terra e materia inorgani- vegetali, humus, compresa torba e che, corteccia o costituiti in parte di qual- oppure siasi sostanza inorganica solida, desti- – era esente da insetti e nematodi nocivi ed nati ad assicurare la sopravvivenza dei era stato sottoposto a idoneo esame o vegetali e originari di: trattamento termico o fumigazione atti ad – Turchia assicurare che fosse esente da altri orga- – Bielorussia, Georgia, Moldavia, nismi, nocivi, Russia e Ucraina, oppure – Paesi non europei ad eccezione – era stato sottoposto a idoneo trattamento di Algeria, Egitto, Israele, Libia, atto a eliminare gli organismi nocivi, Marocco e Tunisia e che b. dopo la piantagione: – sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure – nelle due settimane precedenti la spedi- zione, i vegetali sono stati liberati del ter- reno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la lo- ro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a. 35.1 Vegetali di Beta vulgaris L., destinati Constatazione ufficiale che nessun sintomo di alla piantagione, ad eccezione delle Beet curly top virus (isolati non europei) è stato sementi osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 35.2 Vegetali di Beta vulgaris L., destinati Ferme restando le esigenze applicabili ai vege- alla piantagione, ad eccezione delle tali di cui all’allegato 4 parte A sezione I punto sementi, originari di Paesi nei quali 35.1, constatazione ufficiale: siano note manifestazioni di Beet leaf a. che nella zona di produzione non sono note curl virus manifestazioni di Beet leaf curl virus, e b. che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.
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36.1 Vegetali destinati alla piantagione ad Ferme restando le disposizioni applicabili ai eccezione di: vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione I – bulbi, punti 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3, se del – cormi, caso, constatazione ufficiale che i vegetali di – rizomi, cui alla prima colonna sono stati coltivati in – sementi, vivaio e: – tubercoli a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esporta- zione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosani- tarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b. sono originari di un luogo di produzione che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione sup- plementare» e dichiarato indenne da Thrips palmi Karny all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure c. immediatamente prima dell’esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Thrips palmi Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny. Nei certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato. 36.2 Fiori recisi della famiglia Orchida- Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i ceae, frutti di Momordica L. e Sola- frutti: num melongena L. – sono originari di un Paese indenne da Thrips palmi Karny, oppure – immediatamente prima dell’esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Thrips palmi Karny. 37. Vegetali di Palmae, destinati alla Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali piantagione, ad eccezione delle di cui all’allegato 3 parte A punto 17, constata- sementi, originari di Paesi non europei zione ufficiale che: a. i vegetali sono originari di una zona ricono- sciuta indenne dal Palm lethal yellowing mycoplasm e dal CadangCadang viroid e tali organismi non sono stati osservati né nel luogo di produzione né nelle immediate vi- cinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegeta- tivo completo, oppure b. nessun sintomo di Palm lethal yellowing mycoplasm e Cadang-Cadang viroid è stato osservato sui vegetali dall’inizio dell’ultimo
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ciclo vegetativo completo, sono stati estir- pati dal luogo di produzione i vegetali che giustificano il sospetto di introduzione di questi agenti patogeni e i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento inteso a era- dicare il Myndus crudus Van Duzee, c. le colture tissutali derivano da materiale che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a. e b. 37.1 Vegetali di Palmae, destinati alla Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali piantagione, aventi un fusto del dia- di cui all’allegato 3 parte A punto 17, e le esi- metro superiore a 5 cm alla base e ap- genze di cui all’allegato 4 parte A sezione I partenenti ai seguenti generi: Brahea punto 37, constatazione ufficiale che i vegetali: Mart., Butia Becc., Chamaerops L., a. sono stati ininterrottamente in un Paese no- Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoe- toriamente indenne dalla Paysandisia ar- nix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., chon (Burmeister), Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax oppure Mart., Washingtonia Raf. b. sono stati ininterrottamente in una zona che l’organizzazione fitosanitaria nazionale ha riconosciuto indenne dalla Paysandisia ar- chon (Burmeister), conformemente alle per- tinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c. per un periodo di almeno due anni prima dell’esportazione sono stati in un luogo di produzione: – registrato e sorvegliato dall’organizzazio- ne fitosanitaria nazionale nel Paese di o- rigine, e – in cui i vegetali erano in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione della Paysandi-sia archon (Burmeister) o soggetto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e – in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali eseguite a intervalli op- portuni, anche immediatamente prima dell’esportazione.
38.1 Vegetali di Camellia L., destinati alla Constatazione ufficiale:
piantagione, ad eccezione delle se- a. che i vegetali sono originari di zone nelle menti, originari di Paesi non europei quali non sono note manifestazioni di Cibo- rinia camelliae Kohn, oppure b. che nessun sintomo di Ciborinia camelliae Kohn è stato osservato su piante in fiore nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 38.2 Vegetali di Fuchsia L., destinati alla Constatazione ufficiale che nessun sintomo di piantagione, ad eccezione delle se- Aculops fuchsiae Keifer è stato osservato nel menti, originari di Stati Uniti d’Ame- luogo di produzione e che immediatamente pri- rica o Brasile ma dell’esportazione i vegetali sono stati ispe- zionati e sono risultati indenni da Aculops fuchsiae Keifer.
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39. Alberi e arbusti, destinati alla pianta- Ferme restando le disposizioni applicabili ai gione, ad eccezione delle sementi e vegetali di cui all’allegato 3 parte A punti 1, 2, dei vegetali in coltura tessutale, origi- 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18, parte B punto 1 o all’alle- nari di Paesi diversi dai Paesi europei gato 4 parte A sezione I punti 8.1, 8.2, 9, 10, e mediterranei 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1 e 38.2, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali: – sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti, – sono cresciuti in vivaio, – sono stati sottoposti a ispezione in tempi op- portuni e prima dell’esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus e altri or- ganismi nocivi virus-simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nema- todi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto a eliminare tali organismi. 40. Alberi e arbusti a foglia caduca, desti- Ferme restando le disposizioni applicabili ai nati alla piantagione, ad eccezione vegetali di cui all’allegato 3 parte A punti 2, 3, delle sementi e dei vegetali in coltura 9, 15, 16, 17 e 18, parte B punto 1 e all’allega- tessutale, originari di Paesi diversi dai to 4 parte A sezione I punti 11.1, 11.2, 11.3, 12, Paesi europei e mediterranei 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1, se del caso, constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie. 41. Vegetali annuali e biennali, eccetto Ferme restando le disposizioni applicabili, se Gramineae, destinati alla piantagione, del caso, ai vegetali di cui all’allegato 3 parte A ad eccezione delle sementi, originari punti 11 e 13 e all’allegato 4 parte A sezione I di Paesi diversi dai Paesi europei e punti 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e mediterranei 35.2, constatazione ufficiale che i vegetali: – sono stati coltivati in vivaio, – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti, – sono stati ispezionati in tempi opportuni pri- ma dell’esportazione, e – trovati esenti da sintomi di batteri, virus e altri organismi nocivi particolarmente pe- ricolosi virus simili, – trovati esenti da indizi o sintomi di nema- todi, insetti, acari e funghi nocivi partico- larmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto a eliminare ta- li organismi. 42. Vegetali della famiglia Gramineae di Ferme restando le esigenze applicabili, se del erbe perenni ornamentali delle sotto- caso, ai vegetali di cui all’allegato 4 parte A famiglie Bambusoideae, Panicoideae sezione I punti 33 e 34, constatazione ufficiale e dei generi Buchloe, Bouteloua Lag., che i vegetali: Calamagrostis, Cortaderia Stapf., – sono stati coltivati in vivaio, Glyceria R. Bz., Hakonechloa Mak. – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e ex Honda, di frutti,
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Hystrix, Molinia, Phalaris L., – sono stati ispezionati in tempi opportuni pri- Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L., ma dell’esportazione, Uniola L., destinati alla piantagione, e ad eccezione delle sementi, originari – trovati esenti da sintomi di batteri, virus e di Paesi diversi dai Paesi europei e altri organismi nocivi particolarmente pe- mediterranei ricolosi virus simili, – trovati esenti da indizi o sintomi di nema- todi, insetti, acari e funghi nocivi partico- larmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto a eliminare ta- li organismi. 43. Vegetali nanizzati naturalmente o arti- Ferme restando le esigenze applicabili, se del ficialmente, destinati alla piantagione, caso, ai vegetali di cui all’allegato 3 parte A ad eccezione delle sementi, originari punti 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18, parte B punto di Paesi non europei 1 o all’allegato 4 parte A sezione I punti 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42, constata- zione ufficiale: a. che i vegetali, compresi quelli raccolti diret- tamente da habitat naturali, sono stati colti- vati, tenuti e curati per almeno due anni con- secutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali; b. che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a.: aa. almeno durante il periodo menzionato alla lettera a.: – sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra, – sono stati sottoposti a idonei tratta- menti atti a garantire l’assenza di rug- gini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazio- ne di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all’arti- colo 8 della presente ordinanza alla rubrica «Disinfestazione e/o tratta- mento di disinfezione», – sono stati sottoposti a ispezione uffi- ciale almeno sei volte l’anno, a inter- valli opportuni, per l’accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati 1 e 2 della presente ordi- nanza. Tali ispezioni, che devono es- sere eseguite anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a., devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le par- ti che fuoriescono dal substrato di col- tura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest’ultimo non com-
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prende più di 3000 vegetali, oppure del 10 % dei vegetali di un genere, se quest’ultimo comprende più di 3000 vegetali, – sono risultati esenti, all’atto delle ispe- zioni, dagli organismi nocivi in que- stione menzionati nel precedente trat- tino, i vegetali infestati devono essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, a un trattamen- to adeguato, e inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l’as- senza degli organismi nocivi citati, – sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato uti- lizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopodiché sono stati esa- minati e dichiarati esenti da organismi nocivi, – sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati: – scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda, oppure – scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substra- to di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa., quinto trattino, oppure – sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la so- stanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali tratta- menti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla rubri- ca «Disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»; bb. sono imballati in contenitori chiusi, uffi- cialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che deve essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all’arti- colo 8 della presente ordinanza alla ru- brica «Dichiarazione supplementare» per consentire l’identificazione della partita.
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44. Vegetali di erbacee perenni destinati Ferme restando le esigenze applicabili, se del alla piantagione, ad eccezione delle caso, ai vegetali di cui all’allegato 4 parte A sementi, delle famiglie Caryophylla- sezione I punti 32.1, 32.2, 32.3, 33 e 34, con- ceae (tranne Dianthus L.), Compositae statazione ufficiale che i vegetali: (tranne Dendranthema [DC.] Des – sono stati coltivati in vivaio, Moul.), Cruciferae, Leguminosae und – sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e Rosaceae (tranne Fragaria L.), origi- di frutti, nari di Paesi diversi dai Paesi europei – sono stati ispezionati in tempi opportuni e mediterranei prima dell’esportazione e – trovati esenti da sintomi di batteri, virus e altri organismi nocivi particolarmente pe- ricolosi virus simili, – trovati esenti da indizi o sintomi di nema- todi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto a eliminare tali organismi. 45.1 Vegetali di specie erbacee e vegetali Ferme restando le disposizioni applicabili ai di Ficus L. e d’Hibiscus L., destinati vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione I alla piantagione, ad eccezione di bulbi, punti 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 e 36.1, cormi, rizomi, sementi e tuberi, constatazione ufficiale che i vegetali: originari di Paesi non europei a. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esporta- zione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme inter- nazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all’ar- ticolo 8 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b. sono originari di una zona che il servizio fitosanitario nazionale del Paese di esporta- zione ha riconosciuto indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme inter- nazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) all’atto di ispe- zioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove set- timane precedenti l’esportazione, oppure c. qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo hanno rice- vuto un idoneo trattamento atto a garantire l’assenza di Bemisia tabaci Genn. (popola- zioni non europee); successivamente lo stes- so luogo di produzione deve essere risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. (popola- zioni non europee) in seguito all’attuazione di idonee procedure per l’eradicazione di
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Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non eu- ropee), sia all’atto di ispezioni ufficiali ese- guite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l’esportazione sia nell’ambito di controlli eseguiti nello stesso periodo. Nei certificati di cui all’articolo 8 della presente ordinanza, alla rubrica «Dichiarazione sup- plementare» va specificato il trattamento applicato. 45.2 Fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli Gypsophila L., Hypericum L., Lisian- ortaggi a foglia: thus L., Rosa L., Solidago L., Trache- – sono originari di un Paese indenne da Bemi- lium L. e ortaggi a foglia di Ocimum sia tabaci Genn. (popolazioni non europee), L., originari di Paesi non europei oppure – immediatamente prima dell’esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee). 45.3 Vegetali di Lycopersicon lycopersi- Ferme restando le esigenze applicabili, se del cum (L.) Karsten ex Farw. destinati al- caso, ai vegetali di cui all’allegato 3 parte A la piantagione, ad eccezione delle se- punto 13 e all’allegato 4 parte A sezione I menti, originari di Paesi nei quali sia- punti 25.5, 25.6 e 25.7, constatazione ufficiale no note manifestazioni di Tomato che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl Yellow Leaf Curl Virus: virus è stato osservato sui vegetali, constata- a. dove non è nota la presenza di Be- zione ufficiale: misia tabaci Genn a. che nessun sintomo di Tomato yellow leaf b. dove è nota la presenza di Bemisia curl virus è stato osservato sui vegetali e: tabaci Genn aa. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn, oppure bb. che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure b. che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato nel luogo di pro- duzione e che quest’ultimo è stato sottopo- sto a idoneo trattamento e a un regime di controllo per accertare l’assenza di Bemisia tabaci Genn. 46. Vegetali destinati alla piantagione, ad Ferme restando le disposizioni applicabili, se eccezione delle sementi, dei bulbi, dei del caso, ai vegetali di cui all’allegato 3 parte A tuberi, dei cormi e dei rizomi, origina- punto 13 e all’allegato 4 parte A sezione I ri di Paesi nei quali sono notoriamente punti 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, presenti determinati organismi nocivi 44, 45, 45.1, 45.2 e 45.3, particolarmente pericolosi; gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: – Bean golden mosaic virus – Cowpea mild mottle virus – Lettuce infectious yellows virus – Pepper mild tigré virus – Squash leaf curl virus
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– altri virus trasmessi da Bemisia tabaci Genn.; a. Paesi, nei quali non è nota la pre- constatazione ufficiale che nessun sintomo senza di Bemisia tabaci Genn. (po- degli organismi nocivi particolarmente perico- polazioni non europee) o di altri losi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali vettori degli organismi nocivi parti- durante l’intero ciclo vegetativo; colarmente pericolosi di cui trattasi constatazione ufficiale che nessun sintomo b. Paesi, nei quali è nota la presenza degli organismi nocivi particolarmente perico- di Bemisia tabaci Genn. (popola- losi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali zioni non europee) o di altri vettori durante un adeguato periodo, degli organismi nocivi particolar- e mente pericolosi a. che i vegetali sono originari di zone notoria- mente indenni da Bemisia tabaci Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure b. che il luogo di produzione è risultato inden- ne da Bemisia tabaci Genn. E da altri vettori degli organismi nocivi particolarmente peri- colosi di cui trattasi all’atto di ispezioni uffi- ciali eseguite in tempi opportuni, oppure c. che i vegetali sono sottoposti a idoneo trat- tamento atto a eradicare Bemisia tabaci Genn.
47. Sementi di Helianthus annuus L. Constatazione ufficiale:
a. che le sementi sono originarie di zone noto- riamente indenni da Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni, oppure b. che le sementi, ad eccezione di quelle pro- dotte da varietà resistenti a tutte le razze di Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte a idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni. 48. Sementi di Lycopersicon lycopersicum Constatazione ufficiale che le sementi sono (L.) Karsten ex Farw. state ottenute con un metodo adeguato di estra- zione acida o con un metodo equivalente approvato dall’UFAG e a. che le sementi sono originarie di zone nelle quali Clavibacter michiganensis ssp. michi- ganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono noto- riamente presenti, oppure b. che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato os- servato sui vegetali nel luogo di produzione durante l’intero ciclo vegetativo, oppure c. che le sementi sono state sottoposte a una prova ufficiale riguardante almeno gli orga- nismi nocivi in questione, eseguita su un
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campione rappresentativo e in base a metodi idonei, e all’atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi.
49.1 Sementi di Medicago sativa L. Constatazione ufficiale:
a. che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di labora- torio eseguite su un campione rappresenta- tivo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, oppure b. che prima dell’esportazione è stata eseguita una fumigazione. 49.2 Sementi di Medicago sativa L., origi- Ferme restando le esigenze applicabili ai vege- narie di Paesi nei quali siano note ma- tali di cui all’allegato 4 parte A sezione I punto nifestazioni di Clavibacter michiga- 49.1, constatazione ufficiale: nensis ssp. insidiosus Davis et al. a. che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., né nell’azienda, né nelle immediate vicinan- ze, b. – che la coltura appartiene a una varietà riconosciuta, molto resistente a Clavibac- ter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., oppure – che al momento del raccolto delle semen- ti la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure – che il contenuto di materie inerti non su- pera, in peso lo 0,1 %, c. che nessun sintomo di Clavibacter michiga- nensis ssp. insidiosus Davis et al. è stato osservato nel luogo di produzione o in coltu- re adiacenti di Medicago sativa L. durante l’ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, d. che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L. durante i tre anni precedenti la se- mina.
51. Sementi di Phaseolus L. Constatazione ufficiale:
a. che le sementi sono originarie di zone noto- riamente indenni da Xanthomonas campe- stris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure b. che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all’atto di tali esami, è risultato esente da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.
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52. Sementi di Zea mays L. Constatazione ufficiale:
a. che le sementi sono originarie di zone noto- riamente indenni da Erwinia stewartii (Smith) Dye, oppure b. che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all’atto di tale esame, è risultato esente da Erwinia stewartii (Smith) Dye. 53. Sementi dei generi Triticum, Secale e Constatazione ufficiale che le sementi sono X Triticosecale originarie di Afghani- originarie di una zona notoriamente indenne da stan, India, Iraq, Iran, Messico, Nepal, Tilletia indica Mitra. Pakistan, Sudafrica e Stati Uniti d’America, dove è nota la presenza di Tilletia indica Mitra.
54. Semi dei generi Triticum, Secale e X Constatazione ufficiale:
Triticosecale originari di Afghanistan, a. che i semi sono originari di una zona noto- India, Iraq, Iran, Messico, Nepal, riamente indenne da Tilletia indica Mitra, Pakistan, Sudafrica e Stati Uniti oppure d’America, dove è nota la presenza di b. che nessun sintomo di Tilletia indica Mitra è Tilletia indica Mitra. stato osservato sui vegetali nel luogo di pro- duzione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da Tilletia indica Mitra all’atto di tali prove.
Sezione II Merci di origine svizzera o provenienti da Stati membri dell’Unione europea Merci Esigenze particolari
2. Legname di Platanus L., compreso il a. Constatazione ufficiale che il legname è legname che non ha conservato la su- originario di zone notoriamente indenni da perficie rotonda naturale Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, oppure b. constatazione comprovata dal marchio «Klindried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto a essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, nel momento in cui l’opera- zione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.
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Merci Esigenze particolari
3.1 Legname e cortecce isolate di conifere Constatazione ufficiale che il legname o le (Coniferales), escluse quelle di Thuja cortecce isolate sono stati sottoposti a un ade- L., ad eccezione del legname in forma guato trattamento termico durante il quale la di: parte più interna del legname è stata mantenu- – piccole placche, particelle, avanzi o ta per almeno 30 minuti a una temperatura cascami, ottenuti completamente o minima di 56 °C al fine di garantire l’assenza in parte da dette conifere, di nematodi del pino vivi. – casse, cassette o fusti per imballag- gio, – palette, palette a cassa o altre palette di carico, – paglioli, distanziatori e supporti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario delle zone delimi- tate del Portogallo conformemente alla decisione 2006/133/CE22. 3.2 Legname di conifere (Coniferales), ad Constatazione ufficiale che il legname è stato eccezione della Thuja L., in forma di sottoposto ad adeguata fumigazione al fine di piccole placche, particelle, avanzi o garantire l’assenza di nematodi del pino vivi. cascami, ottenuti completamente o in parte dalle suddette conifere, origina- rio delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE23.
3.3 Legname di conifere (Coniferales), ad Il legname deve:
eccezione della Thuja L., in forma di – essere soggetto a una delle misure appro- paglioli sciolti, distanziatori e suppor- vate di cui all’allegato 1 della Norma inter- ti, compreso quello che non ha conser- nazionale FAO per le misure fitosanitarie vato la superficie rotonda naturale, n. 1525 originario delle zone delimitate del e Portogallo conformemente alla deci- – essere contrassegnato, ai sensi dell’allegato sione della Commissione europea 2, dal sopra menzionato marchio della nor- 2006/133/CE24. ma internazionale FAO.
3.4 Legname di conifere (Coniferales), ad Il legname deve:
eccezione della Thuja L., in forma di – essere soggetto a una delle misure appro- casse, cassette, a esclusione delle cas- vate di cui all’allegato 1 della Norma inter- sette fabbricate interamente in legno e nazionale FAO per le misure fitosanitarie con uno spessore pari o inferiore ai n. 1527
6 mm, gabbie, fusti e imballaggi e
simili, palette, palette a cassa o altre – essere contrassegnato, ai sensi dell’alle- palette di carico e spalliere di palette, gato 2, dal sopra menzionato marchio della siano essi utilizzati o meno per il norma internazionale FAO.
22 Decisione 2006/133/CE della Commissione del 13 feb. 2006 che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphe-lenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguar-da le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da que- sto organismo, GU L 52 del 23.02.2006, pag.34, modificata da ultimo dalla decisione 2009/420/CE, GU L 135 del 30.05.2009, pag. 29.
23 V. nota a piè di pagina relativa al punto 3.1
24 V. nota a piè di pagina relativa al punto 3.1
25 Guidelines for regulating wood packaging material in international trade. Questo docu- mento può essere consultato al seguente indirizzo: www.fao.org/docrep/010/a0785e/a0785e00.HTM
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trasporto di oggetti vari, originario delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE26. 4. Vegetali di Pinus L., destinati alla Constatazione ufficiale che nessun sintomo di piantagione, ad eccezione delle Scirrhia pini Funk & Parker è stato osservato sementi nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vege- tativo completo. 5.1 Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Ferme restando le esigenze applicabili, se del Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., caso, ai vegetali di cui all’allegato 4 parte A Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad sezione II punti 4 e 5, constatazione ufficiale: eccezione dei frutti e delle sementi, – che i vegetali sono stati sottoposti a un con- originari delle zone delimitate del trollo ufficiale e risultano indenni da segni Portogallo conformemente alla deci- o sintomi del nematode del pino, sione della Commissione europea – che nessun sintomo del nematode del pino è 2006/133/CE28. stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 6. Vegetali di Populus L., destinati alla Constatazione ufficiale che nessun sintomo di piantagione, ad eccezione delle se- Melampsora medusae Thümen è stato osserva- menti to nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegeta- tivo completo.
7. Vegetali di Castanea Mill. E Quercus Constatazione ufficiale:
L., destinati alla piantagione, ad ecce- a. che i vegetali sono originari di zone noto- zione delle sementi riamente indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure b. che nessun sintomo di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vege- tativo completo.
8. Vegetali di Platanus L., destinati alla Constatazione ufficiale:
piantagione, ad eccezione delle se- a. che i vegetali sono originari di una zona no- menti toriamente indenne da Ceratocystis fimbri- ata f.sp. platani Walter, oppure b. che nessun sintomo di Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vici- nanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetati- vo completo.
27 Guidelines for regulating wood packaging material in international trade. Questo docu- mento può essere consultato al seguente indirizzo: www.fao.org/docrep/010/a0785e/a0785e00.HTM
26 V. nota a piè di pagina relativa al punto 3.1
28 V. nota a piè di pagina relativa al punto 3.1
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9. Vegetali di Amelanchier Med., Chae- Constatazione ufficiale:
nomeles Lindl., Crataegus L., Cydo- a. che i vegetali sono originari di zone ricono- nia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus sciute indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Winsl. et al. conformemente alle disposi- Pyrus L. e Sorbus L., destinati alla zioni di cui all’allegato 4 parte B punto 21 piantagione, ad eccezione delle oppure sementi b. che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vi- cinanze che presentavano sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
10. Vegetali di Citrus L., Fortunella Constatazione ufficiale:
Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibri- a. che i vegetali sono originari di zone notoria di, ad eccezione dei frutti e delle se- mente indenni da Spiroplasma citri Saglio et menti al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchave li et Gikashvili, Citrus vein natio woody gall e Citrus tristeza virus (ceppi europei), oppure b. che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da mate- riali conservati in condizioni adeguate, sot- toposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Citrus tristeza virus (ceppi europei) e il Citrus vein enation woody gali, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti, e che la coltura abbia avuto luogo ininterrottamente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non sia stato osservato nessun sintomo di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tra- cheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus tristeza virus (ceppi europei) e Citrus vein enation woody gall oppure c. che i vegetali: – sono stati ottenuti nel rispetto di un si- stema di certificazione che richiede che essi provengano in linea diretta da mate- riali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Citrus vein natio woddy gali e il Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti, e risultati, all’atto di tali prove, esenti almeno da Ci- trus tristeza virus (ceppi europei) e come tali certificati in test individuali eseguiti secondo i metodi menzionati in questo paragrafo, – sono stati sottoposti a ispezione e nessun sintomo di Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, Citrus vein enation woody gall e Citrus tristeza virus (ceppi euro- pei), è stato osservato dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.
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11. Vegetali di Araceae, di Marantaceae, Constatazione ufficiale:
di Musaceae, di Persea spp. e di Stre- a. che nessuna contaminazione da Radopholus litziaceae, con radici o con terreno di similis (Cobb) Thorne è stata osservata nel coltura aderente o associato luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b. che terra e radici di vegetali sospetti sono state sottoposte, dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Rado- pholus similis (Cobb) Thorne e sono risulta- te indenni da tale organismo nocivo all’atto di tali prove.
12. Vegetali di Fragaria L., Prunus L. e Constatazione ufficiale:
Rubus L., destinati alla piantagione, a. che i vegetali sono originari di zone notoria- ad eccezione delle sementi mente indenni da determinati organismi no- Gli organismi nocivi particolarmente civi particolarmente pericolosi, pericolosi determinati sono oppure – per Fragaria L.: b. che nessun sintomo di malattie provocate – Phytophthora fragariae dagli organismi nocivi particolarmente peri- Hickman var. fragariae, colosi in questione è stato osservato su vege- – Arabis mosaic virus, tali nel luogo di produzione dall’inizio – Raspberry ringspot virus, dell’ultimo ciclo vegetativo completo. – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus, – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – per Prunus L.: – Apricot chlorotic leafroll myco- plasm, – Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye; – per Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. per- sicae (Prunier et al.) Young et al.; – per Rubus L.: – Arabis mosaic virus, – Raspberry ring spot virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Tomato black ring virus 13. Vegetali di Cydonia Mill. e Pyrus L., Ferme restando le esigenze applicabili ai destinati alla piantagione, ad eccezio- vegetali di cui al punto 9 parte A sezione II ne delle sementi allegato 4, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoria- mente indenni da Pear decline mycoplasm, oppure b. che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto a estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vici- nanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un’infezione da Pear decline mycoplasm.
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14. Vegetali di Fragaria L., destinati alla Ferme restando le esigenze applicabili ai vege- piantagione, ad eccezione delle se- tali di cui all’allegato 4 parte A sezione II pun- menti to 12, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoria- mente indenni da Aphelenchoides besseyi Christie, oppure b. che nessun sintomo di Aphelenchoides besseyi Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c. che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b. del pre- sente punto o sono sottoposti a prove uffi- ciali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da Aphelenchoides besseyi Christie. 15. Vegetali di Malus Mill., destinati Ferme restando le esigenze applicabili ai vege- alla piantagione, ad eccezione tali di cui all’allegato 4 parte A sezione II pun- delle sementi to 9, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone notoria- mente indenni da Apple proliferation myco- plasm, oppure b. aa. che i vegetali, escluse le piantine genera- te da semi: – hanno ottenuto certificati ufficiali nel- l’ambito di un sistema di certificazio- ne che richiede che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a pro- ve ufficiali riguardanti almeno l’Apple proliferation mycoplasm mediante in- dicatori appropriati o metodi equiva- lenti e rivelatisi esenti dal suddetto or- ganismo nocivo all’atto di tali prove, oppure – provengono in linea diretta da mate- riali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegeta- tivi completi ad almeno una prova uf- ficiale riguardante almeno l’Apple proliferation mycoplasm mediante in- dicatori appropriati o metodi equiva- lenti e rivelatisi esenti dal suddetto or- ganismo nocivo all’atto di tali prove, bb. che dall’inizio degli ultimi tre cicli ve- getativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall’Apple proliferation mycoplasm, né sui vegetali nel luogo di produzione, né sui vegetali sensibili nelle immediate vicinanze.
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16. Vegetali delle seguenti specie di Pru- Ferme restando le esigenze applicabili ai vege- nus destinati alla piantagione, ad ec- tali di cui all’allegato 4 parte A sezione II cezione delle sementi: punto 12, constatazione ufficiale: – Prunus amygdalus Batsch a. che i vegetali sono originari di zone notoria- – Prunus armeniaca L. mente indenni da Plum pox virus, oppure – Prunus blireiana André b. aa. che i vegetali, escluse le piantine gene- – Prunus brigantina Vill. rate da semi: – Prunus cerasifera Ehrh. – hanno ottenuto certificati ufficiali nel- – Prunus cistena Hansen l’ambito di un sistema di certificazio- – Prunus curdica Fenzl. Et Fritsch. ne che richiede che essi provengano in – Prunus domestica ssp. domestica L. linea diretta da materiali conservati in – Prunus domestica ssp. insititia (L.) condizioni adeguate, sottoposti a pro- C.K. Schneid ve ufficiali riguardanti almeno il Plum – Prunus domestica ssp. italica pox virus mediante indicatori appro- (Borkh.) Hegi. priati o metodi equivalenti e rivelatisi – Prunus glandulosa Thunb. esenti dal suddetto organismo nocivo – Prunus holoserica Batal. all’atto di tali prove, – Prunus hortulana Bailey oppure – Prunus japonica Thunb. – provengono in linea diretta da mate- – Prunus mandshurica (Maxim.) riali conservati in condizioni adeguate, Koehne sottoposti negli ultimi tre cicli vegeta- – Prunus maritima Marsh. tivi completi ad almeno una prova uf- – Prunus mume Sieb. et Zucc. ficiale riguardante almeno il Plum pox – Prunus nigra Ait. virus mediante indicatori appropriati o – Prunus persica (L.) Batsch metodi equivalenti e rivelatisi esenti – Prunus salicina L. dal suddetto organismo nocivo all’atto – Prunus sibirica L. di tali prove, – Prunus simonii Carr. bb. che dall’inizio degli ultimi tre cicli ve- – Prunus spinosa L. getativi completi non sono stati osservati – Prunus tomentosa Thunb. sintomi di malattie provocate dal Plum – Prunus triloba Lindl. pox virus, né sui vegetali nel luogo di – altre specie di Prunus L. produzione, né sui vegetali sensibili nel- sensibili al Plum pox virus le immediate vicinanze, cc. che si è provveduto a estirpare i vegetali del luogo di produzione che hanno mo- strato sintomi di malattie dovute ad altri virus o agenti patogeni virus-simili. 17. Vegetali di Vitis L., ad eccezione dei Constatazione ufficiale che nessun sintomo di frutti e delle sementi Flavescence dorée e di Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dal- l’inizio degli ultimi due cicli vegetativi com- pleti.
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18.1 Tuberi di Solanum tuberosum L., de- Constatazione ufficiale:
stinati alla piantagione. a. che sono state osservate le disposizioni del- l’UFAG per la lotta contro Synchytrium en- dobioticum (Schilbersky) Percival, e b. che i tuberi sono originari di una zona noto- riamente indenne da Clavibacter michiga- nensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., o che le disposizioni dell’UFAG relative alla lotta contro tale organismo sono state osservate, e c. che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da Globodera rosto- chiensis (Wollenweber) Behrens et Globo- dera pallida (Stone) Behrens, e d. aa. che i tuberi sono originari di zone noto- riamente indenni da Pseudomonas sola- nacearum (Smith) Smith, oppure bb. nelle zone in cui è nota la presenza di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne o ritenuto indenne da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith a seguito dell’applica- zione di un idoneo procedimento inteso a eradicare Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, e e. che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di Meloidogyne chi- twoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen, oppure nelle zone in cui è nota la presenza di Me- loidogyne chitwoodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen: – che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da Meloido gyne chitwoodi Golden et al. (tutte le po- polazioni) e Meloidogyne fallax Karssen, in base a un’indagine annuale della coltu- ra ospite, eseguita mediante ispezione vi- siva delle piante ospiti in periodi appro- priati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate cresciu- te sul luogo di produzione, oppure
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– che dopo il raccolto i tuberi, previa cam- pionatura casuale, sono stati controllati per accertare l’eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un oppor- tuno metodo, oppure sottoposti a esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezio- nati, in periodi appropriati e comunque all’atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della messa in com- mercio, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura dell’ordinanza del DFE del 7 dicembre 199829 sulle sementi e i tuberiseme, e che non è stato osserva to nessun indizio di Meloidogyne chit- woodi Golden et al. (tutte le popolazioni) e di Meloidogyne fallax Karssen. 18.2 Tuberi di Solanum tuberosum L., de- Ferme restando le esigenze applicabili ai tuberi stinati alla piantagione, ad eccezione di cui all’allegato 4 parte A sezione II pun- di quelli delle varietà ufficialmente to 18.1, constatazione ufficiale che i tuberi: ammesse – appartengono a selezioni avanzate (tale con- statazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattasi) – sono stati prodotti in Svizzera, e – provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottopo sti a controlli di quarantena ufficiali secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all’atto di tali controlli, da organismi nocivi particolarmente pericolosi. 18.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberi- a. I vegetali devono essere stati tenuti in con- fere di Solanum L. o relativi ibridi, dizioni di quarantena ed essere risultati e- destinati alla piantagione, ad eccezio senti, all’atto dei controlli di quarantena, da ne dei tuberi di Solanum tuberosum L. organismi nocivi particolarmente pericolosi. di cui all’allegato 4 parte A sezione II b. I controlli di quarantena di cui alla lettera a: punto 18.1 o 18.2, nonché del mate- aa. sono sorvegliati dall’UFAG e vengono riale per la salvaguardia delle varietà eseguiti da personale con formazione colturali conservato in banche di geni scientifica di tale Ufficio o di un altro o in collezioni di materiali genetici ente ufficialmente riconosciuto; bb. vengono eseguiti in un luogo munito di installazioni adeguate, che nella protezione dagli organismi nocivi particolarmente peri- colosi e nella conservazione del materiale offrono una garanzia sufficiente contro il rischio di propagazione di tali organismi nocivi;
29 RS 916.151.1
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cc. vengono eseguiti su ogni unità del mate- riale, – mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi particolarmente pericolosi, condotto a intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello sta- dio di sviluppo da esso raggiunto du- rante il programma di controllo, – mediante esame condotto secondo me- todi adeguati; – nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a: – Andean potato latent virus – Arracacha virus B (oca strain) – Potato black ringspot virus – Potato spindle tuber viroid – Potato virus T – Andean potato mottle virus – virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn e Yc) e Potato le- af roll virus – Clavibacter michiganensis ssp. se- pedonicus (Spieckermann et Kot- thoff) Davis et al., – Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith – nel caso di veri tuberiseme di patata, almeno ai virus e viroidi; di cui alle lettere aa.–cc.; dd. mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all’atto dell’esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi particolarmente pe- ricolosi che hanno causato tali sintomi. c. Qualsiasi materiale non trovato esente, all’atto dei controlli, da organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui alla lettera b., è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti a eliminare gli organismi nocivi. d. Ogni ente od organismo di ricerca che detie- ne il materiale di cui trattasi ne informa l’UFAG. 18.4 Vegetali di specie stolonifere o tuberi- Ogni ente od organismo di ricerca che detiene fere di Solanum L. o relativi ibridi, il materiale di cui trattasi ne informa l’UFAG. destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici
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18.5 Tuberi di Solanum tuberosum L., ad Dev’essere dimostrato, da un numero di regi- eccezione di quelli di cui all’allegato 4 strazione apposto sull’imballaggio o sul mezzo parte A sezione II punti 18.1, 18.2, di trasporto nel caso di patate caricate alla
18.3 o 18.4 rinfusa e come tali trasportate, che le patate
medesime sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione ufficialmente riconosciuti e ubicati in una zona di produzione, in modo che risulti che i tuberi sono indenni da Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, e che a. le disposizioni dell’UFAG relative alla lotta contro Synchytrium endobioticum (Schilber- sky) Percival e, b. se del caso, le disposizioni dell’UFAG rela- tive alla lotta contro Clavibacter michiga- nensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. sono rispettate. 18.6 Vegetali di Solanaceae destinati alla Ferme restando le esigenze applicabili, se del piantagione, ad eccezione delle se- caso, ai vegetali di cui all’allegato 4 parte A menti e degli altri vegetali di cui al- sezione II punti 18.1, 18.2 e 18.3, constatazio l’allegato 4 parte A sezione II punti ne ufficiale:
18.4 o 18.5 a. che i vegetali sono originari di zone notoria-
mente indenni da Potato stolbur mycoplasm, oppure b. che nessun sintomo di Potato stolbur myco- plasm è stato osservato sui vegetali nel luo- go di produzione dall’inizio dell’ultimo ci- clo vegetativo completo. 18.7 Vegetali di Capsicum annuum L., Ferme restando le disposizioni applicabili, se Lycopersicon lycopersicum (L.) del caso, ai vegetali di cui all’allegato 4 parte A Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana sezione II punto 18.6 constatazione ufficiale: L., e Solanum melongena L., destinati a. che i vegetali sono originari di zone notoria- alla piantagione, ad eccezione delle mente indenni da Pseudomonas solanacea- sementi rum (Smith) Smith, oppure b. che nessun indizio di Pseudomonas solana- cearum (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo. 19. Vegetali di Humulus lupulus L. desti- Constatazione ufficiale che nessun sintomo di nati alla piantagione, ad eccezione Verticillium alboatrum Reinke e Berthold e delle sementi Verticillum dahloiae Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.
19.1 Vegetali di Palmae, destinati alla Constatazione ufficiale che i vegetali:
piantagione, aventi un fusto del dia- a. sono stati ininterrottamente in una zona che metro superiore a 5 cm alla base e l’organizzazione fitosanitaria nazionale ha appartenenti ai seguenti generi: riconosciuto indenne dalla Paysandisia ar- Brahea Mart., Butia Becc., Chamae- chon (Burmeister), conformemente alle rops L., Jubaea Kunth, Livistona R. pertinenti norme internazionali per le misu- Br., Phoenix L., Sabal Adans., Sya- re fitosanitarie, grus Mart., Trachycarpus H. Wendl., oppure Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
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b. per un periodo di almeno due anni prima dello spostamento sono stati in un luogo di produzione: – registrato e sorvegliato dall’organismo ufficiale responsabile dello Stato memro di origine, e – in cui i vegetali erano in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedie l’introduzione della Paysandisia arhon (Burmeister) o soggetto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e – in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della Paysandisia archon (Burmeister) nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali eseguite a intervalli op- portuni.
20. Vegetali di Dendranthema (DC.) Des Constatazione ufficiale che:
Moul, Dianthus L., Pelargonium a. nessun indizio di Helicoverpa armigera l’Hérit. ex Ait., destinati alla pianta- Hübner o Spodoptera littoralis (Boisd.) è gione, ad eccezione delle sementi stato osservato nel luogo di produzione dal- l’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo com- pleto, oppure b. i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trat- tamento atto a proteggerli contro tali orga- nismi nocivi. 21.1 Vegetali di Dendranthema (DC) Des Ferme restando le disposizioni applicabili, se Moul. destinati alla piantagione, ad del caso, ai vegetali di cui all’allegato 4 parte eccezione delle sementi A sezione II punto 20, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono al massimo la terza generazione di materiali rivelatisi, all’atto di prove virologiche, esenti da Chrysanthe- mum stunt viroid, o provengono diretta- mente da materiali di cui un campione rap- presentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stunt viroid all’atto di un controllo ufficiale eseguito al momento della fioritura; b. che i vegetali e le talee provengono da ditte: – ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi preceden ti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di Puccinia horia- na Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di Puccinia horiana Hennings durante i tre mesi precedenti la messa in commercio, oppure
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– la partita è stata sottoposta a idoneo trat- tamento contro Puccinia horiana Hen- nings; c. che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui pro- vengono, o che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di Didymella ligulicola (Ba- ker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osser- vato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione. 21.2 Vegetali di Dianthus L., destinati alla Ferme restando le esigenze applicabili ai piantagione, ad eccezione delle se- vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione II menti punto 20, constatazione ufficiale: – che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate indenni da Erwinia chrysanthemi pv. Dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burk- holder) Starr et Burkholder e Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma all’atto delle prove ufficialmente riconosciute, ese- guite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni, – che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra. 22. Bulbi di Tulipa L. e Narcissus L., ad Constatazione ufficiale che nessun sintomo di eccezione di quelli per i quali è dimo- Ditylenchus dipsace (Kühn) Filipjev è stato strato, dalle caratteristiche dell’imbal osservato sui vegetali dall’inizio dell’ultimo laggio o da altri elementi, che sono ciclo vegetativo completo. destinati alla vendita diretta a un con- sumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi 23. Vegetali di specie erbacee, destinati Ferme restando le disposizioni applicabili ai alla piantagione, ad eccezione di: vegetali di cui all’allegato 4 parte A sezione II – bulbi, punti 20, 21.1 o 21.2, constatazione ufficiale: – cormi, a. che i vegetali sono originari di una zona – vegetali della famiglia delle notoriamente indenne da Liriomyza huido- Gramineae, brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii – rizomi, (Burgess), – sementi, oppure – tuberi b. che nessun sintomo di Liriomyza huidobren- sis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Bur- gess) è stato osservato nel luogo di produ- zione all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure c. che immediatamente prima della messa in commercio i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da Li- riomyza huidobrensis (Blanchard) e Lirio- myza trifolii (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro Liriomyza huido- brensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess).
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24. Vegetali con radici, piantati o destinati Il luogo di produzione è notoriamente indenne alla piantagione, coltivati all’aperto da Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Glo- bodera pallida (Stone) Behrens, Globodera ro- stochiensis (Wollenweber) Behrens e Synchy- trium endobioticum (Schilbersky) Percival.
25. Vegetali di Beta vulgaris L. destinati Constatazione ufficiale:
alla piantagione, ad eccezione delle a. che i vegetali sono originari di zone notoria- sementi mente indenni da Beet leaf curl virus, oppu- re b. che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di pro- duzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo com- pleto.
26. Sementi di Helianthus annuus L. Constatazione ufficiale:
a. che le sementi sono originarie di zone noto- riamente indenni da Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, oppure b. che le sementi, ad eccezione di quelle pro- dotte da varietà resistenti a tutte le razze di Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte a idoneo trattamento contro Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni. 26.1 Vegetali di Lycopersicon lycopersi- Ferme restando le esigenze applicabili, se del cum (L.) Karsten ex Farw., destinati caso, ai vegetali di cui all’allegato 4 parte A alla piantagione, ad eccezione delle sezione II punti 18.6 e 23, constatazione uffi- sementi ciale: a. che i vegetali sono originari di zone notoria- mente indenni da Tomato Yellow Leaf Curl Virus, oppure b. che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sui vegetali du- rante un periodo appropriato, e aa. che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Bemisia tabaci Genn., oppure bb. che il luogo di produzione è risultato indenne da Bemisia tabaci Genn. All’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure c. che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest’ultimo è stato sotto- posto a idoneo trattamento e a un regime di controllo per accertare l’assenza di Bemisia tabaci Genn.
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27. Sementi di Lycopersicon lycopersicum Constatazione ufficiale che le sementi sono (L.) Karsten ex Farw. state ottenute con un metodo adeguato di estra- zione acida o con un metodo equivalente rico- nosciuto dall’UFAG, e: a. che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di Clavi- bacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., o Xanthomonas campe- stris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, oppure b. che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato os- servato sui vegetali nel luogo di produzione durante l’ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c. che le sementi sono state sottoposte a una prova ufficiale riguardante almeno gli orga- nismi nocivi summenzionati, effettuata su un campione rappresentativo e in base a me- todi idonei, e all’atto di tale prova sono ri- sultate indenni da tali organismi nocivi.
28.1 Sementi di Medicago sativa L. Constatazione ufficiale:
a. che nessun sintomo di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di labora- torio eseguite su un campione rappresentati vo non hanno evidenziato la presenza di Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev, oppure b. che prima della messa in commercio è stata effettuata una fumigazione. 28.2 Sementi di Medicago sativa L. Ferme restando le esigenze applicabili ai vege- tali di cui all’allegato 4 parte A sezione II pun- to 28.1, constatazione ufficiale: a. che le sementi sono originarie di zone noto- riamente indenni da Clavibacter michiga- nensis spp. insidiosus Davis et al., oppure b. aa. che durante gli ultimi dieci anni non so- no state osservate manifestazioni da Cla- vibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. né nell’azienda né nelle im- mediate vicinanze, e che: – la coltura appartiene a una varietà ri- conosciuta, molto resistente a Clavi- bacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al., oppure – al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure
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– il contenuto di materie inerti, determi- nato conformemente alle norme appli- cabili alle sementi soggette alla certifi- cazione, non supera, in peso, lo 0,1 %, bb. che nessun sintomo di Clavibacter michiganensis ssp. Insidiosus Davis et al. è stato osservato nel luogo di produ- zione o in colture adiacenti di Medicago sativa L., durante l’ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi, cc. che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di Medicago sativa L. durante i tre anni prece- denti la semina.
29. Sementi di Phaseolus L. Constatazione ufficiale:
a. che le sementi sono originarie di zone noto- riamente indenni da Xanthomonas campe- stris pv. phaseoli (Smith) Dye, oppure b. che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all’atto di tali esami, è risultato indenne da Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. 30.1 Frutti di Citrus L., Fortunella Swin- L’imballaggio deve recare un idoneo marchio gle, Poncirus Raf., e relativi ibridi d’origine.
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Parte B Esigenze particolari per l’introduzione e la messa in commercio di merci in alcune zone protette
Merce Esigenze particolari Zona(e) protetta(e)
21. Vegetali e polline vivo Cantone VS
per l’impollinazione di Amelanchier Med., Chae- nomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobo- trya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, a. di origine svizzera Fermo restando il divieto applicabile, se del caso, ai vegetali di cui all’allegato 3 parte B punto 1, constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di zone protette per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. elencate nella colonna di destra oppure b. che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento in una «zona di sicurezza», conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo, in un campo: aa. situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti interni, in una «zona di sicurezza» ufficialmente dichiarata e con un’estensione di almeno
50 km2, dove le piante ospiti sono
state sottoposte a un regime di lotta ufficialmente approvato e controlla- to, stabilito al più tardi prima dell’inizio del penultimo ciclo vege- tativo completo, inteso a minimizza- re il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. La descrizione dettagliata della cosid- detta «zona di sicurezza» è messa a disposizione del Servizio fitosanita- rio federale. Una volta delimitata la «zona di sicurezza», saranno esegui- te ispezioni ufficiali almeno una volta dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo comleto, al momento più opportuno, nella zona che non com- prende il campo e la zona circo- stante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente
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Merce Esigenze particolari Zona(e) protetta(e)
rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno al Ser- vizio fitosanitario federale, bb. ufficialmente approvato, come la «zona di sicurezza», prima dell’ini- zio del penultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali, conformemente alle condizioni indi- cate nel presente punto, e cc. che, come la zona circostante per un raggio di almeno 500 metri, dal- l’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da Er- winia amylovora (Burr) Winsl. et al. all’atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno: – due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto e una volta da agosto a ottobre; e – una volta nella zona circostante descritta, al momento più oppor- tuno, ossia fra agosto e ottobre, e dd. di cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l’individua- zione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno. b. di origine estera Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all’allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18 e parte B punto 1, – Stati membri del- constatazione ufficiale: l’Unione europea – che i vegetali sono originari di una zona protetta per quanto concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. oppure – che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento, conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo, in un campo situato ad almeno un chilo- metro dai suoi limiti interni, in una «zo- na tampone» ufficialmente dichiarata e con un’estensione di almeno 50 km2, dove le piante ospiti sono state sottopo- ste da una data opportuna a un regime di lotta ufficialmente approvato e con- trollato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylo- vora (Burr.) Winsl. et al. dai vegetali ivi
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Merce Esigenze particolari Zona(e) protetta(e)
coltivati e da dove i vegetali sono auto- rizzati a essere introdotti nelle zone pro- tette per ciò che concerne Erwinia am- ylovora (Burr.) Winsl. et al. da Paesi membri della Comunità europea; – altri Paesi constatazione ufficiale: a. che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti dall’UFAG come esenti da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. oppure b. che i vegetali sono originari di zone indenni da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti con- formi alle norme internazionali e rico- nosciute come tali dall’UFAG
21.3 Dal 15 marzo al 30 giu- Deve essere fornita la prova documentata Cantone VS
gno, alveari che gli alveari: a. sono originari di Paesi riconosciuti dal- l’UFAG come indenni da Erwinia amy- lovora (Burr.) Winsl. et al., oppure b. sono originari di una zona ufficialmente dichiarata zona protetta per ciò che con- cerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in un Paese membro dell’Unione europea, oppure c. sono originari delle zone protette elen- cate nella colonna di destra, oppure d. sono stati sottoposti a un’adeguata misura di quarantena prima del tra- sporto. 32. Vegetali di Vitis L., ad ec- Ferme restando le disposizioni applicabili Tutti i Cantoni, cezione dei frutti e delle ai vegetali di cui all’allegato 3 parte A ad eccezione sementi punto 15 e all’allegato 4 parte A sezione II del Cantone TI punto 17, constatazione ufficiale: e della Valle Mesolcina (Cantone GR) a. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione di un Paese nel quale il Grapevine fla vescence dorée MLO non risulta pre- sente, oppure b. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione all’interno di una zona istituita dall’organizzazione fitosanitaria nazio- nale conformemente alle pertinenti norme internazionali e nella quale il Grapevine flavescence dorée MLO non è presente, oppure
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c. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in una zona protetta elen- cata nella colonna di destra o in una zona protetta riconosciuta dalla Comu- nità europea in Repubblica ceca, Fran- cia (ChampagneArdenne, Lorena, Alsa- zia) o Italia (Basilicata), oppure d. che i vegetali sono originari di e sono stati coltivati in un luogo di produzione: – nel quale, dall’inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, sulle piante madri non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée MLO, e – sui vegetali non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flave- scence dorée MLO oppure – i vegetali sono stati trattati con acqua calda ad almeno 50 °C per 45 minuti al fine di eliminare il Grapevine flavescence dorée MLO.
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Allegato 5 (art. 2, 8–10, 15, 25, 29 e 32)
Parte A Merci originarie della Svizzera o provenienti da Stati membri dell’Unione europea che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel luogo di produzione Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto fitosanitario
1. Vegetali e prodotti vegetali
1.0 Vegetali di Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE30.
1.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Amelan-
chier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., ad eccezione di Prunus lauro- cerasus L. e Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
1.2 Vegetali di Beta vulgaris L., Humulus lupulus L. destinati alla piantagione,
ad eccezione delle sementi.
1.3 Vegetali di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. e Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi. 1.4 Vegetali di Fortunella Swingle, Poncirus Raf. o relativi ibridi e di Vitis L., ad eccezione dei frutti e delle sementi. 1.5 Fatto salvo il punto 1.6, vegetali di Citrus L. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti e delle sementi. 1.6 Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.
1.7 Legname, che:
a. è stato ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e b. corrisponde a una delle seguenti descrizioni:
30 Vedi nota a piè di pagina relativa al n. 3.1 dell'all. 4 pt. A sez. II.
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Codice NC Descrizione
4401.10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in
forme simili
4401.22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di
conifere ex 4401.30 00 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403.10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato ex 4403.99 Legno grezzo, diverso da quello di conifere, esclusi i legni tropicali definiti nella nota 1 di sottovoci del capitolo 44 della tariffa doganale31 e altri legni tropicale, quercia (Quercus spp.) e faggio (Fagus spp.), anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 4404.20 00 Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo ex 4407.99 Legno diverso da quello di conifere, esclusi i legni tropicali definiti nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 della tariffa doganale e altri legno tropicali, quercia (Quercus spp.) e fag- gio (Fagus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
1.8 Legname e cortecce isolate di conifere (Coniferales), escluse quelle di Thuja L., originari delle zone delimitate del Portogallo32 conformemente alla deci- sione della Commissione europea 2006/133/CE33.
2. Vegetali prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei
confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.
2.1 Ferme restando le disposizioni applicabili, se del caso, ai vegetali di cui
all’allegato 5 parte A sezione I punto 1.8, vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi di Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthe- mum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendran- thema (DC) Des Moul, Dianthus L. e ibridi, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di Impantiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L.,
31 RS 632.10 all.
32 Nel caso del legname da imballaggio ai sensi dell’all. 4 pt. A sez. II, n. 3.3 e 3.4, il contrassegno di cui all’all. 2 della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 (Guidelines for regulating wood packaging material in international trade) sostituisce il passaporto delle piante. Questo documento può essere consultato al seguente indirizzo: www.fao.org/docrep/010/a0785e/a0785e00.HTM
33 Vedi nota a piè di pagina relativa al n. 3.1 dell'all. 4 pt. A sez. II.
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Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quer- cus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. e altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle Grami- neae, destinati alla piantagione, ad eccezione dei bulbi, cormi, rizomi, se- menti e tuberi.
2.2 Vegetali di Solanaceae, ad eccezione di quelli del punto 1.3, destinati alla
piantagione, escluse le sementi.
2.3 Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae,
con le radici o con un terreno di coltura aderente o associato. 2.3.1 Vegetali di Palmae, destinati alla piantagione, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
2.4 – Sementi e bulbi di Allium ascalonicum L., Allium cepa L. e Allium
schoenoprasum L. destinati alla piantagione e vegetali di Allium porrum L. destinati alla piantagione. – Sementi di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L. e Phaseolus L.
3. Bulbi e rizomi bulbosi di Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus fla-
vus Weston «Golden Yellow», Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Gladiolus Tourn. ex L., quali Gladiolus callianthus Marais, Gladio- lus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gla- diolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Mil- ler, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss et Tulipa L. destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui pro- duzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.
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Sezione II Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette e che devono essere accompagnate da un passaporto fitosanitario valido per la zona interessata all’atto dell’introduzione o della messa in commercio in tale zona
Ferme restando le merci di cui alla sezione I della presente parte e dell’allegato 3 parti A e B:
1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci
1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
1.4 Polline vivo per l’impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
Parte B Merci provenienti da Stati terzi che devono essere sottoposte a un controllo fitosanitario nel Paese d’origine o nel Paese di spe- dizione Sezione I Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera
1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese
le sementi di crucifere, graminacee, Trifolium spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay, i generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari di Afghanistan, India, Iraq, Iran, Messico, Nepal, Pakistan, Sudafrica e Stati Uniti d’America, Capsicum spp., Helianthus an- nuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mays L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. e Phaseolus L.
2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:
– Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophi- la L., Pelargonium L’Hérit ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. e fiori recisi di Orchidaceae, – conifere (Coniferales), – Acer saccharum Marsh., originarie di Stati Uniti d’America e Canada , – Prunus L. originarie di Paesi non europei, – Fiori recisi di Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L., originari di Paesi non europei, – ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.
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3. Frutti di:
– Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. o relativi ibridi, Momordica L. e Solanum melongena L. – Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Pas- siflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L., originari di Paesi non europei.
4. Tuberi di Solanum tuberosum L.
5. Corteccia, separata dal tronco, di:
– conifere (Coniferales) originarie di Paesi non europei – Acer saccharum Marsh., Populus L. e Quercus L., esclusa la specie Quer- cus suber L. – Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. originarie di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d’America
6. Legname che:
a. è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all’allegato 4 parte A sezione I punto 2: – Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d’America, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla lettera b. del codice NC 4416.00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di
176 °C per 20 minuti,
– Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superfi- cie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d’America o Armenia, – Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano, – Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Stati Uniti d’America e Canada, – Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei, Kaza- kistan, Russia e Turchia, – Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e Stati Uniti d’America, e b. corrisponde a una delle seguenti descrizioni:
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Codice NC Descrizione
4401.10 00 Legno da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in
forme simili
4401.21 00 Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401.22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello
di conifere ex 4401.30 00 Segatura ex 4401.30 00 Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403.10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato ex 4403.20 Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato
4403.91 Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, non trattato con
tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato ex 4403.99 Legno grezzo, diverso da quello di conifere, esclusi i legni tropicali definiti nella nota 1 di sottovoci del capitolo 44 della tariffa doganale e altri legni tropicali, quercia (Quer- cus spp.) e faggio (Fagus spp.), anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 4404 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407.10 Legno di conifere (Coniferales) segato o tagliato per il
lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a
6 mm
4407.91 Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il
lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a
6 mm
ex 4407.93 Legname di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a
6 mm
4407.95 Legname di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per
il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a
6 mm
ex 4407.99 Legno diverso da quello di conifere, esclusi i legni tropi- cali definiti nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 della tariffa doganale e altri legni tropicali, quercia (Quercus spp.), faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a
6 mm
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Codice NC Descrizione
4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di
legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416.00 Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di le-
gno, compreso il legname da bottaio ex 4421 Altre merci costituite dai legni grezzi descritti sopra
9406.00 10 Costruzioni prefabbricate di legno
7. a. Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di
sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventual- mente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba. b. Terra e terreno di coltura aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dai materiali indicati alla lettera a. oppure costituito interamente o parzialmente da sostanze solide inorganiche destinate a mantenere la vitalità dei vegetali, originari di: – Turchia, – Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia e Ucraina, – Paesi non europei, ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.
8. Semi dei generi Triticum, Secale e X Triticosecale originari di Afghanistan,
India, Iraq, Iran, Messico, Nepal, Pakistan, Sudafrica e Stati Uniti d’Ameri- ca.
Sezione II Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette
Ferme restando le merci di cui alla sezione I:
3. Polline vivo per l’impollinazione di Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di Amelanchier Med., Chaeno-
meles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. e Sorbus L.
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Allegato 6 (art. 3, 5, 42 e 58)
Piante infestanti particolarmente pericolose
1. Ambrosia artemisiifolia L.
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Allegato 7 (art. 9)
Certificato fitosanitario (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1997)
1 Nome e indirizzo dell’esportatore 2 Certificato fitosanitario
n.
3 Nome e indirizzo del destinatario dichiarato 4 Servizio fitosanitario
al(ai) servizio(i) fitosanitario di
5 Luogo di origine
6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)
7 Punto di entrata dichiarato
8 Marchi distintivi, numero e descrizione degli imballaggi; nome del prodotto, 9 Quantitativo dichia- nome botanico dei vegetali rato
10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci regolamentate descritti nel presente certificato: – sono stati sottoposti a ispezione e/o test conformemente alle pertinenti procedure ufficiali e – sono considerati esenti da organismi soggetti a quarantena specificati dalla Parte contraente importatri- ce, e sono conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente importatrice, compre- se quelle relative agli organismi regolamentati non soggetti a quarantena. I vegetali, i prodotti vegetali o altre voci regolamentate sono considerati praticamente esenti da altri organismi nocivi.
11 Altre dichiarazioni
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O 18 Luogo del rilascio DISINFEZIONE
12 Data 13 Trattamento
14 Prodotto chimico (ingrediente attivo) Data
Nome dell’organo di controllo
15 Durata e temperatura 16 Concentrazione
17 Altre informazioni
(Timbro (Firma) dell’organismo)
Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.
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Allegato 8 (art. 10) Certificato fitosanitario di riesportazione (modello) (conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1997)
1 Nome e indirizzo dell’esportatore 2 Certificato fitosanitario
di riesportazione n.
3 Nome e indirizzo del destinatario dichiarato 4 Servizio fitosanitario di
al(ai) servizio(i) fitosanitario(i) di
5 Luogo di origine
6 Mezzo(i) di trasporto dichiarato(i)
7 Punto di entrata dichiarato
8 Marchi distintivi, numero e descrizione degli imballaggi; nome del prodotto, 9 Quantità dichiarata nome botanico dei vegetali
10 Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci regolamentate descritti nel presente certificato sono stati importati in .......................... (Parte contraente di riesportazione) da .......................... (Parte contraente di origine) sulla scorta del certificato sanitario n. ......................, – di cui (*) l’originale la copia certificata conforme è allegato/a al presente certificato; – che (*) sono imballati reimballati in contenitori originali (*) nuovi e – che (*) sulla base del certificato fitosanitario originale e di ulteriori controlli sono considerati conformi alle disposizioni fitosanitarie in vigore nella Parte contraente di importazione e che durante il periodo di magazzinaggio in ...................... (Parte contraente di riesportazione), la partita non è stata esposta al rischio di contaminazione o di infezione. (*) contrassegnare l’apposita casella
11 Altre dichiarazioni
TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O 18 Luogo del rilascio DISINFEZIONE
12 Data 13 Trattamento
14 Prodotto chimico (ingrediente attivo) Data
Nome dell’organo di controllo
15 Durata e temperatura 16 Concentrazione
17 Altre informazioni
(Timbro (Firma) dell’organismo)
Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario federale e per gli organi annessi.
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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2010
Allegato 9 (art. 8, 25 e 36)
Passaporto fitosanitario
Indicazioni necessarie:
1. «Passaporto fitosanitario svizzero» o «Passaporto fitosanitario CE»
2. «CH» o codice di uno Stato membro dell’Unione europea
3. Nome o codice dell’organo ufficiale competente
4. Numero di omologazione dell’azienda
5. Numero di serie, di settimana o di lotto individuale
6. Nome botanico
7. Quantità
8. L’indicazione «ZP» per la validità territoriale del passaporto fitosanitario e, se del caso, il nome della(e) zona(e) protetta(e) dove la merce è destinata 9. L’indicazione «RP» in caso di sostituzione di un passaporto fitosanitario e, se del caso, il numero di registrazione dell’azienda originariamente omologata
10. Per le merci estere provenienti da Stati non membri dell’Unione europea, il
nome del Paese d’origine o del Paese di provenienza
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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2010
Allegato 10 (art. 9, 21 e 37–39)
Esigenze per il trattamento e la marchiatura dei materiali da imballaggio in legno non lavorato (secondo la norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 1534)
1 Trattamento
1.1 Perché possano essere marchiati in conformità con il punto 2, i materiali da
imballaggio in legno non lavorato devono essere sottoposti a un trattamento termico.
1.2 Il trattamento termico deve garantire che la temperatura interna del legno
venga mantenuta a 56 °C per almeno 30 minuti (heat treatment = trattamento HT).
1.3 La cella di trattamento utilizzata per il trattamento termico deve:
a. essere in grado di raggiungere la temperatura minima di trattamento di
65 °C e di mantenerla per tutta la durata del trattamento;
b. essere dotata di uno strumento di misura che permetta di rilevare e di registrare elettronicamente la temperatura della cella di trattamento o la temperatura interna del legno durante il trattamento.
2 Marchiatura
2.1 La marchiatura deve essere inserita in una cornice e riportare i seguenti dati: a. logo IPPC; b. numero di omologazione dell’azienda (con codice ISO del Paese); c. menzione HT (heat treatment);
2.2 Deve essere apposta in maniera chiaramente visibile.
2.3 Non deve contenere i colori rosso e arancione.
34 Guidelines for regulating wood packaging material in international trade. Questo docu- mento può essere consultato al seguente indirizzo: www.fao.org/docrep/010/a0785e/a0785e00.HTM
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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2010
2.4 Forme delle marchiature:
Marchiatura più utilizzata in Svizzera:
CH - 000 HT
Altre opzioni: Opzione 1 :
XX - 000 YY
Opzione 2:
XX - 000 YY
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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2010
Opzione 3:
XX - 000 - YY
Opzione 4:
XX - 000 YY
Opzione 5:
XX - 000 YY
Opzione 6:
XX – 000 - YY
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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2010
Allegato 11 (art. 2)
Alberi e arbusti forestali
Degli alberi forestali fanno parte i generi seguenti:
Designazione botanica Designazione italiana
Conifere Abies abete Larix larice Picea abete rosso, peccia Pinus pino Pseudotsuga abete di Douglas Taxus tasso Latifoglie Acer acero Alnus alno, ontano Betula betulla Carpinus carpino Castanea castagno Fagus faggio Fraxinus frassino Ostrya carpino nero Populus pioppo Quercus quercia Robinia robinia Salix salice Sorbus sorbo Tilia tiglio Ulmus olmo
I generi e le specie seguenti fanno parte degli alberi e degli arbusti forestali, sempre che siano piantati nella foresta:
Designazione botanica Designazione italiana
Juglans regia noce reale Juglans nigra noce nero Prunus ciliegio
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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2010
Allegato 12 (art. 3)
Zone riconosciute in Svizzera come «zone protette» per quanto concerne gli organismi nocivi menzionati di seguito
Tipo Organismi nocivi Zona protetta
…
2. b. Batteri Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Cantone VS
…
4. d. Virus e organismi Grapevine flavescence dorée MLO Tutti i Cantoni,
patogeni virus-simili ad eccezione del Cantone TI e della Valle Mesolcina (Cantone GR)
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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2010
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Ordinanza sulla protezione dei vegetali RU 2010
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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