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AS 2010 6289

AS 2010 6289

Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 6 dicembre 2010

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 10 dicembre 2010.4

6 dicembre 2010 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell'Unione europea concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap.1, n. 16

Categoria Testo normativo dell’UE

16. prodotti della pesca, Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre molluschi bivalvi, echino- 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da dermi, tunicati e gasteropodi cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, marini destinati al consumo echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della umano pesca, GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53; modificata in ultimo dalla decisione 2010/725/UE della Com- missione, del 26 novembre 2010, recante modifica all’allegato I della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda il titolo e la voce relativa al Cile nell’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati o trasformati destinati al consumo umano, GU L 312 del 27.11.2010, pag. 45.

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