Lexipedia

AS 2010 6379

Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna

Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna

RS 0.747.224.011; RU 2009 5293

Traduzione1

Emendamento dei capitoli III e IV dell’annesso 2 Adottato dalla Conferenza delle Parti contraenti l’8 giugno 2010 Entra in vigore il 1° gennaio 2011

Annesso 2 Parte A

Capitolo III Organizzazione e finanziamento dell’eliminazione di rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione

Art. 3.01 Definizioni Ai sensi del presente capitolo: a) l’«esercente dell’imbarcazione» è la persona fisica o giuridica che si assume le spese correnti in relazione con l’esercizio dell’imbarcazione, segnata- mente per l’acquisto del carburante; a titolo sostitutivo, il proprietario dell’imbarcazione; b) lo «SPE-CDNI» è un sistema di pagamento elettronico che comprende conti (conti ECO), carte magnetiche (EcoCard) e terminali elettronici mobili.

Art. 3.02 Enti nazionali L’ente nazionale riscuote la tassa di eliminazione e sottopone all’ufficio internazio- nale dei regolamenti finanziari e di coordinamento proposte per stabilire la rete nazionale dei centri di ritiro necessaria. Inoltre, l’ente ha soprattutto il compito, in base a un modello internazionale unitario, di rilevare regolarmente i quantitativi eliminati di rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione e il totale delle tasse di eliminazione riscosse. L’ente nazionale o l’autorità competente in base alle disposizioni nazionali sorveglia i costi dell’eliminazione. L’ente nazionale è rappresentato nell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordina-

1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2010 6379).

2010-1830 6379

Conv. sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione RU 2010

mento e deve in particolare versare nel momento stabilito agli altri enti nazionali gli importi di perequazione finanziaria provvisori e definitivi accertati dall’ufficio.

Art. 3.03 Riscossione della tassa di eliminazione (1) La tassa di eliminazione è di 7,5 euro (più IVA) per 1000 l di gasolio forniti. Il volume del gasolio venduto corrisponde al volume a 15 °C. (2) Il debitore della tassa di eliminazione è l’esercente dell’imbarcazione. (3) La tassa di eliminazione va versata alla stazione di rifornimento, e deve essere proporzionale alla quantità di gasolio fornita. (4) La tassa di eliminazione è versata tramite lo SPE-CDNI, gestito dagli enti nazionali. (5) La procedura per il versamento della tassa di eliminazione tramite SPE-CDNI poggia sul principio del pagamento di un importo adeguato da parte dell’esercente dell’imbarcazione a un ente nazionale, con il quale si saldano le tasse di elimina- zione dovute in futuro. La procedura comprende i seguenti elementi: a) l’apertura di un conto ECO da parte dell’esercente dell’imbarcazione o del suo incaricato presso un ente nazionale di sua scelta; b) l’emissione, da parte di tale ente nazionale, di una o più EcoCard che danno accesso al conto ECO per la transazione; c) il versamento di un importo sufficiente da parte dell’esercente dell’imbarca- zione o del suo incaricato a favore di tale conto ECO sul conto bancario dell’ente nazionale in questione per il pagamento della tassa di eliminazione; d) l’addebito della tassa di eliminazione sul conto ECO al momento del rifor- nimento mediante la EcoCard e lo svolgimento della transazione da parte della stazione di rifornimento per il tramite di un terminale elettronico mobile. A tale scopo, il conduttore dell’imbarcazione consegna l’EcoCard alla stazione di rifornimento durante la procedura di rifornimento. (6) In deroga al capoverso 4, nei casi seguenti il versamento della tassa di elimina- zione da parte dell’esercente dell’imbarcazione avviene secondo una procedura scritta: a) lo SPE-CDNI è guasto o fuori servizio; b) il conduttore dell’imbarcazione non presenta un’EcoCard oppure l’EcoCard presentata non è valida; c) il credito sul conto ECO non è sufficiente. (7) Nei casi indicati al capoverso 6, la stazione di rifornimento trasmette entro sette giorni all’ente nazionale del Paese nel quale è avvenuto il rifornimento i dati neces- sari per il versamento della tassa di eliminazione concernente la fornitura di gasolio. L’ente nazionale adotta le misure del caso per la riscossione delle tasse dovute.

All’occorrenza, può trasmettere la procedura a uno degli altri enti nazionali.

Conv. sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione RU 2010

(8) Per le transazioni che rientrano nei casi illustrati alle lettere b) e c) del capo- verso 6, l’esercente dell’imbarcazione deve coprire le spese amministrative dell’ente nazionale del Paese nel quale è avvenuto il rifornimento. L’ammontare di tali spese è determinato unitariamente per tutti i contraenti dall’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento. (9) In singoli casi, per i quali l’applicazione della procedura di cui ai capoversi 4 e 5 non è giudicata adeguata dall’ente nazionale, tale ente nazionale può prevedere singole eccezioni al regolamento in relazione alla fornitura di gasolio e al versamen- to della tassa di eliminazione. Queste eccezioni vanno notificate all’ufficio interna- zionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento e devono soddisfare le altre disposizioni del presente capitolo. (10) I dettagli delle procedure presentate in questo articolo vanno fissati all’interno di ogni Stato d’intesa con l’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento.

Art. 3.04 Controllo della riscossione della tassa di eliminazione e dei costi di ritiro e di eliminazione (1) A ogni rifornimento di gasolio, la stazione emette un relativo certificato, che deve contenere almeno le seguenti indicazioni: nome e numero europeo unitario dell’imbarcazione o un altro dato che la identifichi inequivocabilmente, nome dell’esercente o del conduttore, quantitativo di gasolio prelevato/consegnato (in litri in base al volume a 15 °C, arrotondato al litro successivo), luogo e data, firma del conduttore e della stazione di rifornimento. (2) La ricevuta emessa dallo SPE-CDNI per la transazione va allegata al certificato. Una copia del certificato e della ricevuta va al conduttore, che deve custodirla a bordo per almeno dodici mesi, un’altra resta per almeno dodici mesi alla stazione di rifornimento. (3) Se si applica la procedura scritta ai sensi dell’articolo 3.03, capoverso 6, la stazione di rifornimento annota sul certificato che l’esercente dell’imbarcazione non ha versato la tassa di eliminazione. (4) La concordanza tra i quantitativi di gasolio di cui si sono rifornite le imbarca- zioni e il totale delle tasse di eliminazione versate è verificata dall’ente nazionale o dall’autorità competente sulla scorta dei certificati di rifornimento di gasolio che la stazione deve presentare. (5) L’autorità competente può verificare a bordo delle imbarcazioni il pagamento della tassa di eliminazione e i quantitativi eliminati di rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione, in particolare comparando i viaggi registrati negli appositi documenti di bordo con le indicazioni contenute nel certificato di riforni- mento di gasolio. (6) L’ente nazionale o l’autorità competente possono controllare presso i centri di ritiro le indicazioni relative ai quantitativi eliminati e i costi dell’eliminazione sulla base dei documenti adeguati.

Conv. sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione RU 2010

(7) L’ente nazionale o l’autorità competente possono controllare presso le stazioni di rifornimento le indicazioni relative ai quantitativi di gasolio forniti a imbarcazioni soggette al pagamento della tassa. (8) I dettagli delle procedure presentate in questo articolo vanno fissati all’interno di ogni Stato d’intesa con l’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coor- dinamento.

Capitolo IV Regolamento finanziario internazionale

Art. 4.01 Ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento (1) L’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento si riuni- sce una volta all’anno durante l’ultimo trimestre per approvare il regolamento dell’anno precedente e, se del caso, proporre alla Conferenza delle Parti contraenti una modifica della tassa di eliminazione e un adeguamento eventualmente necessa- rio dell’attuale rete di centri di ritiro, tenendo conto delle esigenze della navigazione e dell’economicità dell’eliminazione. L’ufficio può riunirsi su proposta del Segreta- riato od ogniqualvolta lo richiedano i rappresentanti di due enti nazionali. (2) L’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento stabilisce procedure e modalità unitarie per l’esecuzione del regolamento finanziario provviso- rio e annuo. (3) Tutte le transazioni finanziarie concernenti la tassa di eliminazione avvengono in euro.

Art. 4.02 Regolamento finanziario provvisorio (1) Gli enti nazionali segnalano trimestralmente, vale a dire il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto e il 1° novembre, al Segretariato dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento: a) i quantitativi dei rifiuti oleosi e grassi raccolti ed eliminati nel trimestre pre- cedente; b) i costi di ritiro e di eliminazione complessivi per i quantitativi indicati ai sensi della lettera a); c) i quantitativi di gasolio forniti alle imbarcazioni per le quali occorre versare una tassa di eliminazione; d) il totale delle tasse di eliminazione riscosse; e) le ripercussioni finanziarie dei provvedimenti giusta l’articolo 6, capo- verso 1, quinto periodo della Convenzione. Le modalità per la procedura vengono definite dall’ufficio internazionale dei rego- lamenti finanziari e di coordinamento.

Conv. sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione RU 2010

(2) Basandosi sulle segnalazioni giusta il capoverso 1 e sulla procedura di regola- mento giusta l’articolo 4.04, l’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento determina un regolamento finanziario provvisorio per ogni trimestre trascorso e comunica gli importi agli enti nazionali entro due settimane dall’arrivo delle segnalazioni ai sensi del capoverso 1. (3) Gli enti nazionali che devono effettuare un pagamento nel quadro del regola- mento finanziario trimestrale sono tenuti a effettuarlo entro quattro settimane dal ricevimento dell’invito di pagamento in favore degli enti creditori.

Art. 4.03 Regolamento finanziario annuo (1) Gli enti nazionali presentano il loro bilancio annuo per l’esercizio trascorso al più tardi entro il 15 ottobre dell’anno in corso al Segretariato dell’ufficio internazio- nale dei regolamenti finanziari e di coordinamento il quale, in occasione della sua seduta ordinaria, stabilisce il regolamento finanziario per l’anno trascorso. (2) Gli enti nazionali sono tenuti a effettuare i pagamenti dovuti sulla base del regolamento finanziario definitivo per l’anno trascorso giusta l’articolo 4.02, capo- verso 3.

Art. 4.04 Procedura del regolamento finanziario (1) Il regolamento finanziario ai sensi degli articoli 4.02 e 4.03 è determinato come segue per ogni ente nazionale: Zn Cn    Xn  Xn  Zn Significato: Cn importo di regolamento per un ente nazionale N. Segno positivo: l’ente riceve un pagamento. Segno negativo: l’ente deve effettuare un pagamento. Xn le entrate di un ente nazionale N derivanti dalle tasse di eliminazione giusta l’articolo 4.02 paragrafo 1. Zn i costi effettivi di ritiro e di eliminazione di un ente nazionale N giusta l’articolo 4.02 paragrafo 1.  Xn il totale delle entrate di tutti gli enti nazionali derivanti dalle tasse di eliminazione.  Zn il totale dei costi effettivi di ritiro e di eliminazione di tutti gli enti nazionali. (2) Gli importi Cn inferiori a una determinata percentuale minima delle entrate delle tasse di eliminazione di un ente nazionale N non vengono compensati. La percentua- le minima è determinata dall’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento.

Conv. sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione RU 2010