AS 2010 677
AS 2010 677
Ordinanza concernente l’estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)
Modifica del 17 febbraio 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 30 ottobre 20021 sulle organizzazioni di cate- goria e sulle organizzazioni di produttori sono modificati secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2010.
17 febbraio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 919.117.72
2009-3010 677
Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori RU 2010
Allegato 1 (art. 10)
Lett. A titolo A. Organizzazione di categoria Interprofession du Gruyère Nella lettera A, l’espressione «organizzazione di categoria del Gruyère» è sostituita con l’espressione «Interprofession du Gruyère».
Lett. B
B. Organizzazione di categoria Interprofessione Latte
1. Campo d’applicazione
Le disposizioni si applicano a: a. addetti alla trasformazione di latte di latteria che trasformano in latticini almeno 5 milioni di chilogrammi di latte acquistato, proveniente da una pro- duzione convenzionale (latte non biologico) con somministrazione di insi- lati, latte di regolazione proveniente da caseifici o eccedenze di latte biolo- gico avviate alla trasformazione convenzionale; b. organizzazioni di produttori, organizzazioni di produttori-valorizzatore, caseifici, commercianti di latte e produttori di latte che vendono latte agli addetti alla trasformazione di latte di latteria di cui alla lettera a (fornitori di latte).
2. Principio
Gli addetti alla trasformazione di latte di latteria non membri dell’Interprofessione Latte (IP Latte) come pure i loro fornitori di latte non membri dell’IP Latte, devono partecipare alla gestione dei quantitativi dell’IP Latte per quanto concerne il latte di latteria.
3. Definizioni
Quantitativo di latte contrattuale: quantitativo di latte convenuto tra un addetto alla trasformazione di latte di latteria e i suoi fornitori di latte, fissato in un contratto che adempie le condizioni di cui al numero 4. Latte di borsa: latte che non può essere commercializzato al livello «latte contrat- tuale». dall’IP Latte, laddove il quantitativo di latte contrattuale del 2009 corrisponde all’indice 100.
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Quantitativo aggiuntivo: quantitativo di latte commercializzato nell’anno lattiero 2008/09 (1° maggio 2008–30 aprile 2009) meno il quantitativo di base nell’anno lattiero 2008/09 e meno i contingenti supplementari nell’anno lattiero 2008/09.
4. Livello «latte contrattuale»
4.1 Il contratto tra l’addetto alla trasformazione di latte di latteria e i suoi fornitori di latte deve contenere un accordo sul quantitativo di latte contrattuale e i prezzi del latte.
4.2 L’accordo sul quantitativo deve essere concluso per un anno civile.
4.3 La gestione dei quantitativi è a cura dell’IP Latte mediante la determinazione dell’indice del quantitativo di latte contrattuale. Gli addetti alla trasformazione di latte di latteria e i loro fornitori di latte devono adeguare il loro quantitativo di latte contrattuale in base all’indice del quantitativo di latte contrattuale stabilito trime- stralmente dall’IP Latte. In caso di riduzione dell’indice, la riduzione viene applicata nella misura dell’80 per cento (in kg di latte) sul quantitativo aggiuntivo che rientra nel quantitativo di latte contrattuale e nella misura del 20 per cento (in kg di latte) sul rimanente quantitativo di latte contrattuale. 4.4 D’intesa con tutti i fornitori di latte, un addetto alla trasformazione di latte di latteria può convenire un adeguamento che deroga dalle disposizioni di cui al numero 4.3. L’adeguamento del quantitativo di latte contrattuale stabilito dall’IP Latte deve essere in ogni caso rispettato globalmente.
5. Livello «latte di borsa»
5.1 Il latte che non può essere commercializzato al livello «latte contrattuale» deve essere contrattato nella borsa del latte (piattaforma commerciale). 5.2 Gli addetti alla trasformazione di latte di latteria e i loro fornitori di latte devono contrattare tale latte sulla piattaforma commerciale gestita dall’IP Latte, rispettando il regolamento di borsa del 27 novembre 20092 dell’IP Latte. 5.3 Al di fuori della piattaforma commerciale, gli addetti alla trasformazione di latte di latteria possono acquistare latte di borsa direttamente da organizzazioni di produt- tori-valorizzatore, caseifici, produttori di latte, fornitori di latte biologico avviato alla trasformazione convenzionale nonché da altri addetti alla trasformazione di latte di latteria, se pagano il prezzo commerciale medio stabilito dalla piattaforma commer- ciale per la settimana in cui avviene la fornitura di latte. Se non è disponibile un prezzo medio di borsa settimanale, va pagato l’ultimo prezzo commerciale medio settimanale stabilito dalla piattaforma commerciale.
6. Tassa per il latte di borsa contrattato al di sotto della soglia di prezzo
6.1 Per il latte di borsa contrattato a un prezzo inferiore alla soglia di prezzo definita dall’IP Latte, gli addetti alla trasformazione di latte di latteria devono pagare una tassa di 20 centesimi il chilogrammo di latte.
2 Il regolamento di borsa può essere richiesto all’IP Latte e consultato sul sito Internet www.milchclick.ch
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6.2 La soglia di prezzo è fissata dall’IP Latte in base al regolamento di borsa del 27 novembre 2009 dell’IP Latte. 6.3 Previa deduzione dei costi per l’incasso, gli importi vanno versati alla Confede- razione.
7. Obblighi di notifica
7.1 Gli addetti alla trasformazione di latte di latteria e i loro fornitori di latte devono notificare alla TSM Fiduciaria sagl: a. entro il 1° marzo, il quantitativo di latte contrattuale per l’anno civile in corso e la durata del contratto; b. entro due mesi dall’entrata in vigore di una modifica dell’indice del quantita- tivo di latte contrattuale, gli adeguamenti del quantitativo di latte contrat- tuale; c. mensilmente o al più tardi due mesi dopo la fine di un trimestre, gli acquisti e le vendite di latte contrattuale realmente effettuati per ogni partner nel quadro del latte contrattuale; d. mensilmente o al più tardi due mesi dopo la fine di un trimestre, gli acquisti e le vendite di latte di borsa realmente effettuati; e. mensilmente o al più tardi due mesi dopo la fine di un trimestre, gli acquisti e le vendite realmente effettuati a un prezzo inferiore alla soglia di prezzo definita dall’IP Latte. 7.2 Gli obblighi di notifica di cui al numero 7.1 non si applicano ai produttori di latte. 7.3 La TSM Fiduciaria sagl rende accessibili all’IP Latte i quantitativi di latte contrattuale nonché gli acquisti e le vendite di latte contrattuale e di latte di borsa realmente effettuati in forma tale da non poter risalire alle singole imprese e orga- nizzazioni.
7.4 La TSM Fiduciaria sagl può accordare accesso ai dati delle imprese e delle
organizzazioni di non membri a un tribunale arbitrale dell’IP Latte, indipendente e legato al segreto professionale, composto di persone non attive nel mercato del latte.
8. Sistema di sanzioni
8.1 Le sanzioni vengono irrogate esclusivamente in relazione al quantitativo di latte che non adempie le disposizioni. 8.2 Agli addetti alla trasformazione di latte di latteria e ai fornitori di latte che non adempiono le condizioni poste ai contratti di cui ai numeri 4.1 e 4.2 viene concesso, per scritto, un termine di 30 giorni affinché provvedano all’adempimento e addebi- tato un importo di 500 franchi. Dopo la scadenza del termine, il latte deve essere contrattato come latte di borsa. 8.3 Gli addetti alla trasformazione di latte di latteria e i fornitori di latte che non adempiono le disposizioni per l’adeguamento dei quantitativi di latte contrattuale di cui ai numeri 4.3 e 4.4 devono versare un importo di 10 centesimi il chilogrammo di
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latte. Una prima contravvenzione alle disposizioni comporta un ammonimento scritto. 8.4 Gli addetti alla trasformazione di latte di latteria e i fornitori di latte che non adempiono le disposizioni sul latte di borsa di cui al numero 5 devono versare un importo di 10 centesimi il chilogrammo di latte. Una prima contravvenzione alle disposizioni comporta un ammonimento scritto. 8.5 Gli addetti alla trasformazione di latte di latteria e i fornitori di latte che non adempiono gli obblighi di notifica di cui al numero 7 vengono esortati, mediante diffida scritta per ogni notifica non pervenuta, ad adempiere l’obbligo di notifica entro i termini indicati di seguito e a versare i seguenti importi: a. prima diffida con termine di 30 giorni: 200 franchi; b. seconda diffida con termine di 20 giorni: 500 franchi; c. terza diffida con termine di 10 giorni: 20 000 franchi.
8.6 Le sanzioni sono irrogate dall’IP Latte.
8.7 Previa deduzione dei costi per l’incasso, gli importi vanno versati alla Confe- derazione.
9. Trasmissione di dati
L’UFAG trasmette all’IP Latte, su richiesta, i seguenti dati: a. il quantitativo di base, il quantitativo dei contingenti supplementari e il quantitativo supplementare per l’anno lattiero 2008/09 per organizzazione di produttori e per organizzazione di produttori-valorizzatore; b. il quantitativo di latte commercializzato nell’anno lattiero 2008/09 per orga- nizzazione di produttori e per organizzazione di produttori-valorizzatore.
10. Validità
L’obbligo di partecipare alla gestione dei quantitativi dell’IP Latte è applicabile fino al 31 dicembre 2010.
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Allegato 2 (art. 11)
Lett. H H. Organizzazione di categoria Interprofessione Latte
1. Importo dei contributi
I non membri indicati di seguito devono versare i seguenti contributi all’Inter- professione Latte (IP Latte) in qualità di organizzazione di categoria giusta l’arti- colo 2 capoverso 1: a. fabbricanti di burro che nell’anno civile 2009 hanno fabbricato oltre 5 ton- nellate di burro: 1 franco il chilogrammo di grasso nella panna trasformata in burro; b. produttori di latte: 1 centesimo il chilogrammo di latte commercializzato.
2. Utilizzazione dei contributi
I contributi versati giusta il numero 1 devono essere impiegati per la promozione temporanea dello smercio di burro.
3. Trasmissione di dati
La TSM Fiduciaria sagl trasmette all’IP Latte, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi degli addetti alla trasformazione di latte, dei venditori diretti e dei fabbricanti di burro; b. il quantitativo di latte che i produttori hanno venduto agli addetti alla valo- rizzazione del latte nel periodo fino al 30 aprile 2010; c. il quantitativo di burro fabbricato dai fabbricanti di burro nel 2009 e nel periodo dal 1° maggio 2010 al 31 agosto 2010.
4. Validità
L’obbligo contributivo per i non membri si applica: a. per il contributo di cui al numero 1 lettera a, dal 1° maggio 2010 al 31 agosto 2010; b. per il contributo di cui al numero 1 lettera b, fino al 30 aprile 2010.