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AS 2010 717

Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente

Ordinanza concernente l’imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente (OULiq)

del 17 febbraio 2010

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 37b e 199 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’imposizione degli utili di liquidazione di un contribuente in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente: a. dopo il compimento dei 55 anni; oppure b. in seguito a invalidità. 2 L’insorgere dell’invalidità si determina secondo l’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità.

3 La presente ordinanza non si applica:

a. ai proventi da un’attività lucrativa indipendente e agli altri proventi che non provengono dalla liquidazione; b. agli utili di liquidazione che il contribuente di cui al capoverso 1 realizza dopo la ripresa di un’attività lucrativa indipendente.

Art. 2 Anno di liquidazione Si considera anno di liquidazione l’esercizio nel corso del quale viene conclusa la liquidazione.

RS 642.114

2008-2573 717

Imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva RU 2010

Art. 3 Rapporto con l’articolo 18a LIFD 1 L’ordinanza non si applica alle riserve occulte realizzate se l’imposizione delle riserve occulte a titolo di reddito da attività lucrativa indipendente ai sensi dell’articolo 18a capoverso 1 LIFD è differita sino al momento dell’alienazione dell’immobile. 2 Tuttavia, se nel corso dell’anno di liquidazione o dell’anno precedente l’immobile è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata ed è alienato in uno di questi anni, le riserve occulte realizzate costituiscono parte integrante degli utili di liquidazione.

Sezione 2: Riscatto in un’istituzione di previdenza

Art. 4 1 Se è affiliato a un’istituzione di previdenza, il contribuente può effettuare un riscat- to in un’istituzione di previdenza nel quadro delle disposizioni regolamentari e di quelle in materia di previdenza nel corso dell’anno di liquidazione e dell’anno precedente. 2 Il contribuente può dedurre l’importo del riscatto dai suoi proventi (art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD).

3 Un’eccedenza di contributi riduce gli utili di liquidazione.

Sezione 3: Riscatto fittizio

Art. 5 Principi 1 Il contribuente può chiedere all’autorità fiscale l’imposizione di un riscatto fittizio ai sensi dell’articolo 8. 2 Egli deve produrre i documenti giustificativi necessari al calcolo del riscatto fittizio ai sensi dell’articolo 6.

Art. 6 Calcolo del riscatto fittizio 1 L’importo del riscatto fittizio di un contribuente è calcolato sulla base dell’aliquota dell’accredito di vecchiaia del 15 per cento moltiplicata per il numero di anni secon- do il capoverso 2 e del reddito ai sensi dei capoversi 3–5, diminuito delle deduzioni di cui al capoverso 6. Esso non deve superare l’importo degli utili di liquidazione. 2 È determinante il numero di anni compresi tra il 25° anno di età compiuto e l’età nell’anno di liquidazione, ma al massimo l’età AVS ordinaria. 3 Il reddito corrisponde alla media della somma del reddito da attività lucrativa indipendente soggetto all’AVS degli ultimi cinque esercizi precedenti l’anno di liquidazione, dedotte le riserve occulte realizzate nel corso dell’anno precedente.

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4 Il reddito è calcolato in base al numero effettivo di anni di attività lucrativa indi- pendente se il contribuente fornisce la prova di aver esercitato un’attività lucrativa indipendente per meno di cinque anni prima dell’anno di liquidazione. 5 Il reddito non può superare il decuplo dell’importo massimo di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).

6 Sono dedotti:

a. l’avere di vecchiaia dalla previdenza professionale, in particolare:

1. l’avere presso istituzioni di previdenza e di libero passaggio,

2. l’avere del pilastro 3a secondo l’articolo 60a capoverso 2 dell’ordi-

nanza del 18 aprile 19844 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità; b. i prelievi anticipati secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 13 novembre

19855 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di

previdenza riconosciute; c. i prelievi anticipati secondo l’articolo 30c LPP e l’articolo 331e del Codice delle obbligazioni6, nonché le costituzioni in pegno secondo l’articolo 331d capoverso 6 del Codice delle obbligazioni; d. i pagamenti in contanti da istituzioni di previdenza, di libero passaggio e del pilastro 3a, nonché da fondi di previdenza; e. le prestazioni di invalidità e di vecchiaia di istituzioni di previdenza, di libe- ro passaggio e del pilastro 3a, nonché di fondi di previdenza.

Art. 7 Affiliazione a posteriori a un’istituzione di previdenza Il riscatto fittizio preso in considerazione è computato fiscalmente nel riscatto suc- cessivo presso un’istituzione di previdenza.

Art. 8 Imposizione del riscatto fittizio L’importo del riscatto fittizio è imposto conformemente all’articolo 38 LIFD.

3 RS 831.40 4 RS 831.441.1 5 RS 831.461.3 6 RS 220

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Sezione 4: Rimanenti utili di liquidazione

Art. 9 Calcolo I rimanenti utili di liquidazione constano delle riserve occulte realizzate nell’anno di liquidazione e nell’anno precedente, dedotti: a. le eccedenze di contributi (art. 4 cpv. 3); b. il riscatto fittizio; c. le spese originate dalla realizzazione delle riserve occulte; d. il riporto di perdita e la perdita dell’esercizio in corso che non hanno potuto essere computati con il reddito da attività lucrativa indipendente.

Art. 10 Imposizione 1 Per stabilire l’aliquota d’imposta applicabile ai sensi dell’articolo 214 LIFD è determinante un quinto degli utili di liquidazione.

2 L’aliquota d’imposta ammonta tuttavia almeno al 2 per cento.

Sezione 5: Devoluzione ereditaria

Art. 11 Liquidazione da parte degli eredi o dei legatari 1 L’aliquota d’imposta è stabilita secondo l’articolo 10 se gli eredi o i legatari del contribuente non continuano l’attività lucrativa indipendente e liquidano l’impresa individuale entro cinque anni civili dall’anno del decesso del contribuente. Lo stesso vale se gli eredi o i legatari non continuano l’attività del contribuente in una società di persone e se, entro lo stesso periodo, la società di persone è liquidata o la quota sociale è alienata. 2 Se gli eredi o i legatari del contribuente non continuano l’attività lucrativa indipen- dente e non liquidano l’impresa individuale entro cinque anni civili dal decesso del contribuente, alla scadenza di questo termine si procede a un conteggio fiscale sistematico ai sensi del capoverso 1.

3 Il mero adempimento degli obblighi sussistenti al momento della devoluzione

ereditaria non è considerato continuazione dell’attività lucrativa indipendente. 4 Gli eredi e i legatari non possono far valere un riscatto fittizio ai sensi dell’arti- colo 5.

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Art. 12 Continuazione dell’attività lucrativa indipendente da parte degli eredi o dei legatari Se gli eredi o i legatari del contribuente continuano l’attività lucrativa indipendente, la presente ordinanza si applica soltanto se essi stessi adempiono le condizioni di cui all’articolo 37b LIFD.

Sezione 6: Entrata in vigore

Art. 13 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

17 febbraio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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