AS 2010 723
Ordinanza sui voli di collaudo nell'ambito del progetto «Solar Impulse»
Ordinanza sui voli di collaudo nell’ambito del progetto «Solar Impulse»
del 17 febbraio 2010
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’effettuazione di voli di collaudo nell’ambito del progetto «Solar Impulse» all’aerodromo di Payerne fuori dalle ore di esercizio in esso vigenti.
Art. 2 Volo di collaudo Nella presente ordinanza per volo di collaudo si intende ogni volo dell’aereo solare «Solar Impulse» e, se del caso, ogni volo dell’elicottero che lo accompagna.
Art. 3 Voli di collaudo consentiti Sono consentiti: a. i decolli e gli atterraggi dei voli di collaudo effettuati fra le ore 6 e le ore 22; b. i decolli e gli atterraggi dei voli di collaudo effettuati fra le ore 22 e le ore 6, in deroga all’articolo 39 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 19942 sull’infrastruttura aeronautica.
Art. 4 Limitazione dei voli notturni Il numero dei movimenti di volo fra le ore 22 e le ore 6 è limitato a 20 per aeromo- bile e anno civile.
Art. 5 Coordinamento e annuncio dei voli di collaudo
1 Ogni volo di collaudo deve essere coordinato con le Forze aeree e Skyguide.
2 L’effettuazione di voli notturni deve essere annunciata anche all’Ufficio federale dell’aviazione civile.
RS 748.111.2
2010-0101 723
Voli di collaudo nell’ambito del progetto «Solar Impulse» RU 2010
Art. 6 Entrata in vigore e validità La presente ordinanza entra in vigore il 1º aprile 2010 con effetto sino al 31 dicem- bre 2013.
17 febbraio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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