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AS 2010 733

Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino

Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del 4 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 novembre 20071 concernente la viticoltura e l’importazione di vino è modificata come segue:

Art. 20 lett. b e c Il territorio vitivinicolo svizzero è suddiviso in tre regioni: b. la regione della Svizzera tedesca comprendente i Cantoni di Basilea- Campagna e Basilea-Città, Soletta, Argovia, Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, Glarona, Zurigo, Svitto, Zugo, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, Uri, Grigioni ad eccezione della Mesolcina e Berna ad eccezione della regione del lago di Bienne; c. la regione della Svizzera italiana comprendente il Cantone Ticino e la Mesolcina.

Art. 21 cpv. 3bis, 5 e 6 3bis L’area di produzione dell’uva può essere estesa a un’area limitrofa del territorio svizzero purché: a. sia previsto da un accordo internazionale; b. il vigneto costituisca un’entità geografica ben definita con il vigneto sviz- zero limitrofo; c. i requisiti specifici siano fissati dal Cantone interessato, d’intesa con l’Ufficio federale; e d. le disposizioni di controllo al di fuori del territorio svizzero siano garantite da un organo di controllo riconosciuto nel Paese interessato. 5 Essi non possono fissare tenori minimi naturali di zucchero inferiori ai tenori seguenti:

1 RS 916.140

2009-2613 733

Ordinanza sul vino RU 2010

Vitigni bianchi Vitigni rossi °Brix °Brix

Regione Svizzera romanda 15,2° 17,0° Regione Svizzera tedesca 15,8° 17,0° Regione Svizzera italiana 15,8° 17,6°

6 Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti:

Vitigni bianchi Vitigni rossi kg/m2 kg/m2

Regione Svizzera romanda 1,4 1,2 Regione Svizzera tedesca 1,4 1,2 Regione Svizzera italiana 1,2 1,2

Art. 24a Zona di produzione transfrontaliera Alle condizioni di cui all’articolo 21 capoverso 3bis, l’area di produzione dei vini con indicazione geografica tipica o dei vini da tavola può essere estesa a un’area limi- trofa del territorio svizzero.

Art. 29 cpv. 2 2 Il tenore naturale di zucchero deve essere determinato, prima del trattamento della vendemmia, mediante un rifrattometro controllato dal laboratorio cantonale.

Art. 30 cpv. 3

3 Essi raccolgono le dichiarazioni di incantinamento secondo l’articolo 29 capo-

verso 6.

II Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2010.

4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sul vino RU 2010

Allegato 1 (art. 19 cpv. 1)

Termini vinicoli specifici

Diciture Definizioni

Auslese/Sélection/ Denominazione per un vino a denominazione di origine Selezione controllata definita dalla legislazione cantonale.

Beerenauslese/ Vino a denominazione di origine controllata elaborato con Sélection uve colpite da marciume nobile. Il tenore naturale minimo de grains nobles di zucchero è fissato dai Cantoni. Esso è di almeno 26,0 % Brix. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Beerli/Beerliwein Vino rosso a denominazione di origine controllata vinificato senza i raspi.

Château/Castello/ Denominazione per un vino a denominazione di origine Schloss controllata definita dalla legislazione cantonale.

Eiswein/Vin de glace Vino a denominazione di origine controllata ottenuto da uve gelate sulla pianta al momento della raccolta e pressate prima del loro disgelo. La vendemmia deve essere effettua- ta a una temperatura inferiore o uguale a –7 °C. L’arric- chimento e la concentrazione sono vietati. Almeno 15 % di volume di alcol potenziale, ossia almeno 25,3 % Brix.

Federweiss/ Vino a denominazione di origine controllata della Svizzera Weissherbst tedesca ottenuto da uve di vitigni rossi pressate prima o all’inizio della fermentazione.

Flétri, flétri sur souche Vino dolce a denominazione di origine controllata ottenuto da uve appassite sulla pianta, di tenore pari almeno a 13 % di volume di alcol potenziale, non arricchito con alcol, zucchero o succo d’uva concentrato, contenente ancora dello zucchero residuo dopo la fermentazione normale. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati. Le de- nominazioni mezzo appassito, semiappassito, ecc. sono vietate.

Gletscherwein/ Vino bianco a denominazione di origine controllata pro- Vin des Glaciers dotto in Vallese, affinato nella Valle d’Anniviers secondo la tradizione locale, elaborato con vini di uno o più vitigni, di diverse annate e con tendenza all’ossidazione.

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Ordinanza sul vino RU 2010

Diciture Definizioni

Oeil-de-Perdrix Vino rosato a denominazione di origine controllata ottenuto da uve indigene del vitigno Pinot nero.

Passerillé/Strohwein/ Vino a denominazione di origine controllata elaborato a Sforzato partire da uve bianche o rosse essiccate su paglia, graticci, in cassette o applicando altri metodi appropriati. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Pressé doux/Süssdruck Vino rosato elaborato a partire da uve rosse pressate prima o durante la fase iniziale della fermentazione.

Primeur/Novello/ Vino vinificato e imbottigliato prima della fine dell’anno Vin nouveau di vendemmia.

Riserva/Reserva Vino a denominazione di origine controllata del Ticino o della Mesolcina (Riserva) o dei Grigioni (Reserva) messo in commercio dopo un periodo d’invecchiamento di almeno 18 mesi per i vini rossi e 12 mesi per i vini bianchi a partire dal 1° ottobre dell’anno di vendemmia.

Spätlese/ Vino a denominazione di origine controllata ottenuto da Vendange tardive/ uve raccolte almeno 7 giorni dopo la data di vendemmia Vendemmia tardiva abituale per la denominazione e per il vitigno considerati e prodotto secondo i criteri qualitativi definiti nella legisla- zione cantonale. Il tenore naturale di zucchero deve essere superiore alla media annuale.

Sur lie(s)/auf der Hefe Vino affinato sulle fecce almeno per un inverno. ausgebaut

Trockenbeerenauslese Vino a denominazione di origine controllata, costituito da uve appassite sulla pianta, raccolte e vinificate secondo la tradizione della Svizzera tedesca. Tenore naturale di almeno 34,3 % Brix. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Village(s) Denominazione per un vino a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale.

Vin doux naturel Sinonimo di un vino liquoroso che corrisponde a una definizione cantonale precisa in materia di limitazione della produzione e del tenore di zucchero. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati.

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Ordinanza sul vino RU 2010

Allegato 2 (art. 21 cpv. 5)

Tavola di conversione dei gradi Brix e dei gradi Oechslé

Gradi Oechslé in funzione del percento massico di saccarosio Temperatura di riferimento: 20 °C

% Brix °Oe % Brix °Oe % Brix °Oe

0.0 0.0 14.0 56.8 22.0 91.9 1.0 3.9 14.2 57.6 22.2 92.8 2.0 7.8 14.4 58.5 22.4 93.7 3.0 11.7 14.6 59.4 22.6 94.6 4.0 15.7 14.8 60.2 22.8 95.5 5.0 19.6 15.0 61.1 23.0 96.4 6.0 23.6 15.2 61.9 23.2 97.3 7.0 27.7 15.4 62.8 23.4 98.2 7.6 30.1 15.6 63.7 23.6 99.2 7.8 30.9 15.8 64.5 23.8 100.1 8.0 31.8 16.0 65.4 24.0 101.0 8.2 32.6 16.2 66.2 24.2 101.9 8.4 33.4 16.4 67.1 24.4 102.8 8.6 34.2 16.6 68.0 24.6 103.7 8.8 35.0 16.8 68.8 24.8 104.7 9.0 35.9 17.0 69.7 25.0 105.6 9.2 36.7 17.2 70.6 25.2 106.5 9.4 37.5 17.4 71.5 25.4 107.4 9.6 38.3 17.6 72.3 25.6 108.4 9.8 39.2 17.8 73.2 25.8 109.3 10.0 40.0 18.0 74.1 26.0 110.2 10.2 40.8 18.2 75.0 26.2 111.1 10.4 41.6 18.4 75.8 26.4 112.1 10.6 42.5 18.6 76.7 26.6 113.0 10.8 43.3 18.8 77.6 26.8 113.9 11.0 44.1 19.0 78.5 27.0 114.9 11.2 45.0 19.2 79.4 27.2 115.8 11.4 45.8 19.4 80.3 27.4 116.7 11.6 46.6 19.6 81.1 27.6 117.7 11.8 47.5 19.8 82.0 27.8 118.6 12.0 48.3 20.0 82.9 28.0 119.6 12.2 49.2 20.2 83.8 28.2 120.5 12.4 50.0 20.4 84.7 28.4 121.5 12.6 50.9 20.6 85.6 28.6 122.4 12.8 51.7 20.8 86.5 28.8 123.3 13.0 52.5 21.0 87.4 29.0 124.3 13.2 53.4 21.2 88.3 29.2 125.2 13.4 54.2 21.4 89.2 29.4 126.2 13.6 55.1 21.6 90.1 29.6 127.2 13.8 55.9 21.8 91.0 29.8 128.1 14.0 56.8 22.0 91.9 30.0 129.1

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Ordinanza sul vino RU 2010

Allegato 3 (art. 23 cpv. 1 lett. b)

Denominazioni tradizionali

Le denominazioni tradizionali sono: Dôle (VS) Dorin (VD) Ermitage du Valais o Hermitage du Valais (VS) Fendant (VS) Goron (VS) Johannisberg du Valais (VS) Malvoisie du Valais (VS) Nostrano (TI e Mesolcina) Salvagnin (VD) Païen o Heida (VS)

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