Lexipedia

AS 2010 83

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 25 marzo 2009 Entrata in vigore il 1° aprile 2010

Traduzione1

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

1. La nuova regola 62a seguente è inserita nel capitolo II della parte quarta:

Regola 62a – Domande contenenti più rivendicazioni indipendenti (1) Se ritiene che le rivendicazioni nel testo depositato inizialmente non sono con- formi alla regola 43 paragrafo 2, l’Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente a indicare, entro un termine di due mesi, le rivendicazioni conformi alla regola 43 paragrafo 2 sulla base delle quali deve essere effettuata la ricerca. Se il richiedente non fornisce queste indicazioni entro i termini, la ricerca viene effettuata sulla base della prima rivendicazione in ogni categoria. (2) La divisione di esame invita il richiedente a limitare le rivendicazioni agli ele- menti oggetto della ricerca, salvo se constata che l’obiezione secondo il paragrafo 1 non era giustificata.

2. Il nuovo testo della regola 63 è il seguente:

Regola 63 – Ricerca incompleta (1) Se l’Ufficio europeo dei brevetti stima che la domanda di brevetto europeo non è conforme alla Convenzione, a tal punto che una ricerca significativa sullo stato della tecnica non può essere effettuata nei riguardi di tutti gli elementi rivendicati o di una parte di essi, invita il richiedente a presentare, entro un termine di due mesi, una dichiarazione che indichi gli elementi oggetto della ricerca. (2) Se la dichiarazione secondo il paragrafo 1 non è presentata entro i termini o non permette di rimediare alle irregolarità di cui al paragrafo 1, l’Ufficio europeo dei brevetti redige una dichiarazione motivata secondo cui la domanda di brevetto europeo non è conforme alla Convenzione, a tal punto che una ricerca significativa

1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2009 83).

2009-1435 83

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo RU 2010

sullo stato della tecnica non può essere effettuata nei riguardi di tutti gli elementi rivendicati o di una parte di essi, oppure, nella misura in cui ciò è fattibile, redige un rapporto parziale di ricerca europea. La dichiarazione motivata o il rapporto parziale di ricerca sono considerati, ai fini della procedura successiva, come rapporto di ricerca europea. (3) Qualora sia stato redatto un rapporto parziale di ricerca, la divisione di esame invita il richiedente a limitare le rivendicazioni agli elementi oggetto della ricerca, a meno che non constati che l’obiezione secondo il paragrafo 1 non era giustificata.

3. Il nuovo testo della regola 64 paragrafo 1 è il seguente:

(1) L’Ufficio europeo dei brevetti, qualora stimi che la domanda di brevetto euro- peo non soddisfa l’esigenza concernente l’unità dell’invenzione, redige un rapporto parziale di ricerca per le parti della domanda di brevetto europeo che si riferiscono all’invenzione o a più invenzioni ai sensi dell’articolo 82, citata in primo luogo nelle rivendicazioni. Esso comunica al richiedente che se il rapporto di ricerca europea deve coprire le altre invenzioni, una nuova tassa di ricerca deve essere pagata per ogni altra invenzione entro un termine di due mesi. Il rapporto di ricerca europea viene redatto per le parti della domanda di brevetto europeo che si riferiscono alle invenzioni per le quali le tasse di ricerca sono state pagate.

4. Il nuovo testo della regola 69 è il seguente:

Regola 69 – Informazioni concernenti la pubblicazione (1) L’Ufficio europeo dei brevetti notifica al richiedente la data in cui il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea e richiama la sua attenzione sulle disposizioni della regola 70 paragrafo 1, dell’arti- colo 94 paragrafo 2 e della regola 70a paragrafo 1. (2) Se la notificazione di cui al paragrafo 1 indica per errore una data posteriore a quella effettiva della menzione della pubblicazione, la data posteriore è considerata determinante per i termini secondo la regola 70 paragrafo 1 e la regola 70a para- grafo 1, salvo se l’errore è manifesto.

5. La nuova regola 70a seguente è inserita nel capitolo IV della parte quarta:

Regola 70a – Risposta al rapporto di ricerca europea ampliato (1) Nel parere allegato al rapporto di ricerca europea, l’Ufficio europeo dei brevetti dà la possibilità al richiedente di prendere posizione in merito al rapporto di ricerca europea ampliato e, se del caso, lo invita a rimediare alle irregolarità constatate nel summenzionato parere e a modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni entro il termine previsto alla regola 70 paragrafo 1. (2) Nel caso indicato alla regola 70 paragrafo 2, o se viene redatto un rapporto complementare di ricerca europea relativo a una domanda euro-PCT, l’Ufficio europeo dei brevetti dà la possibilità al richiedente di prendere posizione in merito al rapporto di ricerca europea ampliato e, se del caso, lo invita a rimediare alle irrego- larità constatate nel parere allegato al rapporto di ricerca europea e a modificare la

84

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo RU 2010

descrizione, le rivendicazioni e i disegni entro il termine assegnatogli per dichiarare se intende mantenere la propria domanda. (3) Se il richiedente non ottempera all’invito di cui al paragrafo 1 o 2 oppure non prende posizione in merito, la domanda è considerata ritirata.

6. Il nuovo testo della regola 135 paragrafo 2 è il seguente:

(2) Sono esclusi dalla prosecuzione della procedura i termini di cui all’articolo 121 paragrafo 4 nonché quelli di cui alla regola 6 paragrafo 1, regola 16 paragrafo 1 lettera a), regola 31 paragrafo 2, regola 36 paragrafi 1 lettere a) e b) e 2, regola 40 paragrafo 3, regola 51 paragrafi 2–5, regola 52 paragrafi 2 e 3, regole 55, 56, 58, 59, 62a, 63, 64 e regola 112 paragrafo 2.

7. Il nuovo testo della regola 137 è il seguente:

Regola 137 – Modifica della domanda di brevetto europeo (1) Salvo disposizione contraria, il richiedente non può modificare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni di una domanda di brevetto europeo prima di aver ricevuto il rapporto di ricerca europea. (2) Unitamente a eventuali pareri, correzioni o modifiche apportate in risposta a notificazioni dell’Ufficio europeo dei brevetti secondo la regola 70a paragrafo 1 o 2 o regola 161 paragrafo 1, il richiedente può, di propria iniziativa, modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni. (3) Ogni altra modificazione successiva è subordinata all’autorizzazione della divisione di esame. (4) Nel presentare le modifiche di cui ai paragrafi 1 a 3, il richiedente le identifica e ne indica la base nel testo della domanda depositato inizialmente. Se constata che una di queste due condizioni non è soddisfatta, la divisione di esame può esigere che si rimedi a questa irregolarità entro un termine di un mese. (5) Le rivendicazioni modificate non devono vertere su elementi che non sono stati oggetto della ricerca e che non sono legati all’invenzione o alle molteplici inven- zioni inizialmente rivendicate in modo da formare un unico concetto inventivo generale. Non devono neppure riferirsi a elementi che non sono stati oggetto della ricerca ai sensi della regola 62a o della regola 63.

8. Il nuovo testo della regola 161 è il seguente:

Regola 161 – Modifica della domanda (1) Se l’Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale e, se è stata presentata una domanda ai sensi dell’articolo 31 PCT2, da amministrazione incaricata dell’esame preliminare internazionale per una domanda euro-PCT, dà la possibilità al richiedente di prendere posizione in merito al parere scritto dell’amministrazione incaricata della ricerca internazionale o sul

2 RS 0.232.141.1

85

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo RU 2010

rapporto d’esame preliminare internazionale e, se del caso, lo invita a rimediare alle irregolarità constatate nel parere scritto o nel rapporto d’esame preliminare interna- zionale e a modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni entro un termine di un mese a decorrere dalla relativa notificazione. Se il richiedente non ottempera all’invito di cui al primo periodo oppure non prende posizione in merito, la domanda è considerata ritirata. (2) Se l’Ufficio europeo dei brevetti redige un rapporto complementare di ricerca europea relativo a una domanda euro-PTC, la domanda può essere modificata una sola volta entro un termine di un mese dalla relativa notificazione al richiedente. La domanda modificata serve come base per la ricerca europea complementare.

Art. 2 (1) Le disposizioni di cui all’articolo 1 della presente decisione entrano in vigore il 1° aprile 2010. (2) La nuova regola 62a, la regola 63 come modificata dall’articolo 1 punto 2 della presente decisione, la nuova regola 70a e la regola 137 come modificata dall’arti- colo 1 punto 7 della presente decisione, sono applicabili alle domande di brevetto europeo per le quali il rapporto di ricerca europea o il rapporto complementare di ricerca europea è redatto a decorrere dal 1° aprile 2010. (3) La regola 161 come modificata dall’articolo 1 punto 8 della presente decisione è applicabile alle domande di brevetto europeo per cui non è stata emessa alcuna notificazione prima del 1° aprile 2010 ai sensi della vigente regola 161.

86