AS 2010 933
Ordinanza su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali
Ordinanza su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali
Modifica del 5 marzo 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 dicembre 19771 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umani- tario internazionali è modificata come segue:
Sezione 8a: Società per il sostegno alla Confederazione nella cooperazione economica nei Paesi in sviluppo e in transizione
Art. 30a Scopo e compiti 1 Per promuovere l’impiego di mezzi dell’economia privata, in particolare gli inve- stimenti nei Paesi in sviluppo, la Confederazione costituisce una società avente forma giuridica di società anonima di diritto privato. 2 La Confederazione detiene almeno due terzi dei diritti di voto e del capitale della società.
Art. 30b Esercizio dei diritti di azionista
1 Il Consiglio federale esercita i suoi diritti di azionista.
2 Il Dipartimento federale dell’economia prepara gli affari inerenti alla politica della Confederazione in veste di proprietario e li coordina con i servizi specializzati della Confederazione.
Art. 30c Obiettivi strategici 1 Il Consiglio federale definisce gli obiettivi strategici della società di volta in volta per quattro anni. A tal fine si basa sui principi riconosciuti in materia di coopera- zione allo sviluppo nonché sui principi di sussidiarietà e sostenibilità. 2 Il consiglio di amministrazione della società presenta ogni anno al Consiglio fede- rale un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi, per la verifica del quale mette a disposizione le informazioni necessarie.
1 RS 974.01
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Cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario internazionali. O RU 2010
Art. 30d Finanziamento La società si finanzia con le proprie attività.
II
Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 6 maggio 19922 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est è modificata come segue:
Art. 11 Società per il sostegno alla Confederazione nella cooperazione economica nei Paesi in sviluppo e in transizione Per la cooperazione economica con l’Europa dell’Est, la Confederazione può rivol- gersi alla società di cui agli articoli 30a–30d dell’ordinanza del 12 dicembre 19773 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali.
III
Disposizioni transitorie della modifica del 5 marzo 2010
1 Il Dipartimento federale dell’economia:
a. prepara le basi contrattuali necessarie per la partecipazione della Confedera- zione alla società e presenta una proposta al Consiglio federale; provvede affinché gli obblighi della società (art. 30c cpv. 2) siano stabiliti contrat- tualmente; b. prepara il trasferimento del portafoglio dalla SECO alla società e presenta una proposta al Consiglio federale; c. sottopone al Consiglio federale gli altri affari inerenti alla politica della Con- federazione in veste di proprietario (nomina e mandati dei rappresentanti della Confederazione nel consiglio di amministrazione e dell’ufficio di revi- sione esterno); d. prende eventuali altri provvedimenti necessari all’attuazione delle lettere a e b.
2 La lettera b si applica d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
2 RS 974.11 3 RS 974.01
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IV La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2010.
5 marzo 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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