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AS 2011 1063

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org DFGP)

Modifica dell’11 marzo 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 novembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 1 lett. b

1 Oltre alle sue funzioni principali, il METAS assolve i compiti seguenti:

b. mantiene la Rete di misurazione idrologica della Svizzera per l’Ufficio fede- rale dell’ambiente.

Art. 21, rubrica e cpv. 2 Competenze e facoltà speciali 2 Può fornire prestazioni per altri servizi federali, in particolare gestire e mantenere laboratori e reti di misurazione per tali servizi.

II L’allegato dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM del 3 giugno 20052 è modi- ficato come segue:

N. 8.5 Abrogato