AS 2011 1063
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org DFGP)
Modifica dell’11 marzo 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 novembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:
Art. 20 cpv. 1 lett. b
1 Oltre alle sue funzioni principali, il METAS assolve i compiti seguenti:
b. mantiene la Rete di misurazione idrologica della Svizzera per l’Ufficio fede- rale dell’ambiente.
Art. 21, rubrica e cpv. 2 Competenze e facoltà speciali 2 Può fornire prestazioni per altri servizi federali, in particolare gestire e mantenere laboratori e reti di misurazione per tali servizi.
II L’allegato dell’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM del 3 giugno 20052 è modi- ficato come segue:
N. 8.5 Abrogato