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AS 2011 1065

Ordinanza concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali

Ordinanza concernente l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali

del 2 febbraio 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF; visto l’articolo 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche; in esecuzione dell’Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 19953 tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle università cantonali e ai politecnici federali.

Art. 2 Scopo dell’esame complementare 1 L’esame complementare ha lo scopo di consentire ai titolari di un attestato federale di maturità professionale di acquisire le conoscenze e le capacità generali necessarie per intraprendere studi universitari generali. 2 L’attestato di superamento dell’esame complementare, assieme all’attestato federa- le di maturità professionale, vale come attestato equivalente alla maturità liceale svizzera o riconosciuta dalla Confederazione. In quanto tale, dà diritto all’ammis- sione: a. ai politecnici federali secondo la legge del 4 ottobre 1991 sui PF; b. agli esami federali per le professioni mediche secondo la legge del 23 giu- gno 2006 sulle professioni mediche.

3 L’ammissione alle università cantonali è retta dal diritto cantonale.

RS 413.14

2010-1471 1065

Esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità RU 2011

Sezione 2: Esame complementare

Art. 3 Principi

1 L’esame complementare sottostà alla vigilanza della Commissione svizzera di

maturità. 2 Fatto salvo il capoverso 3, è organizzato dalla Commissione svizzera di maturità.

3 La Commissione svizzera di maturità può, su proposta di un Cantone, autorizzare una scuola che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti dalla Confederazione a organizzare l’esame complementare. La condizione è che questa scuola proponga un corso di preparazione di un anno.

Art. 4 Scopo dell’esame, sessioni, iscrizione, ammissione, tasse 1 Allo scopo dell’esame, alle sessioni, all’iscrizione, all’ammissione e alle tasse si applicano per analogia: a. le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sull’esame svizzero di maturità; b. le disposizioni dell’ordinanza del 4 febbraio 19705 sulle tasse e indennità per l’esame svizzero di maturità. 2 Le sessioni d’esame, l’iscrizione e le tasse per l’esame complementare svolto nelle scuole cantonali sono rette dalle corrispondenti disposizioni cantonali.

3 Le scuole autorizzate a organizzare l’esame complementare possono ammettere

soltanto i candidati che hanno seguito il corso di preparazione di un anno.

Art. 5 Obiettivi e programmi d’esame per le singole materie 1 Gli obiettivi e i programmi d’esame per le singole materie si fondano sul Piano quadro degli studi per le scuole di maturità della CDPE valido in tutta la Svizzera.

2 Essi sono contenuti nelle direttive.

Art. 6 Direttive

1 A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità

emana direttive. Esse disciplinano in particolare: a. i dettagli dell’ammissione; b. gli obiettivi e i programmi d’esame per le singole materie; c. la procedura d’esame e i criteri di valutazione;

4 RS 413.12 5 RS 413.121

Esame complementare per l’ammissione dei titolari di un attestato di maturità RU 2011

d. gli strumenti di lavoro ammessi all’esame; e. i gruppi di materie se l’esame è suddiviso in due sessioni. 2 La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive insieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza dei rettori delle scuole universita- rie svizzere. 3 Le direttive sottostanno all’approvazione del Dipartimento federale dell’interno, del Dipartimento federale dell’economia e del Comitato della CDPE.

Art. 7 Materie d’esame I candidati sostengono esami complementari nelle materie seguenti: a. prima lingua nazionale (tedesco, francese o italiano); b. seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese; c. matematica; d. scienze sperimentali (ambiti biologia, chimica e fisica); e. scienze umane e sociali (ambiti storia e geografia).

Art. 8 Modalità d’esame Nelle materie d’esame si procede come segue: a. prima lingua nazionale: prova scritta e orale; b. seconda lingua nazionale o inglese: prova scritta e orale; c. matematica: prova scritta e orale; d. scienze sperimentali: prova scritta; e. scienze umane e sociali: prova scritta.

Art. 9 Esame in due sessioni

1 L’esame della Commissione svizzera di maturità può essere sostenuto come esame

completo in un’unica sessione oppure suddiviso in due sessioni.

2 Se svolto in una scuola, l’esame deve essere sostenuto come esame completo in

un’unica sessione.

Art. 10 Note, totale dei punti e ponderazione delle note 1 Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insuffi- cienti. 2 Le note delle prove orali sono attribuite congiuntamente dall’esperto e dall’esami- natore. Nelle materie oggetto di una prova scritta e di una prova orale, la nota finale è la media aritmetica arrotondata al mezzo punto.

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3 Il totale dei punti è dato dalla somma delle note nelle cinque materie.

4 Tutte le note hanno lo stesso peso.

Art. 11 Superamento dell’esame

1 L’esame è superato se il candidato:

a. ha ottenuto un totale di almeno 20 punti; b. non ha più di due note inferiori a 4; e c. non ha nessuna nota inferiore a 2.

2 L’esame non è superato se il candidato:

a. non adempie le condizioni del capoverso 1; b. non si presenta all’esame senza fornire tempestivamente ragioni fondate; c. senza autorizzazione, non continua l’esame iniziato; d. si serve di strumenti di lavoro non ammessi o si rende colpevole di altri comportamenti sleali.

Art. 12 Sanzioni, valutazione dell’esame, attestato, deroghe e procedura di ricorso Alle sanzioni, alla valutazione dell’esame, all’attestato, alle deroghe, in particolare a favore delle persone con disabilità, e alla procedura di ricorso si applicano per analogia: a. le disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19986 sull’esame svizzero di maturità, se l’esame complementare è organizzato dalla Commissione sviz- zera di maturità; b. le disposizioni cantonali sull’esame liceale di maturità, se l’esame comple- mentare è organizzato da una scuola.

Art. 13 Ripetizione dell’esame 1 L’esame può essere ripetuto una volta. Se l’esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta. 2 Le prove nelle materie in cui il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetute.

6 RS 413.12

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Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 14 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 19 dicembre 20037 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l’ammissione alle scuole universitarie è abrogata.

Art. 15 Disposizioni transitorie 1 Chi inizia l’esame alle condizioni definite dal diritto anteriore può portarlo a ter- mine secondo questo diritto entro la fine del 2012. 2 Chi non supera l’esame alle condizioni definite dal diritto anteriore, dal 1° maggio

2012 può ripeterlo soltanto secondo il nuovo diritto.

Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.

2 febbraio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 RU 2004 629

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