AS 2011 1071
Ordinanza sulla protezione degli animali
Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)
Modifica dell’11 marzo 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:
Art. 175 Transito di animali Il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2011.
11 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 455.1
2010-3392 1071
Ordinanza sulla protezione degli animali RU 2011
1072