Lexipedia

AS 2011 1071

Ordinanza sulla protezione degli animali

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Modifica dell’11 marzo 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 175 Transito di animali Il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2011.

11 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 455.1

2010-3392 1071

Ordinanza sulla protezione degli animali RU 2011

1072

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) | Lexipedia | Lexipedia