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AS 2011 1073

Ordinanza del DFF sulle dogane

Ordinanza del DFF sulle dogane (OD-DFF)

Modifica del 25 febbraio 2011

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del DFF del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:

Art. 17 Interesse di mora e rimunerativo (art. 74 cpv. 2 e 4 LD; art. 187 cpv. 1 e 188 cpv. 2 OD)

L’importo dell’interesse di mora e di quello rimunerativo nonché la deroga all’obbligo di pagamento dell’interesse sono disciplinati nell’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20092 concernente l’interesse moratorio e rimuneratorio.

Art. 27, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 4 (art. 91 cpv. 1 LD; art. 221a cpv. 3 OD)

4 Il capo del Corpo delle guardie di confine può assegnare temporaneamente un

grado superiore ai membri del Corpo delle guardie di confine che, nell’esercizio della loro funzione, espletano compiti particolarmente impegnativi.

Art. 29, rimando contenuto nella rubrica (art. 91 cpv. 1 LD; art. 221a cpv. 2 OD)

Art. 29a Regioni guardie di confine (art. 91 cpv. 2 LD; art. 221a cpv. 2 OD)

Il territorio della Confederazione è costituito dalle sette regioni guardie di confine indicate di seguito: a. regione guardie di confine I con sede del comando a Basilea: comprende i Cantoni di Berna, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Soletta, Basilea Città, Basi- lea Campagna e Argovia; b. regione guardie di confine II con sede del comando a Sciaffusa: comprende i Cantoni di Zurigo, Uri, Svitto, Zugo, Sciaffusa e Turgovia;