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AS 2011 1139

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze del Consiglio federale in esecuzione della modifica del 1<sup>o</sup> ottobre 2010 della legge sulla navigazione aerea

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze del Consiglio federale in esecuzione della modifica del 1° ottobre 2010 della legge sulla navigazione aerea

del 4 marzo 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea

Titolo prima dell’art. 75

5 Circolazione, esercizio e manutenzione

51 Regole di circolazione e d’esercizio

Art. 75 Regole di circolazione Il DATEC emana regole di circolazione per l’utilizzo dello spazio aereo svizzero.

Art. 76 Regole d’esercizio

1 Il DATEC emana regole d’esercizio in esecuzione o a complemento del diritto

internazionale. 2 Le regole d’esercizio si applicano in Svizzera e all’estero ai detentori e alle impre- se di trasporti aerei svizzere. 3 All’estero è possibile derogare dalle regole d’esercizio se il diritto estero lo richie- de imperativamente.

1 RS 748.01

2010-2738 1139

Modifica di ordinanze del Consiglio federale in esecuzione RU 2011

Titolo prima dell’art. 77

52 Sistema di segnalazione di eventi nel settore dell’aviazione

Art. 101 Abrogato

Art. 103 cpv. 1 lett. h e 4 1 Un’impresa con sede in Svizzera può ottenere l’autorizzazione d’esercizio per il trasporto commerciale di persone e merci (art. 27 LNA) se: h. abrogata 4 In casi debitamente motivati, l’UFAC può concedere deroghe alle condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b e c. Può autorizzare la delega di taluni compiti d’esercizio ad altre imprese svizzere o estere.

2 Le seguenti norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale

(OACI) contenute nell’allegato 6 alla Convenzione del 7 dicembre 19442 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) sono direttamente applicabili al sistema di gestione della sicurezza: a. parte I, numeri 3.3 e 8.7.3; b. parte III sezione II numeri 1.3 e 6.1.2.

Art. 105 Autorizzazione speciale Un’autorizzazione d’esercizio può essere accordata sotto forma di autorizzazione speciale per una breve durata o per un numero esiguo di voli se l’esercente può dimostrare uno standard di sicurezza paragonabile e adeguato all’operazione.

Art 106 cpv. 1

1 L’autorizzazione è rilasciata soltanto se il richiedente:

a. dispone delle seguenti garanzie:

1. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 250 000

diritti speciali di prelievo per passeggero, definiti dal Fondo monetario internazionale in caso di morte o di lesioni personali,

2. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 1000 diritti

speciali di prelievo per passeggero in caso di danni ai bagagli,

3. a titolo di responsabilità civile di una copertura minima di 17 diritti

speciali di prelievo per chilogrammo in caso di danni alle merci; e

2 RS 0.748.0

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b. prova che è assicurato contro i rischi legati alla sua responsabilità civile fino a concorrenza degli importi di cui alla lettera a.

Art. 107 cpv. 2 2 Devono notificare immediatamente all’UFAC gli eventi ai sensi dell’articolo 77a che sopraggiungono nell’esercizio.

Art. 109 lett. b Il titolare dell’autorizzazione d’esercizio è tenuto a notificare senza indugio all’UFAC: b. tutti gli eventi ai sensi dell’articolo 77a che sopravvengono in relazione con i voli da e verso la Svizzera; e

Art. 114 Domanda 1 Le imprese con sede in Svizzera che intendono esercitare linee aeree presentano all’UFAC una domanda per il rilascio di una concessione di rotta con le seguenti indicazioni e documentazione: a. la tavola delle rotte e l’orario; b. le tariffe e le condizioni di trasporto; c. informazioni relative al momento dell’inizio dell’esercizio; d. i dati sul materiale di volo previsto per l’esercizio; e. gli accordi di cooperazione con altre compagnie aeree; f. i dati sulla redditività della linea richiesta.

2 Prima della decisione sulla domanda di concessione, l’UFAC informa le altre

imprese con sede in Svizzera che fossero pure in grado di assicurare l’esercizio della linea in questione. 3 Nei 14 giorni dopo la comunicazione da parte dell’UFAC, le altre imprese possono manifestare il loro interesse per l’esercizio della linea. Esse dispongono in seguito di

45 giorni per depositare una domanda di concessione.

4 Prima della decisione sulle domande di concessione riguardanti linee aeree interne al territorio svizzero, l’UFAC sente i governi dei Cantoni interessati, gli aerodromi interessati e le imprese di trasporti pubblici interessate. 5 I capoversi 2–4 non sono applicabili se vi è un diritto al rilascio di una concessione di rotta conferito da un disciplinamento internazionale.

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Art 116 cpv. 3 3 La decisione concernente il rinnovo è presa al più tardi sei mesi prima della sca- denza della concessione. Per il rimanente è applicabile l’articolo 115.

Art 118 Trasferimento delle concessioni di rotta non utilizzate a imprese concorrenti 1 Se un’impresa non fa uso dei diritti di traffico accordati nella concessione di rotta, qualsiasi altra impresa può presentare all’UFAC una domanda per il trasferimento della concessione. 2 Se viene presentata una siffatta domanda, l’UFAC impartisce all’impresa conces- sionaria un termine massimo di tre mesi nel quale essa deve riprendere l’esercizio della linea. L’UFAC può prorogare questo termine in casi motivati. 3 Se l’impresa concessionaria non riprende l’esercizio entro il termine fissato e l’altra impresa soddisfa per la requisiti di concessione, l’UFAC procede al trasferi- mento della concessione di rotta.

4 Sono applicabili gli articoli 114 e 115.

Art. 118a Decadenza delle concessioni di rotta non utilizzate Se un’impresa concessionaria non esercita una linea aerea per 12 mesi, la conces- sione di rotta decade.

Art 123 cpv. 1 1 Su riserva del capoverso 2, la responsabilità civile verso i terzi a terra deve essere garantita mediante un’assicurazione di responsabilità civile stipulata presso una compagnia d’assicurazione.

Titolo prima dell’art. 141a 9a Disposizioni penali

In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque: a. viola uno degli obblighi di cui alle seguenti disposizioni: articoli 2a capo- verso 1, 2b capoverso 1, 26, 81, 83, 86 capoverso 1 primo periodo, 107 ca- poverso 2, 109 lettera a o b e 111 capoverso 1 primo o secondo periodo; b. effettua dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili senza l’autorizza- zione dell’UFAC (art. 84); c. omette di portare con sé i documenti che, in virtù di una disposizione del diritto aeronautico, devono essere trasportati a bordo dell’aeromobile.

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2. Ordinanza del 23 novembre 19943 sull’infrastruttura aeronautica

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza: a. il termine «ufficio» è sostituito con «UFAC» b. il termine «dipartimento» è sostituito con «DATEC».

Ingresso visti gli articoli 3 capoverso 3, 6a, 8 capoversi 2 e 6, 12 capoversi 1 e 2, 36 capoverso 1, 40 capoverso 1, 41 capoverso 1bis, 42 capoversi 1 e 2, nonché 111 della legge federale del 21 dicembre 19484 sulla navigazione aerea (LNA),

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intendono per: a. aerodromo: impianto definito in un piano settoriale e destinato all’atter- raggio, al decollo, allo stazionamento e alla manutenzione di aeromobili, al traffico di passeggeri e al trasbordo di merci; b. campo d’aviazione: aerodromo dove non vige l’obbligo di ammettere utenti; c. aeroporto: aerodromo dove vige l’obbligo di ammettere utenti; d. obbligo di ammettere utenti: obbligo di mettere l’aeroporto a disposizione di tutti gli aeromobili ammessi al traffico interno e internazionale in vista di un uso ordinario, secondo le prescrizioni generali sulla navigazione aerea e le disposizioni particolari previste nella concessione; e. impianti d’aerodromo: costruzioni e impianti che, dal punto di vista geogra- fico e funzionale, fanno parte di un aerodromo e servono al raggiungimento delle sue finalità secondo il Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica; f. impianti accessori: costruzioni e impianti dell’aerodromo che non fanno par- te degli impianti d’aerodromo; g. Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica: piano settoriale ai sensi dell’articolo 13 della legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del ter- ritorio, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento delle attività della Confederazione nel campo dell’aviazione civile svizzera aventi incidenza sulla pianificazione del territorio; h. capo d’aerodromo: responsabile della sorveglianza sull’esercizio di un ae- rodromo; i. TMA: regione di controllo terminale (terminal control area);

3 RS 748.131.1 4 RS 748.0 5 RS 700

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j. impianti della navigazione aerea: impianti radioelettrici di navigazione e telecomunicazione per la gestione e la sicurezza del traffico aereo; k. ostacoli alla navigazione aerea: costruzioni e impianti che possono ostaco- lare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l’esercizio degli impianti della navigazione aerea; ne fanno parte anche le gru, le funivie, le linee ad alta tensione, le antenne, i cavi e i fili, nonché le piantagioni; l. superficie di limitazione degli ostacoli: superficie che delimita, in direzione del suolo, lo spazio aereo che deve restare libero da ostacoli affinché la sicu- rezza del traffico aereo sia garantita; m. catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli: accertamento ufficiale delle superfici di limitazione degli ostacoli conformemente all’allegato 14 della Convenzione del 7 dicembre 19446 relativa all’aviazione civile inter- nazionale per un aerodromo, un impianto della navigazione aerea o una tra- iettoria di volo; n. catasto delle superfici soggette a misurazione: accertamento ufficiale delle superfici soggette a misurazione secondo l’allegato 15 della Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale e le relative norme applicative per un aerodromo IFR; o. aerodromo IFR: aerodromo nel quale è possibile atterrare e decollare secon- do le regole del volo strumentale (Instrument Flight Rules); p. area d’atterraggio: terreno utilizzato per effettuare atterraggi esterni; q. atterraggi esterni: atterraggi e decolli fuori degli aerodromi; r. area d’atterraggio in montagna: area d’atterraggio, appositamente desi- gnata, situata a un’altitudine superiore a 1100 m.

Nota relativa all’art. 3 cpv. 5 AIP: è edito da Skyguide e può essere ottenuto in abbonamento: Skyguide AIP-Services,

8602 Wangen b. Dübendorf/www.skyguide.ch/de/AIMServices/Shop.

Art. 9 cpv. 1 1 Per ciascuna modifica edilizia e d’esercizio dell’aerodromo l’UFAC può esaminare il progetto dal profilo specifico della navigazione aerea. Può verificare anche pro- getti e impianti accessori non soggetti ad approvazione.

Art. 27 Deroghe temporanee al regolamento d’esercizio Il servizio del controllo della circolazione aerea o il capo dell’aerodromo può pre- scrivere deroghe temporanee alle procedure operative pubblicate nell’AIP qualora

6 RS 0.748.0

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circostanze particolari lo esigano, segnatamente la situazione del traffico o la sicu- rezza dell’aviazione.

Art. 27a Ammissibilità delle modifiche costruttive 1 Le modifiche costruttive di impianti d’aerodromo o di impianti della navigazione aerea, nonché le modifiche dell’utilizzazione, sono ammissibili soltanto se vi è un’approvazione dei piani.

2 È fatto salvo l’articolo 28.

L’articolo 27a diventa l’articolo 27abis

1 I documenti da allegare alla domanda d’approvazione dei piani devono essere

presentati all’autorità competente nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve contenere segnatamente: fbis. la prova che le esigenze della sicurezza aerea sono adempite;

Art. 28 cpv. 2 e 4

2 Il capoverso 1 non si applica ai progetti di costruzione:

a. che, secondo le disposizioni del rimanente diritto federale, richiedono un’autorizzazione o un’approvazione; o b. per i quali l’UFAC effettua un esame specifico dal profilo della navigazione aerea secondo l’articolo 9. 4 L’UFAC comunica all’esercente dell’aerodromo, entro dieci giorni lavorativi, se intende sottoporre il progetto a un esame specifico dal profilo della navigazione aerea. Se tale esame viene effettuato, si applicano le disposizioni sulla procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 37i LNA).

Art. 30 Coutenza di un aerodromo militare a fini civili 1 L’uso regolare di un aerodromo militare a fini civili richiede un accordo tra la Confederazione, rappresentata dal Dipartimento federale della difesa, della prote- zione della popolazione e dello sport (DDPS), e l’esercente civile dell’aerodromo. 2 L’esercente civile è tenuto a emanare un regolamento d’esercizio dell’aerodromo per l’uso civile. Il regolamento e le sue successive modifiche devono essere appro- vati dall’UFAC; quest’ultimo, prima di rilasciare l’approvazione, chiede il consenso del servizio competente del DDPS. 3 Le disposizioni sui regolamenti d’esercizio per gli aerodromi civili si applicano per analogia.

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4 Le disposizioni relative agli aerodromi civili si applicano per analogia alle costru- zioni che, in tutto o in parte preponderante, sono state realizzate, modificate o per le quali è stata cambiata la destinazione d’uso ai fini di un uso civile di un aerodromo militare. È necessario inoltre il consenso del DDPS.

Art. 31 Cambiamento d’uso di aerodromi militari in aerodromi civili 1 L’uso a fini civili degli impianti di un ex aerodromo militare o di una parte di esso necessita di un’autorizzazione o di una concessione d’esercizio. 2 Il rilascio di un’autorizzazione o di una concessione d’esercizio presuppone che il DDPS confermi che non vi sono conflitti d’interesse tra la difesa nazionale e l’eser- cizio dell’aerodromo a fini civili. 3 Il cambiamento d’uso di costruzioni e impianti esistenti, nonché eventuali modifi- che edili sono soggetti alla procedura d’approvazione dei piani.

4 Indipendentemente dalla portata e dalle conseguenze del cambiamento d’uso,

l’UFAC esegue le procedure di cui agli articoli 36d e 37d LNA.

3 L’UFAC può autorizzare temporaneamente decolli e atterraggi di aeromobili fra le ore 22 e le ore 6: a. per salvaguardare interessi pubblici significativi, per esempio in caso di ca- tastrofi naturali o per evitare tumulti, dopo aver sentito i Cantoni e gli aero- dromi interessati; b. per voli di misurazione sugli aeroporti di Ginevra e Zurigo, nella misura in cui non possano essere svolti regolarmente durante le ore di esercizio diurno. 4 L’UFAC informa il pubblico e l’Ufficio federale dell'ambiente in merito ai voli notturni autorizzati conformemente al capoverso 3.

Art. 62 cpv. 2 2 L’UFAC trasmette il catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli ai Cantoni e ai Comuni. Questi tengono conto del catasto nel loro ordinamento pianificatorio, determinano gli oggetti sottoposti all’obbligo di notifica secondo l’articolo 63 e informano i relativi proprietari e il servizio cantonale.

2 I Cantoni e i Comuni tengono conto del catasto nel loro ordinamento pianificatorio.

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Titolo prima dell’art. 62b Capitolo 2: Obblighi di autorizzazione e di notifica

Art. 63 Costruzione e modifica di ostacoli Per la costruzione o la modifica di edifici, impianti e piantagioni, il proprietario deve chiedere l’autorizzazione all’UFAC se l’opera: a. raggiunge un’altezza o una distanza dal suolo, misurata perpendicolarmente, di 60 m e oltre in una zona edificata; b. raggiunge un’altezza o una distanza dal suolo, misurata perpendicolarmente, di 25 m e oltre in una zona diversa da una zona edificata; oppure c. attraversa una superficie determinante del catasto di limitazione degli osta- coli.

Art. 64 Domanda

1 Il proprietario invia la sua domanda di autorizzazione al servizio cantonale,

all’attenzione dell’UFAC. Alla domanda devono essere allegati almeno i seguenti dati e documenti: a. dati del proprietario; b. descrizione dell’oggetto; c. data di realizzazione prevista; d. in caso di oggetti temporanei: data del previsto smantellamento; e. coordinate della posizione e dell’altezza sul livello del mare dell’oggetto; in caso di impianti di cavi e di funivie, questi dati devono essere forniti per la posizione di ogni palo o pilone; f. dimensioni dell’oggetto (lunghezza, larghezza, altezza); g. carta in scala 1:25 000; h. per gli impianti di cavi e di funivie: profilo longitudinale; i. per altri impianti: piante e sezione di profilo; j. la licenza di costruzione, se disponibile.

2 L’UFAC, a seconda dei casi, può ampliare e precisare i requisiti in merito ai

documenti da presentare.

3 Può allestire una piattaforma elettronica per la presentazione delle domande.

Art. 66 cpv. 1 frase introduttiva, 1bis, 1ter e 4

1 L’UFAC, d’intesa con il DDPS, stabilisce, mediante una decisione:

1bis L’UFAC notifica la decisione al proprietario entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Ne trasmette una copia al servizio cantonale competente.

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1ter L’UFAC può limitare nel tempo l’autorizzazione. Una proroga deve essere richiesta al servizio cantonale, all’attenzione dell’UFAC, al più tardi 30 giorni prima del termine di scadenza. In caso di autorizzazioni a tempo indeterminato, l’UFAC verifica periodicamente se i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione sono soddi- sfatti e, se necessario, impone ulteriori oneri.

4 Abrogato

Art. 68 Ostacoli non più utilizzati Gli ostacoli, segnatamente ciminiere, funivie, condotte, antenne, cavi e fili che non sono più utilizzati vanno rimossi entro un anno dalla disattivazione e la rimozione deve essere notificata per scritto all’UFAC, con copia al servizio cantonale compe- tente.

Titolo prima dell’art. 73a

Titolo quinto a: Disposizioni penali

In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque: a. viola uno degli obblighi secondo le seguenti disposizioni: articoli 23a capo- verso 3 secondo e terzo periodo, 28 capoverso 3, 29f, 29g capoversi 3 e 5 secondo periodo, 31 capoverso 1, 39 capoversi 1 e 2, 39a, 39b, 39d capo- verso 2 secondo periodo, 50 capoverso 1 primo periodo, 63, 65, 66 capo- verso 3, 68 e 73 capoverso 2; b. in qualità di collaboratore del servizio del controllo della circolazione aerea o di capo dell’aerodromo, prescrive deroghe alle procedure operative pub- blicate, senza che circostanze particolari lo esigano (art. 27); c. in qualità di capo dell’aerodromo, non mette in atto tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 29d capoverso 1; d. in qualità di collaboratore del servizio del controllo della circolazione aerea o di capo dell’aerodromo, consente operazioni di volo non ammesse dal regolamento d’esercizio applicabile in virtù dell’articolo 23; e. effettua o fa effettuare, in un aerodromo o su impianti della navigazione aerea, modifiche edili o cambiamenti d’uso senza disporre di un’approva- zione dei piani (art. 27a e 31 cpv. 3); f. trasgredisce le istruzioni del capo d’aerodromo intese a garantire la sicurezza di persone o cose.

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Art. 74c Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 4 marzo 2011

1 Le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del

4 marzo 2011 della presente ordinanza sono rette dal nuovo diritto.

2 Nell’ambito delle procedure di cambiamento d’uso degli ex aerodromi militari

occorre in ogni caso chiedere i pareri del Cantone e dei servizi federali interessati, nonché effettuare il deposito pubblico.

Disposizione finale della modifica del 12 aprile 2000 Abrogata

3. Ordinanza del 17 agosto 20057 sul coordinamento delle bande orarie

Titolo Ordinanza concernente la facilitazione degli orari e il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti

Titolo abbreviato Abrogato

Ingresso visto l’articolo 39a capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19488 sulla navigazione aerea (LNA); in esecuzione degli articoli 1 e 2 dell’Accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (accordo sul traffico aereo tra la Svizzera e l’UE); in esecuzione del regolamento (CEE) n. 95/9310,

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la facilitazione degli orari, nonché l’attribuzione e il coordinamento delle bande orarie negli aeroporti in Svizzera.

7 RS 748.131.2 8 RS 748.0 9 RS 0.748.127.192.68; si applica la versione più aggiornata e valida per la Svizzera. 10 Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gen. 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, si applica la versione più aggiornata e valida per la Svizzera, conformemente al numero 1 dell’allegato dell’accordo sul traffico aereo tra la Svizzera e l’UE.

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Art. 2 Facilitatore degli orari e coordinatore 1 Il facilitatore degli orari di un aeroporto svizzero è nominato dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC).

2 Svolge i seguenti compiti:

a. consiglia le imprese di navigazione aerea e raccomanda orari alternativi di arrivo o di partenza in caso di congestione dell’aeroporto; b. sorveglia che le operazioni di volo delle imprese di navigazione aerea coin- cidano con gli orari loro raccomandati. 3 La società Slot Coordination Switzerland (SCS) è il coordinatore delle bande orarie negli aeroporti in Svizzera. 4 Il coordinatore è responsabile dell’attribuzione e del coordinamento delle bande orarie negli aeroporti coordinati in Svizzera. 5 I diritti e gli obblighi del facilitatore degli orari e del coordinatore sono retti dal regolamento (CEE) n. 95/93.

Art. 3 Aeroporti coordinati e a orari facilitati 1 L’UFAC designa gli aeroporti in Svizzera che, ai sensi dell’articolo 2 lettere g e i del regolamento (CEE) n. 95/93, sono: a. a orari facilitati; o b. coordinati11.

2 A tal fine si basa sull’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 95/93.

Art. 4 cpv. 1 e 3 1 L’UFAC provvede affinché per gli aeroporti coordinati in Svizzera sia istituito un comitato di coordinamento secondo l’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 95/93. 3 Il comitato di coordinamento consiglia il coordinatore e l’UFAC e funge da media- tore tra le parti in caso di controversie concernenti l’attribuzione delle bande orarie. Per il rimanente adempie i compiti di cui all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 95/93.

11 Gli elenchi degli aeroporti a orari facilitati e coordinati possono essere consultati sul sito dell’UFAC (www.ufac.admin.ch).

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Art. 5 rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. d, nonché 2 Diritti e obblighi di coordinamento 1 Negli aeroporti coordinati in Svizzera devono essere adempiuti i seguenti obblighi di coordinamento: d. un’impresa di navigazione aerea non può effettuare voli in bande orarie diverse da quelle attribuite o utilizzando le bande orarie secondo modalità diverse da quelle indicate al momento dell’attribuzione. 2 L’attribuzione di bande orarie in un aeroporto coordinato conferisce a un’impresa di navigazione aerea, alle date e agli orari determinati per la durata del permesso, il diritto di accesso e di utilizzazione degli impianti aeroportuali ai fini dell’atterraggio e del decollo.

Art. 6 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 7a Obbligo di comunicazione del coordinatore Il coordinatore comunica all’UFAC le violazioni degli obblighi di coordinamento di cui all’articolo 5 capoverso 1. Sente previamente l’impresa di navigazione aerea interessata.

Art. 8 Revoca delle bande orarie L’UFAC può, su richiesta del coordinatore, revocare temporaneamente o durevol- mente le bande orarie all’impresa di navigazione aerea, se questa: a. contravviene intenzionalmente o ripetutamente per negligenza agli obblighi di coordinamento di cui all’articolo 5 capoverso 1; b. non versa la rimunerazione richiesta; c. non paga la multa che le è stata inflitta.

Art. 8a Disposizione penale Chiunque viola intenzionalmente o ripetutamente per negligenza uno degli obblighi di coordinamento di cui all’articolo 5 capoverso 1 è punito in virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

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4. Ordinanza del 22 gennaio 196012 sui diritti e i doveri del

comandante d’aeromobile

Ingresso visto l’articolo 63 della legge federale del 21 dicembre 194813 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 48 capoverso 2 del Codice civile14

Art. 22 Disposizioni In virtù dell’articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA, è punito chiunque: penali a. viola uno degli obblighi di cui agli articoli 5 capoverso 1,

6 capoverso 2, 8 capoverso 3, 9 capoverso 1 e 17;

b. in qualità di comandante di un aeromobile, omette di eseguire tutti o parte dei compiti al momento della pianificazione e del- la preparazione di un volo o al momento dell’assunzione del comando di un aeromobile compromettendo la sicurezza del volo.

II Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 5 giugno 195015 concernente la Commissione della naviga-

zione aerea

2. Ordinanza del 22 novembre 197216 concernente la Scuola svizzera di avia-

zione da trasporto

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.

4 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

12 RS 748.225.1 13 RS 748.0 14 RS 210 15 RU 1950 560, 1997 204 16 RU 1972 2580, 1980 73, 1982 1789

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