AS 2011 1153
Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili
Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA)
Modifica del 14 marzo 2011
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 4 maggio 19811 concernente le norme di circolazione per aeromobili è modificata come segue:
Ingresso Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 75 dell’ordinanza del 14 novembre 19732 sulla navigazione aerea (ONA), ordina:
Art. 1 Iscrizione «AIP» … AIP Manuale d’informazione aeronautica (Aeronautical Information Publication)3 …
Art. 28 cpv. 1 lett. c Abrogata
Art. 41 cpv. 1, 1bis e 4
1 I voli strumentali con alianti sono ammessi:
a. conformemente alle procedure fissate nell’AIP; e b. all’interno degli spazi aerei fissati nell’AIP.
3 L’AIP può essere ottenuto contro pagamento presso Skyguide
(http://www.skyguide.ch/de/AIMServices/Shop).
2011-0253 1153
Norme di circolazione per aeromobili RU 2011
1bis Un volo strumentale può essere effettuato unicamente se il competente organo del controllo della circolazione aerea lo ha autorizzato.
4 Abrogato
Art. 42 cpv.1 e 3 1 Le zone di volo a vela sono fissate nell’AIP e pubblicate come zone regolamentate.
3 I voli IFR non sono ammessi all’interno delle zone di volo a vela.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2011.
14 marzo 2011 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
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