AS 2011 1163
Ordinanza sui contrassegni degli aeromobili
Ordinanza sui contrassegni degli aeromobili (OCA)
Modifica del 4 marzo 2011
L’Ufficio federale dell’aviazione civile ordina:
I L’ordinanza del 6 settembre 19841 sui contrassegni degli aeromobili è modificata come segue:
Titolo Ordinanza dell’UFAC sui contrassegni degli aeromobili
Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza, il termine «Ufficio» è sostituito con l’abbreviazione «UFAC».
Ingresso visto l’articolo 59 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 14 novembre 19733 sulla navigazione aerea,
Art. 1 Contrassegni Al momento della domanda di intavolazione nella matricola svizzera degli aero- mobili l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) attribuisce un contrassegno di nazionalità e di immatricolazione.
Art. 11a rubrica Abrogata