AS 2011 1245
Ordinanza del DFF concernente l'esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico
Ordinanza del DFF concernente l’esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico
del 24 marzo 2011
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 23 capoverso 5 della legge del 12 giugno 20091 sull’IVA, ordina:
Art. 1 Condizioni per l’esenzione fiscale Le forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto se sono adempiute le seguenti condizioni: a. i beni sono destinati al consumo privato dell’acquirente o a scopi di regalo; b. il prezzo dei beni ammonta ad almeno 300 franchi (compresa l’imposta sul valore aggiunto) per documento d’esportazione e per acquirente; c. l’acquirente non è domiciliato in territorio svizzero; d. i beni sono trasferiti in territorio doganale estero entro 30 giorni dalla loro consegna all’acquirente.
Art. 2 Prova per l’esenzione fiscale 1 Le condizioni di cui all’articolo 1 sono adempiute quando il fornitore presenta all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC): a. un documento d’esportazione attestato conformemente agli articoli 3–5; o b. un documento d’esportazione unitamente a un’imposizione all’importazione ai sensi dell’articolo 6.
2 Per i gruppi di turisti vale l’articolo 7.
Art. 3 Documento d’esportazione
1 Il documento d’esportazione deve contenere:
a. l’indicazione «documento d’esportazione nel traffico viaggiatori»; b. il nome e il luogo del fornitore come appare nelle transazioni commerciali, nonché il numero con il quale il fornitore è iscritto nel registro dei contri- buenti;
RS 641.202.2 1 RS 641.20
2010-3174 1245
Esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista RU 2011 dell’esportazione nel traffico turistico
c. il nome e indirizzo dell’acquirente; d. il numero di un documento di identità dell’acquirente e tipo di documento; e. la data della fornitura dei beni; f. la descrizione esatta e il prezzo dei beni; g. il campo per l’attestazione secondo gli articoli 4 e 5. 2 Il fornitore e l’acquirente devono attestare con la loro firma di essere a conoscenza delle condizioni per l’esenzione fiscale e che le indicazioni figuranti sul documento sono esatte.
Art. 4 Attestazione dell’Amministrazione federale delle dogane all’atto dell’esportazione 1 Se i beni elencati nel documento d’esportazione vengono trasferiti nel territorio doganale estero via un ufficio doganale occupato, l’acquirente deve notificarli oral- mente presentando il documento d’esportazione.
2 L’ufficio doganale attesta l’esportazione sul documento.
3 L’acquirente è responsabile della notificazione del documento d’esportazione
attestato al fornitore.
Art. 5 Attestazione posticipata
1 Se l’esportazione non avviene conformemente all’articolo 4, i seguenti servizi
possono attestare sul documento d’esportazione che i beni si trovano all’estero: a. un’autorità doganale estera; b. un’ambasciata o un consolato svizzeri all’estero nello Stato di domicilio dell’acquirente. 2 L’acquirente deve far pervenire il documento d’esportazione attestato al fornitore.
Art. 6 Imposizione all’importazione 1 Se non è attestato, il documento d’esportazione può essere presentato unitamente a un’imposizione all’importazione di un’autorità doganale estera quale prova ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1.
2 L’imposizione all’importazione deve essere presentata in una lingua nazionale
svizzera o in inglese, oppure in una traduzione autenticata in una di queste lingue.
Art. 7 Esenzione fiscale per forniture di beni a gruppi di turisti 1 I fornitori che vogliono effettuare forniture di beni esenti dall’imposta sul territorio svizzero a partecipanti a viaggi di gruppo guidati in territorio svizzero necessitano di un’autorizzazione dell’AFC.
Esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista RU 2011 dell’esportazione nel traffico turistico
2 Le forniture di beni sul territorio svizzero a gruppi di turisti sono esenti
dall’imposta sul valore aggiunto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’arti- colo 1 e se il fornitore: a. dispone di una lista dei partecipanti al viaggio con indicazioni riguardanti l’inizio e la fine dello stesso, il programma e l’itinerario come pure il momento dell’entrata e dell’uscita dal territorio svizzero; b. dispone di una dichiarazione firmata dell’operatore turistico attestante che tutti i partecipanti al viaggio sono domiciliati all’estero, che sono entrati tutti insieme in territorio svizzero e lo lasceranno tutti insieme; e c. allestisce per tutti gli acquirenti documenti d’esportazione conformemente all’articolo 3 e li completa con una copia dei documenti d’identità degli acquirenti. 3 Il fornitore deve riunire i documenti di cui al capoverso 2 in un dossier e presen- tarli su richiesta all’AFC.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFF dell’11 dicembre 20092 concernente l’esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico è abrogata.
Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2011.
24 marzo 2011 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
2 RU 2009 6813, 2010 1473
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